LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 del 06.02.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni KYEREMATENG/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni KYEREMATENG/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 10.1.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Giovanni Kyeremateng del 15.9.2023, ricevuto a mezzo pec il 26.10.2023 e regolarmente notificato alla ASD Vastese Calcio 1902 in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.),
PRESO ATTO
del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della memoria di costituzione della resistente (10.11.2023) nonché delle memorie integrative del calciatore (28.12.2023);
VALUTATI
tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il legale del ricorrente, virtualmente avvisato e presente, all’udienza del 10.1.2024 (nessuno è comparso, invece, per la resistente seppure ritualmente avvisata);
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Vastese Calcio 1902, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 18.1.2023), nel quale è previsto un compenso globale lordo annuo di euro 10.000,00 ed euro 7.000,00 a titolo di vitto e alloggio.
Il sig. Kyeremateng, in particolare, ha dedotto: che l’associazione, in spregio agli impegni assunti, gli aveva corrisposto il minor importo di euro 10.800,00, rimanendo così debitrice della somma complessiva di euro 6.200,00; che la resistente comunicava al gruppo squadra la prosecuzione degli allenamenti anche nel periodo successivo alla disputa dello spareggio playout e i tesserati
allorquando, il 17-18 maggio 2023, si recavano presso la struttura per svolgere l'attività sportiva riscontravano sia l’assenza dello staff tecnico e medico sia la mancanza del materiale necessario per l'attività sportiva, senza che nessuna giustificazione fosse fornita al riguardo; che, solo il 19.5.2023, i tesserati prendevano atto della presenza – presso l’impianto sportivo – del sig. Ascatigno qualificatosi quale nuovo allenatore incaricato dalla società (senza che fosse messo a loro disposizione, ancora una volta, il materiale sportivo); che, peraltro, emergeva che il sig. Ascatigno non risultava ricoprire il ruolo di allenatore della resistente; che il calciatore durante l'allenamento del 27.5.2023 subiva un infortunio al legamento collaterale ginocchio destro (con prognosi di 30 giorni) del quale, con pec del 31.5.2023, dava informativa alla società, proseguendo le attività di cura e sostenendone i relativi costi.
Il ricorrente ha concluso, dunque, chiedendo la condanna della ASD Vastese Calcio 1902 “al pagamento della somma di euro 6.200,00… oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo o la maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”.
La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha eccepito: di aver versato, per il ricorrente, al ristorante C Vado pizza pesce Srl la somma di euro 2.727,27, a copertura delle spese di vitto previste dall’art. 4 dell’accordo economico; l'esistenza di una convenzione stipulata con il predetto ristorante per fornire i pasti ai calciatori nel corso della stagione sportiva; che il ricorrente era perfettamente a conoscenza di tale convenzione della quale ha usufruito, senza mai pagare alcun pasto; che la convenzione de qua prevede “il pagamento anticipato delle mensilità da usufruire in modo tale da poter permettere al ristoratore di poter quantificare numericamente i posti a disposizione e soprattutto potergli permettere di acquistare i prodotti di qualità per una corretta alimentazione degli atleti”; che l'eventuale assenza del ricorrente (al ristorante) non era dovuta a disservizi del ristoratore, ma ad una scelta personale di mangiare in altri luoghi senza avvertire tuttavia alcun responsabile societario e/o del ristorante che, in ogni caso, aveva acquistato gli alimenti e riservato il posto; che nei giorni di sabato e domenica, in occasione delle trasferte, veniva comunque garantito al ricorrente sia la cena (ove previsto), sia la colazione, sia il pranzo nonché – sempre ove previsto – il pernottamento; che nelle partite casalinghe la squadra si riuniva puntualmente al ristorante per il pranzo.
La resistente ha concluso, dunque, chiedendo “di accogliere le nostre motivazioni e di ridurre sensibilmente la cifra da corrispondere al tesserato”.
All’udienza del 13.12.2023, rilevata la mancata notifica della fissazione della stessa al ricorrente, il procedimento veniva rinviato d’ufficio al 10.1.2024.
Il calciatore con Memorie integrative trasmesse il 28.12.2023 ha rilevato: come la “versione formulata dalla compagine sportiva” fosse infondata e sprovvista di supporto probatorio; che, al riguardo, non vi è traccia di alcuna convenzione sottoscritta dalla società e che, peraltro, era a lui sconosciuta, avendo provveduto prevalentemente con le proprie disponibilità al saldo del vitto ed ovviamente dell'alloggio, salvo nei giorni e per i pasti ove, su concessione della società, si era recato presso il predetto ristorante usufruendo di complessivi n. 74 pasti (in particolare: n. 13 pasti nel mese di gennaio; n. 23 pasti nel mese di febbraio; n. 25 pasti mel mese di marzo; n. 8 pasti nel mese di aprile e n.5 pasti nel mese di maggio); che, considerando un prezzo indicativo di euro 13,00 a pasto (calcolato, in assenza della convenzione, sulla scorta del prezzo medio riconosciuto a titolo di buoni pasto ai lavoratori dipendenti) la spesa complessiva per i pasti consumati sarebbe pari, dunque, ad euro 962,00; che ogni ulteriore pretesa appare illogica infondata strumentale e come tale in alcun modo provata essendo del tutto assente non solo la convenzione e l'eventuale foglio presenze ma anche il presunto e mai avvenuto diverso accordo con il calciatore rispetto a quanto pattuito con l’accordo economico; che non si comprende per quale ragione avrebbe dovuto raggiungere un diverso accordo con la resistente “quando, ove fosse stato vero, ma così non è, sarebbe stato sufficiente, in fase di sottoscrizione, selezionare l'opzione di cui all’art. 4 con cui il sodalizio sportivo si sarebbe impegnato a provvedere direttamente al pagamento di tutte le spese relative al vitto (??)”.
Il calciatore ha, dunque, insistito nella richiesta di condanna della resistente al pagamento della somma dovuta e maturata pari ad euro 6.200,00 oltre interessi.
In occasione dell’udienza del 10.1.2024 è comparso unicamente il legale del ricorrente, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.
La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l’accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Kyeremateng, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell’importo medio tempore corrisposto, mentre di contro le argomentazioni offerte dalla resistente, sulla scorta della costante giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale (di seguito: T.F.N.) nonché di questa Commissione, risultano essere infondate.
Si rileva, infatti, quanto alla compensazione tra l’importo chiesto dal calciatore e quello che la società asserisce di avere corrisposto a titolo di spese di vitto, che dalla documentazione prodotta dalla resistente (concernente, peraltro, la minor somma di euro 2.727,27) non emerge in alcun modo che tali corresponsioni siano state eseguite in pagamento parziale di quanto pattuito con l’accordo economico posto a base della pretesa azionata dal collaboratore della gestione sportiva.
Tale profilo risulta, quindi, come già statuito dal T.F.N. nel C.U. n. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017 del 7.3.2017 (controversia nella quale la società chiedeva di ridurre il residuo credito di un calciatore per quanto da essa versato a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo), del tutto irrilevante in quanto è evidente che l’aver (eventualmente) corrisposto le spese di vitto e alloggio “costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, di talché, non risultando prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, la pretesa azionata – da quest’ultimo – è legittima”.
Lo stesso T.F.N. ha, peraltro, riconosciuto in un’altra decisione contenuta sempre nel predetto C.U. “che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell’accordo economico sottoscritto”.
I principi fissati dal T.F.N. nelle decisioni che precedono sono stati, peraltro, confermati – inter alia – dallo stesso Organo, anche in altre decisioni contenute nei successivi CC.UU. n. 21 del 23.3.2017, n. 23 del 5.5.2017 e n. 25 del 29.5.2017, nonché richiamati anche da questa Commissione in alcune sue pronunce (cfr. ex plurimis la decisione contenuta nel C.U. n. 173 del 22.12.2022, Cosimo Salatino/Pol. Vastogirardi, confermata dal T.F.N. con Decisione/0024/TFNSVE-2022-2023 del 30.1.2023), con la conseguenza che, per le motivazioni che precedono, non può essere accolta l’eccezione di compensazione sollevata dalla resistente.
Sulla scorta dei principi che precedono è, dunque, altresì irrilevante che il calciatore abbia confermato di aver usufruito di n. 74 pasti, considerato che lo stesso ha, peraltro, dichiarato di averlo fatto “su concessione della società” (circostanza questa che non è stata, in alcun modo, contestata dalla società mediante il deposito della memoria prevista dall’art. 28, comma 5, ultimo periodo, né soprattutto attraverso il deposito di quietanze e/o di diversi e ulteriori accordi concernenti il vitto).
Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Vastese Calcio 1902 debba essere condannata al pagamento dell’importo ivi richiesto.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Giovanni Kyeremateng dell’importo di euro 6.200,00, oltre interessi dalla data del dovuto sino al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.