F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFNT del 21 Febbraio 2024 (motivazioni) – Ricorso del sig. Roberto Gabriele Nastasa – Reg. Prot. 21/TFN-ST

 

Decisione/0021/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0021/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composta dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente

Nicola Grasso – Componente

Alessandro Giuseppe Maruccio - Componente (Relatore)

ha pronunciato, all'udienza del giorno 15 febbraio 2024, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Roberto Gabriele Nastasa (2146066) avverso la decisione del Dipartimento Interregionale - LND del 17 gennaio 2024, con la quale è stata rigettata la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla società ASD Chieri (930580), la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

Con ricorso ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), del C.G.S., depositato in data 23 gennaio 2024, il calciatore Gabriele Roberto Nastasa adiva l'intestato Tribunale Federale affinché:

"- in via preliminare riformuli la decisione della LND Dipartimento interregionale - Ufficio tesseramenti, emessa il 17.1.2024, per violazione dell’art. 109 NOIF comma 5, attesa la non opposizione della società alla richiesta di svincolo del calciatore Roberto Gabriele Nastasa;

- in via principale e nel merito riformuli, per tutti i motivi ampiamente qui esposti, la decisione della LND dipartimento interregionale

- Ufficio tesseramenti, emessa il 17.1.2024, con la quale è stata rigettata la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore Roberto Gabriele Nastasa avanzata in data 18.12.2023;

- per l’effetto dichiari lo svincolo dal tesseramento del calciatore Roberto Gabriele Nastasa con la ASD CHIERI;

- con vittoria di spese".

Preliminarmente, parte ricorrente, tesserato con la ASD Chieri, rappresentava che già in data 9.10.2023 era stata presentata, dinanzi all’Ufficio competente della LND – Dipartimento Interregionale, istanza per ottenere lo svincolo ai sensi dell’art. 109 NOIF, che, però, veniva rigettata. In ragione di tale diniego, veniva depositato ricorso all'intestato Tribunale, che veniva dichiarato inammissibile per la mancata notifica del ricorso al Dipartimento Interregionale – LND, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS. Pertanto, il ricorrente, in data 18 dicembre 2023, avanzava nuova richiesta di svincolo alla LND - Dipartimento Interregionale ai sensi dell’art. 109 NOIF, in ordine alla quale la ASD Chieri non proponeva alcuna opposizione. Tuttavia, il Dipartimento Interregionale, con pec del 17.1.2024, negava lo svincolo richiesto dal calciatore Roberto Gabriele Nastasa.

Nel merito, a sostegno delle proprie ragioni, il calciatore ha affermato di non essere stato mai convocato dalla società di appartenenza, sin dall’inizio della stagione sportiva 2023/2024, agli allenamenti prestagionali né alle successive gare di campionato, nonostante lo stesso fosse regolarmente in possesso della certificazione medica di idoneità sportiva. Secondo il ricorrente, dunque, tale condotta posta in essere dalla ASD CHIERI è dimostrativa del totale disinteresse per il tesserato, il quale non rientrava più nei piani della società.

Il ricorso veniva ritualmente notificato alla ASD Chieri e alla LND – Dipartimento Interregionale, a mezzo pec del 23 gennaio 2024.

All'udienza del 15 febbraio 2024 compariva l’Avv. Nicola Paolini per il ricorrente; nessuno si costituiva per la società ASD Chieri e neanche per il Dipartimento o Lega di competenza.

Decisione

Il ricorso va accolto per i seguenti motivi.

In via preliminare, deve essere affermato che la proposizione del presente ricorso non viola il principio del ne bis in idem.

Infatti, la precedente domanda iscritta al RG n. 14 2023/2024 di questo Tribunale, sebbene fondata sulle medesime ragioni di diritto del presente giudizio, non veniva trattata nel merito, essendo incorsa nella violazione dell’art. 49, comma 4, CGS; motivo per il quale veniva dichiarata inammissibile (Decisione 0016/TFNST-2023-2024 del 18 dicembre 2023 depositata in data 28 dicembre 2023). Peraltro, come correttamente richiamato dal ricorrente, la decisione di inammissibilità per mere questioni preliminari e assorbenti, non pone alcuna preclusione alla possibilità di ripresentare una nuova e autonoma richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF (Ex multis, decisione 0038/TFNST-2022-2023).

Si aggiunga che, anche dopo l'intervenuta decisione di inammissibilità sopra richiamata, il calciatore continuava a non essere convocato dalla propria società per le successive gare di campionato, come confermato dall’Avv. Paolini in sede di udienza, con conseguente integrazione e rinnovazione dei presupposti fattuali in base ai quali avanzare la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF. Tra l'altro, l'odierno ricorso viene proposto avverso la decisione di diniego alla richiesta di svincolo emessa dalla LND Dipartimento Interregionale in data 17/01/2024, provvedimento diverso da quello precedentemente impugnato dal Nastasa con il ricorso poi dichiarato inammissibile.

Gli elementi di cui sopra rappresentano, dunque, fatti e circostanze nuove tali da conferire al ricorso oggi in esame il carattere di autonomia rispetto alla precedente proposizione.

Chiarito quanto sopra, nel merito, è stato accertato che il calciatore Gabriele Roberto Nastasa, tesserato per la stagione 2023/2024 con la ASD Chieri, non veniva convocato per gli allenamenti per la preparazione stagionale, né per più di quattro gare di campionato consecutive.

A tal riguardo occorre richiamare quanto stabilito dall’art. 109, comma 1, NOIF: “ Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.

A nulla rileva la circostanza che, dopo la presentazione della prima istanza di svincolo, la ASD Chieri avesse convocato il calciatore per alcune gare, atteso che successivamente alla decisione di inammissibilità del primo ricorso, la stessa società riprendeva a non convocare il tesserato.

Vieppiù, nel caso di specie, la mancata convocazione alle gare di campionato non può essere imputabile al calciatore, il quale, come documentato, si trovava regolarmente in possesso di valida certificazione attestante l’idoneità sportiva, poi rinnovata prima della scadenza prevista.

Va osservato che se, come rilevato, il disinteresse da parte della società si palesava nell’ambito del rapporto con il calciatore per le mancate convocazioni, dall'altra tale comportamento veniva confermato anche in sede processuale.

La ASD Chieri, infatti, non sollevava alcuna opposizione alla istanza di svincolo presentata dal Nastasa dinanzi alla LND Dipartimento Interregionale, così configurando la condotta prevista dall’art. 109, comma 4, NOIF “L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3”.

In coerenza con tale rilevato disinteresse, la società non si costituiva neanche nel presente giudizio.

Sulla base degli elementi sopra esposti, questo Tribunale ritiene, quindi, il ricorso proposto dal calciatore Nastasa meritevole di accoglimento, con conseguente determinazione dello svincolo dello stesso dalla società ASD Chieri, a far data dalla presentazione dell’istanza di svincolo che ha dato vita all’odierno giudizio.

Infine, questo Tribunale non ritiene di dovere statuire sulle spese di lite, ancorché richieste dal ricorrente. Al riguardo, va rilevato, infatti, che il provvedimento opposto dal ricorrente veniva emesso dal Dipartimento Interregionale, organo deputato all’accoglimento dell’istanza di svincolo in ragione dei presupposti di legge. Tuttavia, in quella sede la ASD Chieri non si opponeva alla istanza di svincolo, né la stessa società si costituiva nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara lo svincolo del calciatore Roberto Gabriele Nastasa per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ASD Chieri, a far data dal 18 dicembre 2023.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Alessandro Giuseppe Maruccio                                          Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 21 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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