C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 17.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO Avverso squalifica del calciatore Mohammed MOUHARRAR per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 55 del 22/12/2023 Gara: A. Placci Bubano Mordano / Osteria Grande del 17.12.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO Avverso squalifica del calciatore Mohammed MOUHARRAR per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 55 del 22/12/2023 Gara: A. Placci Bubano Mordano / Osteria Grande del 17.12.2023
La società ASD A. PLACCI BUBANO MORDANO ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra indicata sanzione disciplinare inflitta al proprio tesserato Mouharrar sostenendo che questi non avrebbe assistito alla gara in questione essendo, nel giorno e nell’ora in cui si è disputato l’incontro, impegnato a svolgere il proprio lavoro, ragion per cui non avrebbe potuto essere identificato come l’autore degli insulti rivolti alla terna arbitrale per i quali è stato squalificato. A dimostrazione di tale assunto la reclamante produce due documenti fiscali rilasciati a Faenza dalla società del Sig. Mouharrar rispettivamente alle ore 14:00 e alle ore 15:00 del 17 dicembre 2023, vale a dire proprio nell’arco temporale in cui si stava disputando la partita in rassegna. Per i suddetti motivi la società Placci Bubano Mordano chiede che la squalifica sia annullata. La società Placci Bubano Mordano che nel proposto reclamo non ha espressamente richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha avvertito la necessità di sentire a chiarimenti l’assistente nr. 2 del direttore di gara quale estensore della segnalazione dalla quale è scaturito, fra gli altri, anche il provvedimento disciplinare disposto ai danni del calciatore Mohammed Mouharrar e oggetto della presente impugnativa. In sede di audizione l’Assistente ha confermato il proprio referto e ribadito di essere del tutto sicuro dell’identificazione del calciatore Mohammed Mouharrar come colui che dall’esterno del campo di gioco e unitamente a un gruppo di sostenitori del Placci Bubano Mordano, ha rivolto ripetuti insulti all’indirizzo della terna arbitrale. L’assistente ha inoltre precisato di aver notato la presenza del suddetto calciatore nella zona spogliatoi sia prima che al termine della partita e di averlo potuto riconoscere con assoluta certezza avendolo già arbitrato in precedenti occasioni.In considerazione delle dichiarazioni rese dall’Assistente in sede di audizione e del fatto che le produzioni documentali della società reclamante non vengono ritenute idonee a provare la presenza del tesserato Mouharrar nel suo esercizio commerciale a Faenza nel giorno e nell’ora della gara in rassegna, la Corte giudica infondato il reclamo che pertanto non merita accoglimento.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società A. Placci Bubano Mordano il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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