C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 5 del 27/07/2023 – Delibera – Ricorso del sig. Cusumano Santino (Soc. Casentino Academy) ex art. 50 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva invocato avverso la decisione della Corte Sportiva Territoriale di Appello contenuta nel C.U. n.2 del 13/07/2023 ove veniva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società Casentino Academy avverso una decisione del G.S. della delegazione provinciale di Arezzo (C.U.n.56 del 22/06/2023).

Ricorso del sig. Cusumano Santino (Soc. Casentino Academy) ex art. 50 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva invocato avverso la decisione della Corte Sportiva Territoriale di Appello contenuta nel C.U. n.2 del 13/07/2023 ove veniva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società Casentino Academy avverso una decisione del G.S. della delegazione provinciale di Arezzo (C.U.n.56 del 22/06/2023).

 Il reclamo veniva dichiarato inammissibile stante la mancata sottoscrizione dello stesso da parte del rappresentante della società impugnante. Il sig. Cusumano, tramite il proprio legale, ha presentato una istanza ex art. 50 comma 5 del C.G.S. chiedendo la rimessione in termini, al fine di poter fare esaminare nel merito, da parte dell’Organo di appello, l’impugnazione della decisione del G.S che ha inflitto allo stesso la squalifica fino al 31/12/2023. L’istante, non contesta la decisione della C.S.A.T., tuttavia ritiene che il mancato esame dell’impugnazione proposta dalla società Casentino Academy gli abbia procurato un notevole danno. L’istante invoca il citato testo normativo che al comma 5 così recita: ”E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”. L’istante chiede pertanto la rimessione in termini per potersi difendere, chiedendo, nel merito, una riduzione della squalifica. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti dell’intero giudizio respinge l’istanza per i seguenti Motivi 1)L’impugnazione della decisione del G.S. di Arezzo avanti a questo Giudice è stata presentata dalla società Casentino Academy, sia pure nell’interesse di un proprio tesserato, e quindi la “parte” in senso formale e sostanziale deve esse considerata quest’ultima la quale avrebbe, semmai, potuto impugnare il provvedimento di inammissibilità, adducendo giustificativi che possono essere ricompresi nel termine normativo di “causa ad essa non imputabile”. Ad ogni buon conto, difficilmente la mancata sottoscrizione di un atto, che produce la improcedibilità del gravame stante l’inesistenza del documento stesso in senso formale, potrebbe essere valutata come causa non imputabile all’impugnante. 2)Il sig. Cusumano, nel caso di specie, non risulta firmatario del gravame per cui si ritiene che vi sia stata un delega, quantomeno implicita, da questo conferita alla sua società, di rappresentarlo nel giudizio di appello ed è nei confronti del delegato, inadempiente al mandato ricevuto, che il predetto dovrà eventualmente rivolgersi per chiedere contezza del suo operato. 3)IL sig. Cusumano avrebbe ben potuto attivarsi avanti agli organi di Giustizia Sportiva direttamente o in concerto con la società di appartenenza ai sensi degli artt. 47 e 49 del C.G.S., tuttavia questo non è avvenuto in quanto il predetto ha demandato integralmente la propria difesa alla società Casentino Academy ed è dunque a questa che il sig. Cusumano dovrà rivolgersi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello respinge l’istanza e dispone l’incameramento della tassa relativa.

 

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