C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 11/10/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HELLAS VULTURE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATE SUL C.U. N. 30 DEL 25/09/2024.

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HELLAS VULTURE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATE SUL C.U. N. 30 DEL 25/09/2024.

Letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. HELLAS VULTURE avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 30 del 25/09/2024, consistenti nella squalifica per otto gare effettive inflitta al calciatore Cittadini Enea Salvatore; per tre gare effettive inflitta al calciatore Bagarozza Francesco; per tre gare effettive inflitta al calciatore Lamorte Enrico nonché nell’ammenda di Euro 150,00 comminata alla ridetta Società; Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini di cui all’art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 07 OTTOBRE 2024, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante A.S.D. HELLAS VULTURE, rappresentata dal Dirigente Sig. Michele Lamorte, il quale si riportava al ricorso introduttivo chiedendone integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all’audizione del D.G., Sig. Antonio Langone, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi, entrambi collegati in videoconferenza; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come il reclamante Sodalizio abbia chiesto, mediante il proposto ricorso: 1) In via preliminare sospendere in via cautelativa le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ex art. 19, comma 2, C.G.S.; 2) In via principale, annullare le squalifiche inflitte ai tesserati Cittadini Enea Salvatore, Bagarozza Francesco e Lamorte Enrico, nonché la sanzione pecuniaria inflitta all’A.S.D. Hellas Vulture e per l’effetto annullare, se del caso, la delibera del Giudice Sportivo laddove ha assegnato gara persa alla società A.S.D. Hellas Vulture e ogni atto conseguente, connesso e collegato, disponendo che si disputi nuovamente la gara; 3) In subordine, senza riconoscimento alcuno: con riferimento al tesserato Cittadini Enea Salvatore, previa derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., e previo riconoscimento, in ogni caso, dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S. e/o di quella di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio anche in ragione dell’evidente sproporzione tra la squalifica inflitta e la condotta contestata; Con riferimento al tesserato Bagarozza Francesco, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 39 C.G.S., e previo riconoscimento, in ogni caso, dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S. e/o di quella di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio; Con riferimento al tesserato Lamorte Enrico, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 39 C.G.S., e previo riconoscimento, in ogni caso, dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., e dell’ulteriore diminuzione ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio; Con riferimento all’A.S.D. Hellas Vulture, ridurre la sanzione pecuniaria inflitta nella pena ritenuta di giustizia e, comunque, in una misura non superiore a quella inflitta all’A.S.D. AssoPotenza; Rilevato, in via preliminare, come la richiesta di sospensione cautelare avanzata dal ricorrente Sodalizio, ex art. 19, comma 2, C.G.S., non possa trovare accoglimento, considerato il breve lasso di tempo in cui, questa Corte, ha espletato sia la fase istruttoria sia quella decisionale, in ossequio ai principi di celerità e speditezza che caratterizzano il processo sportivo, escludendo, pertanto, qualsiasi pregiudizio dovuto a potenziali ritardi; Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la Società ricorrente, abbia evidenziato come la gara si svolgeva in un clima decisamente ostile alla squadra ospitata (Hellas Vulture), sia per l’atteggiamento violento dei calciatori avversari, sia per le intemperanze del pubblico di casa; come il calciatore Cittadini Enea Salvatore avesse subito un violento calcio allo stomaco da parte del n° 10 (Rufrano Elia) della squadra avversaria – episodio sfuggito al D.G. – e come, lo stesso, si fosse rivolto all’Arbitro, ponendogli una mano sulla spalla, al solo scopo di richiamarne l’attenzione sull’accaduto, senza, tuttavia, porre in essere alcuna spinta nei confronti dello stesso; come il calciatore Bagarozza Francesco avesse commesso fallo sull’avversario, non a gioco fermo, bensì durante un’azione di gioco, in cui, lo stesso, nel tentativo di colpire il pallone, colpiva involontariamente l’avversario essendo stato da questi sbilanciato; come il calciatore Lamorte Enrico interveniva a difesa del padre, Lamorte Michele, (che, nell’occasione, svolgeva le funzioni di Assistente dell’Arbitro) in quanto veniva insultato dal calciatore n° 16 (Loria Gerardo)dell’Assopotenza, ma, comunque, senza venire a contatto con l’avversario, essendo stato trattenuto dai compagni di squadra; come, l’ammenda di Euro 150,00 dal G.S. comminata alla Società reclamante, sia ritenuta del tutto ingiusta, in quanto, a ragione della stessa, il parapiglia generatosi sugli spalti sia stato provocato principalmente dai tifosi della squadra locale, presenti in maggioranza, e come, pertanto, contrariamente a quanto dal D.G. refertato, le frasi ingiuriose non sarebbero attribuibili ad un sostenitore della compagine ospitata, attesa la confusione che regnava sugli spalti durante la gara; Valutato, ulteriormente, come i predetti motivi di ricorso siano stati corroborati dalle dichiarazioni rese dal Sig. Raffaele Monaco (Allenatore della Hellas Vulture) - ascoltato come teste - nonché dallo stesso dirigente Michele Lamorte, i quali riferivano, inoltre, che il D.G, al 30° del primo tempo, essendo in stato confusionale a causa del caldo, manifestava l’intenzione di non proseguire la gara, salvo, poi, decidere di continuare la stessa a seguito dell’intervento del Designatore della Sezione Arbitri di Potenza; che, a fine partita, i sostenitori della Società ospitante, si rendevano protagonisti di svariati episodi di violenza, tra cui quello ai danni del calciatore della Hellas Vulture Genosa Mattia Donato, attinto da uno sputo al volto, nonché nei confronti dello stesso dirigente Michele Lamorte, il quale veniva energicamente spintonato al rientro negli spogliatoi; Valutato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte - tendenti ad attenuare, se non addirittura ad escludere, la responsabilità dei propri tesserati e sostenitori in ordine ai fatti loro contestati - non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali, di converso, è stato possibile ottenere puntuale conferma di come, al 21° del primo tempo, il calciatore della Hellas Vulture - Cittadini Enea Salvatore - non condividendo una decisione tecnica da questi adottata, rivolgeva dapprima frasi offensive all’indirizzo di un calciatore avversario e, subito dopo, rivolgeva all’Arbitro la frase irriguardosa riportata a referto. Di come, il ridetto calciatore, all’atto dell’estrazione del cartellino, spingeva il D.G. ponendogli le mani sul petto, facendolo indietreggiare di qualche metro, senza tuttavia procurargli alcun danno fisico; nonché di come, nell’abbandonare il terreno di gioco, avesse continuato a proferire, nei confronti del Direttore di Gara, le frasi ingiuriose ed irriguardose riportate a referto; Preso atto, inoltre, di come il D.G. abbia escluso che il Cittadini avesse subito provocazioni da parte dei calciatori della squadra antagonista, precisando come, invece, a sua volta, il ridetto calciatore avesse proferito epiteti ingiuriosi all’indirizzo di un avversario facendone riferimento alla statura; Atteso, nondimeno, come il D.G., con riferimento alla posizione del tesserato Bagarozza Francesco, abbia confermato quanto riportato a referto, ossia che il tutto avveniva a gioco fermo, quando il pallone aveva già oltrepassato la linea di porta, e che, pertanto, quella tenuta dal ridetto calciatore, costituisse condotta violenta posta in essere nei confronti del n° 16 della squadra avversaria, il cui intervento difensivo, evidentemente, ne aveva sminuito ovvero ridimensionato le ambizioni (cd. fallo di frustrazione); Valutato, ulteriormente, come in merito alla posizione del calciatore Lamorte Enrico (Capitano) il D.G. abbia confermato la circostanza per cui lo stesso avesse offeso verbalmente il calciatore n. 16 dell’Assopotenza e, con fare minaccioso, si fosse a questi avvicinato spingendolo ripetutamente; Accertato che, per quanto concerne la condotta del pubblico presente sulle tribune, il D.G. abbia confermato quanto riportato a referto circa le frasi offensive rivolte al suo indirizzo, per tutta la durata del secondo tempo, da uno spettatore riconducibile alla Società Hellas Vulture; ribadendo come abbia potuto identificarne, con assoluta certezza, la provenienza, dal momento che, il soggetto in questione, esultava ogni qualvolta si fosse verificato un episodio di gioco favorevole al ricorrente Sodalizio, mentre, di converso, protestava per ogni episodio allo stesso sfavorevole; inoltre, durante la gara, il ridetto spettatore si rivolgeva ai tesserati dell’Hellas chiamandoli per nome; Rilevato, infine, come il D.G. abbia dichiarato di non aver mai avuto l’intenzione di interrompere la gara, confermando, invece, come il suo stato di salute psico-fisico fosse stato ottimale; Ritenuto, pertanto, come la richiesta di derubricazione avanzata dalla Società ricorrente non possa trovare accoglimento dal momento che, la ricognizione dei fatti effettuata, è stata sufficiente a ricondurre il comportamento del calciatore Cittadini Enea Salvatore nel perimetro dell’art. 36, primo comma, lettera b) C.G.S. (Condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, concretizzatasi in un contatto fisico) e non anche nella previsione dell’art. 36, primo comma, lettera a) C.G.S.(Condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), atteso che, la spinta operata nei confronti del D.G. avendone provocato l’indietreggiamento di alcuni metri, va inquadrata nell’ambito di un’attività impetuosa ed incontrollata che, di fatto, integra gli estremi della volontaria aggressività con coercizione operata su altri e che, tenuto conto delle reiterate ingiurie proferite sia nei confronti dello stesso Direttore di Gara che nei confronti dei calciatori avversari, ne escludono qualsivoglia attenuazione della condotta. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l’Ordinamento Federale non può, in alcun modo, tollerare fenomeni di violenza nei confronti degli Ufficiali di Gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. La figura del Direttore di Gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta, infatti, più propriamente, di una figura istituzionale che in campo rappresenta il Regolamento di Gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (cfr. CFA, SS.UU. n. 73/2023- 2024; CFA, SS.UU. n. 75/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 76/2023-2024; CSA, SS.UU., C.U. n. 146/CSA 15 maggio 2019); Verificato, inoltre, come la richiesta di riqualificazione della condotta ascrivibile ai calciatori Bagarozza e Lamorte, avanzata dalla Società ricorrente, non possa aver luogo dal momento che, la ricognizione dei fatti effettuata, è stata sufficiente a ricondurre il comportamento dei ridetti tesserati nel perimetro dell’art. 38 C.G.S. (Condotta violenta dei calciatori) e non anche nella previsione dell’art. 39 C.G.S. (Condotta gravemente antisportiva), atteso che, quest’ultima, si risolve in un comportamento meramente negligente o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco (cfr. Corte Gius. Federale, C.U. n. 161/CGF, 10/01/2014). Gli episodi che hanno visto coinvolti i sopraindicati calciatori, si sono verificati, invece, entrambi a gioco fermo. Ragion per cui non è possibile ricondurne la condotta nell’alveo di una fattispecie meno grave rispetto a quella agli stessi contestata e sanzionata; Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, come questo Collegio non possa riconoscere alcuna attenuante e, di conseguenza, procedere ad alcuna mitigazione delle sanzioni dal G.S. inflitte ai calciatori Cittadini, Bagarozza e Lamorte, né tantomeno considerare la possibilità di riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla Società Hellas Vulture, non avendo il D.G. espresso alcun dubbio circa la provenienza delle frasi ingiuriose a lui rivolte e certificate nel proprio Rapporto di gara;

P.Q.M.

la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide:  Rigetta il ricorso dalla Società A.S.D. HELLAS VULTURE proposto avverso le decisioni dal G.S. assunte e riportate nel C.U. n. 30 del 25/09/2024;  Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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