F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0153/TFN – SD del 20 Febbraio 2025 (motivazioni) – Roberto D’Angelis e Alfredo Della Porta – Reg. Prot. 107/TFN-SD
Decisione/0153/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0107/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Serena Callipari – Componente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13769/140pf2425/GC/SA/fm del 27 novembre 2024, depositato il 29 novembre 2024, nei confronti dei sigg.ri Roberto D’Angelis e Alfredo Della Porta, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
L'indagine in oggetto trae origine da due esposti-denuncia, inviati alla Procura federale da Daniele Mazzulla, Presidente della Sezione AIA di Benevento, con i quali veniva trasmesso materiale audio-video relativo a vari associati impegnati a dirigere gare che non risultavano rientrare nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC.
Il procedimento è stato iscritto nel registro della Procura Federale in data 25 luglio 2024 al n. 140 pf 24-25
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha disposto numerose audizioni e, all’esito dell’istruttoria, ha notificato, in data 7 ottobre 2024, ai sigg.ri Luca Giordano, Giorgio Trebbi (hanno definito le loro posizioni con la Procura Federale ai sensi dell’art. 126 CGS) Sangiuolo Margherita, Del Prete Giovanni (per i quali la Procura ha proceduto alla separazione delle posizioni), Roberto D’Angelis e Alfredo Della Porta, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini Gli incolpati non hanno chiesto di essere ascoltati né hanno presentato memorie difensive.
Con atto del 27 novembre 2024, la Procura Federale ha deferito il sig. Roberto D’Angelis ed il sig. Alfredo Della Porta per rispondere:
“1. sig. D’Angelis Roberto, all’epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Benevento;
- violazione dell’art 42 comma 1 e 4 lettera a) del Regolamento A.I. A. per aver, in data 17/6/2024 arbitrato presso il Centro Sportivo Cesine di San Giorgio del Sannio (BN) una gara di calcio a 5 valevole per un torneo non ufficiale e comunque non organizzato o autorizzato dalla FIGC;
2. sig. Della Porta Alfredo, all’epoca dei fatti osservatore arbitrale appartenente alla Sezione A.I.A. di Benevento;
- violazione dell’art 42 commi 1 e 4 lettera a) del Regolamento A.I.A. per aver, in data 21/7/2024 arbitrato presso il Centro Sportivo Reino (BN) una partita di calcio a 5 per un torneo non ufficiale e comunque non organizzato o autorizzato dalla FIGC”.
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 12 dicembre 2024, non sono pervenute memorie dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 12 dicembre 2024, con ordinanza n. 30/TFN-SD, il procedimento veniva rinviato al 16 gennaio 2025 e in tale data, con ordinanza n. 39/TFN-SD, nuovamente rinviato al 17 febbraio 2025 per consentire alla Procura Federale di provvedere alla notifica dell’avviso fissazione udienza.
All’udienza del 17 febbraio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato, per la Procura Federale, l’avv. Giovanni Greco il quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Roberto D’Angelis, mesi 3 (tre) di sospensione;
- per il sig. Alfredo Della Porta, mesi 3 (tre) di sospensione;
Nessuno si è collegato per i deferiti
La decisione
Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento.
L’attività di indagine versata in atti ha, infatti, consentito di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dai deferiti.
In particolare, il sig. Roberto D’Angelis, arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Benevento, è stato ripreso mentre arbitrava, in data 17.6.2024, una gara di calcio a 5 presso il Centro Sportivo Cesine di San Giorgio del Sannio (BN).
La circostanza è stata confermata dallo stesso sig. Roberto D’Angelis nel corso dell’audizione disposta dalla Procura Federale, durante la quale il deferito confermava di aver arbitrato in data 17.6.2024 una gara di calcio a 5 presso il Centro Sportivo di San Giorgio del Sannio (BN), spiegando che gli organizzatori del torneo si erano trovati improvvisamente senza direttore di gara, per cui un amico di scuola, che giocava in una delle squadre che disputavano il torneo, lo aveva chiamato e lui si era reso disponibile per dare una mano.
Per quanto attiene al sig. Della Porta Alfredo, osservatore arbitrale della Sezione A.I.A. di Benevento, anche questi veniva ripreso mentre arbitrava, in data 21.7.2024, la semifinale di un torneo di calcio a 5 presso il Centro Sportivo di Reino (BN), comunque non organizzato o autorizzato dalla FIGC.
In relazione al quantum delle sanzioni da irrogare, tenuto conto delle violazioni accertate e della sostanziale ammissione di responsabilità da parte dei deferiti, appare congruo irrogare agli stessi la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Roberto D'Angelis, mesi 2 (due) di sospensione;
- per il sig. Alfredo Della Porta, mesi 2 (due) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Pierpaolo Grasso
Depositato in data 20 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
