F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0156/TFN – SD del 3 Marzo 2025 (motivazioni) – Giuliano Riccio, Cristiano Romano e ASD Muglia F. – Reg. Prot. 115/TFN-SD
Decisione/0156/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0115/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Monica Coscia – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n 14665/166pf2425/GC/GR/ff del 10 dicembre 2024, depositato l’11 dicembre 2024, nei confronti dei sigg.ri Giuliano Riccio, Cristiano Romano e la società ASD Muglia F., la seguente
DECISIONE
Il deferimento
IL Segretario del Settore Giovanile e Scolastico inviava una pec in data 5.7.2024 alla Procura Federale ed una e.mail al Coordinatore Federale Friuli V.G.-SGS alle quali allegava una segnalazione pervenuta al "Portale- Tutela Minori" FIGC- TDM: n. 292- ASD MUGLIA Fortitudo (Ts) ed inoltrata dal signor GianMaria Mora, genitore di un atleta minorenne, in data 4.6.2024, nella quale denunciava comportamenti asseritamente vessatori posti in essere da un tecnico (allenatore di ASD Muglia Fortitudo, matr. 913964) non conformi ai principi educativi nei confronti dell'intero gruppo squadra U17, nonché atteggiamenti discriminatori nei confronti di atleti minorenni di origine straniera ed un presunto abuso fisico da accertare.
La Procura Federale apriva un'indagine avente ad oggetto la "Segnalazione del Settore Giovanile e Scolastico- Tutela Minori in ordine alla presunta condotta gravemente antiregolamentare del tecnico Giuliano Riccio", iscritto nel registro dei procedimenti in data 5 agosto 2024 al n. 166pf 24-25.
Nel corso della stessa la Procura Federale acquisiva la relazione del Coordinamento del S.G.S. Friuli Venezia Giulia del 7.6.2024, la posizione e lo storico di tesseramento del signor Giuliano Riccio, il foglio di censimento della società A.S.D. Muglia F. per la stagione sportiva 2023-2024, la dichiarazione di inattività della stessa dal 18.7.2024, lo stralcio del C.U. n. 7 del 6.8.2024 del Comitato Regionale Friuli- Venezia Giulia, il foglio di censimento della società A.S.D. Vesna per la stagione sportiva 2024-2025, il referto arbitrale della gara Muglia- Zaule del 10.3.2024 valevole per il campionato provinciale Under 17, le e.mail della segreteria del S.T. della FIGC e provvedeva all'audizione dei signori G.M., padre di un atleta, F.M., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per A.S.D. Muglia, N.D., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per A.S.D. Muglia, Cristiano Romano, all'epoca dei fatti Presidente di A.S.D. Muglia, M.I., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per A.S.D. Muglia e Giuliano Riccio, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per A.S.D. Muglia (e poi tesserato nella presente stagione per S.S.D. Vesna).
In esito alla stessa la Procura Federale elevava la comunicazione di conclusione delle indagini in data 21.10.2024 al Prot. n. 10296/166pf24-25/GC/GR/ff notificandola ai tre interessati ed elencando per ciascuno di loro i comportamenti tenuti e le norme violate, segnalando loro le facoltà difensive attribuite dalla normativa vigente.
Nel silenzio degli indagati, la Procura Federale ho poi provveduto al deferimento come segue:
1.- il sig. Giuliano Riccio, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Muglia F.;
2.- il sig. Cristiano Romano, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Muglia F.; 3.- la società A.S.D. Muglia F.; per rispondere:
- il sig. Giuliano Riccio, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Muglia F.:
della violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, 37 e 39 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 37 commi 1e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in data 10 marzo 2024 ed in occasione della gara Muglia - Zaule valevole per il campionato provinciale Under 17, posto in essere una condotta gravemente antisportiva consistita nell’aver tirato una gomitata alla parte alta del costato al sig. N.D., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Muglia F., a seguito della sua sostituzione al 15' del secondo tempo ed alla sua conseguente uscita dal terreno di gioco, provocandogli dolore, nonché per avere in data 3 dicembre 2023, in occasione della gara Roianese – Muglia, invitato i propri giocatori a "spaccare le gambe agli avversari", rivolgendo la frase "figlio di puttana" ad un giovane calciatore avversario, nonché per avere, in occasione della gara Audax Sanrocchese - Muglia, proferito delle bestemmie ad alta voce a causa dell’errata esposizione del cartello delle sostituzioni effettuata dal dirigente accompagnatore e, in occasione di altre gare, proferito delle bestemmie rivolgendosi agli occupanti la propria panchina, e per avere, in occasione degli allenamenti, preso in giro ed insultato i calciatori che allenava anche imputando loro di anteporre gli impegni scolastici agli impegni calcistici;
- il sig. Cristiano Romano, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Muglia F.:
della violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, omesso di vigilare sull'attività svolta dall'allenatore sig. Giuliano Riccio ed omesso di attivarsi per tutelare i calciatori della squadra Under 17 Provinciali della società rispetto alle condotte tenute dal tecnico sig. Giuliano Riccio, consistite nell'avere, in data 10 marzo 2024 ed in occasione della gara Muglia - Zaule valevole per il campionato provinciale Under 17, tirato una gomitata alla parte alta del costato al sig. N.D., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Muglia F., a seguito della sua sostituzione al 15' del secondo tempo ed alla sua conseguente uscita dal terreno di gioco, provocandogli dolore, nonché nell'avere, in data 3 dicembre 2023, in occasione della gara Roianese – Muglia, invitato i propri giocatori a "spaccare le gambe agli avversari", rivolgendo la frase "figlio di puttana" ad un giovane calciatore avversario, nonché nell'avere, in occasione della gara Audax Sanrocchese - Muglia, proferito delle bestemmie ad alta voce a causa dell'errata esposizione del cartello delle sostituzioni effettuata dal dirigente accompagnatore e, in occasione di altre gare, proferito bestemmie rivolgendosi agli occupanti la propria panchina, e nell'avere, in occasione degli allenamenti, preso in giro ed insultato i calciatori che allenava anche imputando loro di anteporre gli impegni scolastici agli impegni calcistici;
- la A.S.D. Muglia F. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, sig. Cristiano Romano, e dal sig. Giuliano Riccio, allenatore, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase predibattimentale
A seguito della ricezione del deferimento e dell'avviso di fissazione di udienza il deferito signor Giuliano Riccio faceva pervenire una memoria difensiva in data 6 gennaio 2025, con allegati, nella quale, previa contestazione dei contenuti degli atti di indagine, chiedeva il proscioglimento e di essere sentito personalmente.
All’udienza del 9 gennaio 2025 erano presenti l’avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura federale e l’avv. Nicola Paolini in rappresentanza del signor Giuliano Riccio.
Il Collegio, in esito alla stessa, emetteva ordinanza nella quale, rilevato che l’atto di deferimento risultava consegnato al signor Cristiano Romano in data 3 gennaio 2025 e che la convocazione per la predetta udienza risultava disponibile al ritiro ad opera della società ASD Muglia F. in data 28 dicembre 2024, date non compatibili con i termini di comparizione, rinviava il procedimento, mantenendolo unitario, all’udienza del 25 febbraio 2025, sempre in modalità video conferenza, con abbreviazione dei termini a giorni 7 liberi e con salvezza dei diritti di prima udienza.
Il dibattimento
All'odierna udienza sono presenti da remoto l'avv. Andrea Dellavalle in rappresentanza della Procura Federale nonché l'avv. Nicola Paolini in rappresentanza del signor Giuliano Riccio, nonché personalmente il signor Giuliano Romano, in proprio e quale legale rappresentante di ASD Muglia F.
L’avv. Dellavalle, richiamato l’atto di deferimento e gli atti di indagine, rileva che i calciatori auditi non avrebbero alcun interesse o motivo per danneggiare l’ex tecnico e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al signor Giuliano Riccio, squalifica di 9 (nove) mesi;
- al signor Cristiano Romano, inibizione di 6 (sei) mesi;
- alla società ASD Muglia F, Euro 800,00= di ammenda ed un punto di penalizzazione in classifica da scontare nel prossimo campionato cui si iscriverà.
L’avv. Paolini, richiamata la sua memoria difensiva, si chiede per quali ragioni a fronte delle condotte contestate al signor Riccio non siano state sollevate lamentele ad opera di altri calciatori e di altri genitori e perché lo stesso non sia stato espulso durante le gare per l’intero campionato. Eccepisce che l’art. 39 Reg. Settore Tecnico farebbe esclusivamente riferimento ai rapporti tra allenatori e non risulterebbe applicabile al caso di specie. Dopo aver richiamato i documenti e le chat allegate alla memoria difensiva, che a suo parere scagionerebbero il suo assistito, conclude chiedendo il proscioglimento.
Il signor Cristiano Romano ha sostenuto che, per quanto presente in tribuna, non avrebbe visto il tecnico colpire con una gomitata il calciatore sostituito e che il suo intervento qualche giorno dopo si era così limitato ad invitarlo ad evitare le urla in panchina e da qui le scuse. Ha anche riferito che il tecnico si sarebbe sempre comportato bene e che non l’ha mai sentito bestemmiare in panchina, non venendo mai espulso. Ha narrato di un colloquio con il padre del calciatore N.D., senza collocarlo nel tempo, nel quale gli sarebbe stato riferito che c’era la volontà di far pagare al tecnico il fatto che suo figlio aveva smesso di giocare a calcio. Ha precisato che sin dal 10 giugno 2024 la società aveva riferito a tutti che avrebbe cessato l’attività ed a domande ha chiarito che la dirigente accompagnatrice era sua sorella e che non era la compagna del signor Riccio.
I motivi della decisione
1. I fatti addebitati dalla Procura Federale in conseguenza della segnalazione scritta del signor GianMaria Mora e dei successivi atti di indagine, si possono così riassumere:
1.1. in occasione della gara del 10 marzo 2024 tra Muglia e Zaule valevole per il campionato provinciale U. 17, l’allenatore signor Riccio avrebbe tirato una gomitata al calciatore signor N.D. a seguito della sua sostituzione al 15° minuto del secondo tempo ed alla sua conseguente uscita dal terreno di giuoco, provocandogli dolore;
1.2. in occasione della gara del 3.12.2023 tra Roianese e Murgia, avrebbe invitato i propri calciatori “ a spaccare le gambe agli avversari” rivolgendo la frase “figlio di puttana” ad un giovane calciatore avversario;
1.3. in occasione della gara tra Audax Sanrocchese e Muglia, avrebbe profferito bestemmie ad alta voce a causa dell’errata esposizione del cartello delle sostituzioni effettuata dalla dirigente accompagnatrice;
1.4. in occasione di altre gare avrebbe profferito bestemmie rivolgendosi agli occupanti della sua panchina;
1.5. in occasione degli allenamenti avrebbe preso in giro ed insultato i calciatori che allenava anche imputando loro di anteporre gli impegni scolastici agli impegni calcistici.
2. Il deferito Giuliano Riccio, nella sua memoria difensiva ed in sede di audizione, ha però contestato tale ricostruzione fattuale.
2.1. Con riferimento alla gara del 10 marzo 2024 ha asserito che, dopo aver sostituito il calciatore N.D., quest’ultimo, non accettando la sostituzione, avrebbe reagito imprecando a voce alta, togliendosi la maglietta e lanciandola a terra, abbandonando la panchina e dirigendosi verso gli spogliatoi, al che gli avrebbe chiesto dove stava andando indicandogli di sedersi in panchina anche per ragioni di sicurezza e, vista l’inutilità dell’invito, lo avrebbe inseguito per alcuni metri frapponendosi fra lui e gli spogliatoi per impedirgli l’uscita, senza sferrargli alcuna gomitata. A quel punto il calciatore sarebbe tornato in panchina sino a fine gara senza lamentare alcun dolore, adducendo a sostegno della sua versione una dichiarazione scritta del 7.1.2025 della signora Romano Barbara, dirigente della squadra nonché segretaria e componente del Consiglio Direttivo, che il direttore di gara, sotto i cui occhi si sarebbe svolto il tutto, non avrebbe assunto alcun provvedimento disciplinare a suo carico.
2.2. Con riferimento alla gara del 3 dicembre 2023 ha negato di aver profferito le due frasi ascrittegli, sostenendo che non sarebbe stato destinatario di alcun provvedimento disciplinare ad opera del direttore di gara e che non sarebbero accaduti episodi di rilievo con i dirigenti della squadra avversaria.
2.3. Con riferimento alla gara con la Sanrocchese, a fronte dell’errore commesso dalla dirigente accompagnatrice, ha narrato che avrebbe manifestato in modo animato il suo disappunto, solo verso la collaboratrice, ma senza bestemmiare o esagerare nella condotta, al punto che il direttore di gara non avrebbe assunto alcun provvedimento nei suoi confronti.
2.4. In relazione alle bestemmie pronunciate in panchina ha recisamente negato di averle profferite, sottolineando che i direttori di gara non avrebbero mai rilevato alcunché, non avendo preso provvedimenti sanzionatori nei suoi riguardi.
2.5. Sul punto del rapporto tra impegno scolastico e sportivo, ha anzitutto allegato uno scambio di messaggi nella chat della squadra intercorsi in data 21.5.2024 tra lui ed il padre del calciatore F. M. a riprova dei pessimi rapporti, un messaggio dello stesso F. M. del 22.5.2024 che lo ringraziava per il biennio trascorso assieme, una dichiarazione a firma del responsabile della società Sportiva Vesna, società che sta allenando nella stagione 2024/2025 nel campionato giovanile U16, che ne attesta l’approccio positivo e costruttivo sotto l’aspetto personale. Ha aggiunto che anche il padre del calciatore N.D. gli avrebbe scritto un messaggio dai toni riverenti, non prodotto in giudizio.
2.6. In conclusione, afferma che le segnalazioni alla Procura Federale si sarebbero palesate generiche, per buona parte infondate e immotivate. Le audizioni avrebbero riguardato un numero ristretto di soggetti, quasi tutti interessati alla questione e non sarebbero suffragate da altri validi elementi istruttori.
3. L’esame degli atti di indagine consente di operare delle valutazioni per ciascuna contestazione nei termini che seguono.
3.1. Quando accaduto durante la gara del 10.3.2024 all’atto della sostituzione del calciatore N. D., al 15° del secondo tempo, ed in particolare l’episodio della gomitata a danno del calciatore che non voleva fermarsi in panchina ed è stato rincorso dal tecnico, è stato riferito dal signor Gian Maria Mora, come riferitogli dal figlio, e poi dal calciatore che ne è rimasto vittima, che gli anticipava l’intenzione di aprire una segnalazione. Anche il calciatore F. M., testimone oculare, confermava che, mentre il compagno N.D. a seguito della sostituzione si avviava arrabbiato verso gli spogliatoi, veniva inseguito dal signor Riccio che gli urlava “Tu non vai da nessuna parte” e che lo colpiva con una gomitata (alle costole), circostanza fra altro riferita anche ad altri compagni alla fine della gara. Lo stesso calciatore N. D. ha confermato l’episodio affermando che, dopo essere stato sostituito e sentito reiterate lamentele al suo indirizzo, aveva cercato di recarsi negli spogliatoio sentendosi gridare “dove pensi di andare”, seguito da parolacce e venendo rincorso dal tecnico che, al fine di fermarlo, prima lo strattonava prendendolo per una mano e poi, non riuscendo a fermarlo, lo affiancava colpendolo con un gomito nella parte alta della costola sul lato sinistro, dovendo poi applicare una pomata per due giorni per lenire il dolore.
Per la cronaca dal referto del direttore di gara, l’unico acquisito per l’intero campionato, emerge che il signor Riccio è stato ammonito durante la gara al minuto 43 del secondo tempo perché “tiene un continuo comportamento inaccettabile (comprese ripetute infrazioni passibili di richiamo)”.
3.2. In relazione a quanto accaduto al termine della gara del 3.12.2023 il teste N.D. afferma che durante uno scontro verbale fra i calciatori delle due squadre, il signor Riccio, lungi dal prestarsi a calmarne gli animi, visto che era coinvolto il figlio, si rivolgeva ad un calciatore della società Roianese dicendogli: “Figlio di puttana”, cui seguiva un suo messaggio nella chat con la quale manifestava la sua delusione per i fatti accaduti. Inoltre, il teste riferiva che nell’intervallo della gara il signor Riccio diceva che: se i calciatori avversari vi pestano, “anche voi dovete spaccargli le gambe”.
3.3. In relazione all’errata indicazione sulla lavagna della sostituzione ad opera della dirigente accompagnatrice, definita dal teste compagna di lui nella vita, il calciatore N.D. narra che reagiva e precisamente “scagliava a terra prima la sua cartellina e successivamente le proprie chiavi della macchina e profferiva bestemmie ad alta voce. Preciso che l’esposizione errata veniva effettuata dalla nostra accompagnatrice sig.ra Paola che so essere la compagna del Riccio” e lo stesso fatto era riferito dal teste M. I., capitano della squadra.
3.4. Relativamente alle condotte assunte in panchina ed al modo in cui si rivolgeva agli occupanti, il calciatore N. D. sostiene che l’allenatore non solo si poneva in modo arrogante e sgarbato, ma anche che diceva parolacce e bestemmie. Sempre su tale argomento il teste M. I., nel confermare la domanda sul profferire parolacce e bestemmie, segnalava che il signor Riccio teneva in panchina un comportamento aggressivo, nervoso, affermando che aveva un carattere “forte”.
3.5. In ordine alle condotte poste in essere dal deferito, non rispettose del ruolo rivestito e non educative nei confronti dei calciatori minori allo stesso affidati, il signor Gian Maria Mora ha riferito che al figlio, al rientro da un’assenza per sottoposi ad un intervento chirurgico, avrebbe detto che lo aveva fatto apposta perché non aveva voglia di allenarsi ed il calciatore F. M. ha ulteriormente precisato che gli disse testualmente: “sei stato un mese a casa a grattarti le palle mentre noi eravamo qui a giocare”.
Quanto al privilegiare l’impegno sportivo rispetto a quello scolastico, la circostanza è confermata dal calciatore N.D. per il quale, anche quando si era ammalati, il tecnico insisteva per la partecipazione agli allenamenti “tanto che diventava una specie di obbligo, il parteciparvi, inoltre se qualcuno non veniva perché impegnato con lo studio lo stesso lo derideva, anteponendo sempre il calcio allo studio” ed anche dal calciatore M. I. sia pur con una diversa sfumatura (“ il calcio è un impegno e che bisogna sapersi organizzare con lo studio e le altre attività)”. Peraltro, la circostanza è confermata anche dal signor Cristiano Barbera sulle pretese del tecnico anche nei confronti di calciatori ammalati, pretendendo che fossero presenti a tutti gli allenamenti.
Così come ha trovato conferma il continuo proporre suo figlio a modello di comportamento ed altri soggetti allenati nel passato in quanto sempre presenti agli allenamenti, come riferito dai calciatori N. D., M. I. e de relato dal signor Cristiano Romano. Inoltre il teste M. I. confermava che per il signor Riccio bisognava partecipare agli allenamenti ed alle partite “anche se uno non stava proprio bene”.
4. Come notorio nel processo sportivo il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
Nel caso di specie il quadro probatorio in atti è tale da confermare le incolpazioni del deferimento.
Esso, infatti, diparte dalla segnalazione di un genitore di un calciatore che ha però trovato sostanziali conferme nelle audizioni svolte, dello stesso e di tre calciatori (oltre al Presidente del sodalizio ed all’allenatore, odierni deferiti).
Il concorso delle dichiarazioni rese, che non presentano contraddizioni (anche se non tutto quanto contestato è noto a tutti) e che risultano chiare ed univoche nel riferire i fatti contestati, consente di ritenere raggiunta la suddetta soglia probatoria, non risultando necessaria la ricerca di altri elementi confermativi, giustificati solo in caso di oggettive incertezze e/o contraddizioni.
Il signor Riccio, nel lamentare erroneamente la scarsità e la genericità dell’attività d’indagine, non è invece in grado di precisare quali sarebbero i motivi di interesse per i quali i testi escussi avrebbero dovuto riferire il falso in ordine alle sue condotte, a maggior ragione in un contesto nel quale lo stesso aveva lasciato la società per andare ad allenare altrove e quindi non si sarebbero più presentate le difficoltà di intrattenere futuri rapporti e nel quale la società ASD Muglia F. aveva preannunciato che non avrebbe proseguito l’attività e che poi non si è più iscritta ad alcun campionato, cessando ogni attività sportiva come da comunicazione del 18.7.2024 resa dal Presidente signor Cristiano Romano. Finisce così per affidare la sua difesa, in ordine alla prima contestazione, alla dichiarazione scritta della dirigente accompagnatrice, non nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di autocertificazione, che narra una sua versione, anche parzialmente difforme da quella resa nell’interrogatorio dal signor Riccio, per la quale sarebbe stato il minore N. D. sostituito a minacciare l’allenatore e che quest’ultimo lo avrebbe obbligato a ritornare in panchina senza descrivere con quali metodi. Sul punto va anche sottolineato che nessuna richiesta di audizione della tesserata è stata formulata dopo il ricevimento della C.C.I. e che neppure nella memoria difensiva il deferito chiede l’ammissione di siffatta testimonianza ai sensi dell’art. 60 CGS che avverrebbe con tutte le garanzie del rito. La scelta di rimettersi ad una dichiarazione scritta, priva di effettiva rilevanza nel giudizio, valendo tutt’al più come semplice indizio peraltro contraddetto dalle altre dichiarazioni assunte, appare però comprensibile sol se si pensa che la dirigente accompagnatrice sarebbe stata inevitabilmente escussa, previo ammonimento sugli effetti disciplinari della falsità e della reticenza, anche su tutte le altre contestazioni, compresa quella dell’episodio accaduto a suo danno nella gara con la Sanrocchese in conseguenza del suo errore nell’indicare il calciatore da sostituire. Così come il deferito non ha chiesto di sentire le testimonianze di altri calciatori o soggetti tesserati che riteneva a conoscenza dei fatti contestati ed in grado di smentirli.
Quanto poi alla circostanza che i direttori delle tre gare citate non abbiano assunto provvedimenti a suo carico per le condotte contestate (a parte l’ammonizione che risulta dall’unico referto di gara acquisito) è circostanza palesemente irrilevante essendo evidente che gli stessi sono in grado di intervenire solo quando i fatti avvengono nella loro sfera di controllo. L’omessa adozione di una sanzione disciplinare durante la gara non significa certo che il soggetto non si sia reso colpevole delle condotte ora contestate. Lo scambio di massaggi sulla chat della squadra del 21 maggio 2024 dopo la convocazione dei calciatori per la gara del giorno dopo non solo non apporta alcun elemento a difesa, ma raffigura lo stato dei rapporti tra le parti, confermando una delle condotte lamentate dal signor Gian Maria Mora sulla prevalenza assegnata dal tecnico all’attività sportiva a discapito di quella scolastica. Infatti, dopo aver risposto all’allenatore che suo figlio sarebbe stato assente per motivi di studio, quest’ultimo replica “E’ convocato in prima squadra scherziamo?”. Inoltre, dopo la precisazione del padre che non erano affari che lo riguardavano, lungi dal desistere davanti all’impegno scolastico ritenuto prioritario, replica nuovamente, cercando di far prevalere il suo ruolo rispetto a quello genitoriale “Questa è una cosa che non dove permettersi di dire. Filo ha giocato stasera ed è convocato in prima squadra e si è guadagnato questa cosa”, obbligando il signor Mora a rispondergli che “Ci sono considerazioni che prescindono dal pallone, se ne faccia una ragione non si permetta di andare oltre”.
Quanto poi alla chat scambiata con il calciatore F.M. denota l’esistenza comunque di un buon rapporto personale tra i due, il che rende ancor meno apprezzabili i non indicati “interessi” per i quali lo stesso, in sede di audizione, avrebbe dovuto dichiarare il falso in relazione alle condotte tenute dal tecnico, a causa delle quali ha dichiarato, come confermato dal padre, che non avrebbe continuato a giocare se allenato dal signor Riccio.
Quanto infine alla “spontanea” dichiarazione resa dal responsabile del settore giovanile della società Vesna, successiva al deferimento del 10.12.2023, anch’essa non nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di autocertificazione, questa sì palesemente interessata atteso che l’eventuale sanzione priverebbe la squadra della presenza del suo tecnico, non è ovviamente in grado di smentire le contestazioni sollevate in relazione a condotte tenute nella stagione sportiva precedente.
5. A fronte dell’accertata commissione di tutti gli addebiti, va quindi affermata la responsabilità disciplinare del signor Giuliano Riccio, risultando violati, oltre ai principi cardine dell’ordinamento sportivo di cui all’art. 4, comma 1, CGS in tema di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, anche il disposto di cui all’art. 37 CGS per l’utilizzo plurimo di espressioni blasfeme, dell’art. 39, comma 2, CGS, per la commissione di condotte gravemente antisportive e dell’art. 37, commi 1 e 2, Reg. Settore Tecnico per non aver dato esempio di disciplina e correttezza sportiva ai calciatori dallo stesso allenati (è solo il principio del rispetto della deontologia professionale a riguardare i rapporti con i colleghi tecnici, ma è fattispecie estranea alla contestazione).
Preso atto dei minimi edittali di cui ai citati artt. 37 e 39 CGS e tenuto conto delle risultanze degli atti di indagine, la richiesta sanzionatoria della Procura Federale si appalesa eccessiva, apparendo equa e proporzionata l’irrogazione della squalifica per sei mesi, che mantiene lo stesso il carattere dell’afflittività.
6. A sua volta il signor Cristiano Romano, quale Presidente del sodalizio sportivo, è responsabile degli addebiti mossi al signor Riccio per la violazione dei principi di cui all’art. 4 CGS sopra richiamati sotto il profilo dell’omessa vigilanza sui comportamenti ascritti al tecnico. Anche per questo deferito la richiesta sanzionatoria della Procura Federale appare eccessiva, tenuto conto che lo stesso si è prestato in almeno due occasioni, su sollecitazione dei genitori, ad interloquire con il tecnico invitandolo ad intrattenere comportamenti più consoni al ruolo ricoperto, a tutela dei calciatori appartenenti alla squadra U. 17 provinciali e che è un dato pacifico che il Presidente di un sodalizio sportivo non ha l’obbligo di presenziare né alle gare né tanto meno agli allenamenti della squadra e pertanto allo stesso non è poi così facile addebitare, sia pur sotto il solo profilo omissivo, il mancato controllo sulle condotte antisportive e diseducative dell’allenatore. A tal proposito, preso atto che il signor Cristiano Romano risulta tutt’ora tesserato, sia pur per altro sodalizio, pare equa e proporzionata l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di due mesi.
7. La società ASD Muglia F. risulta inattiva, ma ancora affiliata alla FIGC e ciò consente di irrogarle una sanzione ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente signor Cristiano Romano, dotato della legale rappresentanza, e dal proprio allenatore signor Giuliano Riccio nella stagione sportiva 2023/2024, da limitare peraltro ad un’ammenda di Euro 400,00=, in coerenza con le sanzioni applicate agli altri due deferiti, sempre in riduzione rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giuliano Riccio, mesi 6 (sei) di squalifica;
- per il sig. Cristiano Romano, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società ASD Muglia F., euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Depositato in data 3 marzo 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
