F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0221/TFN – SD del 6 Giugno 2025 (motivazioni) – Davide Calabria – Reg. Prot. 202/TFN-SD

Decisione/0221/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0202/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla - Componente (Relatore)

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26937/395pf2425/GC/gb del 9 maggio 2025 nei confronti del sig. Davide Calabria, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto notificato e depositato in data 9 maggio 2025, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Davide Calabria, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Milan s.p.a., contestandogli la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del C.G.S., che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, partecipato ad incontri nonché avuto contatti telefonici con L.L. e G.C.C. esponenti del gruppo ultrà denominato “Curva Sud”, pur nella consapevolezza che tale condotta fosse vietata dalla normativa federale.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, della richiesta di applicazione di misura cautelare e della successiva ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del sopra indicato Tribunale nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di soggetti appartenenti a gruppi di sostenitori delle società F.C. Internazionale Milano s.p.a. e A.C. Milan s.p.a.

Oltre ai citati provvedimenti sono stati acquisiti, per quanto di rilievo in relazione alla posizione dell’odierno deferito, anche l’annotazione di Polizia Giudiziaria del 2.11.2022 del Nucleo Polizia Economico–Finanziaria di Milano della Guardia di Finanza, con i relativi allegati, nonché l’annotazione di polizia giudiziaria datata 2.5.2024, prodotta congiuntamente dalla Questura di Milano e dallo S.C.O. dei Carabinieri, con i relativi allegati.

La Procura ha, inoltre ricevuto, con nota datata 20.12.2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, copia della seguente ulteriore documentazione:

- richiesta del Pubblico Ministero di giudizio immediato del 17.12. 2024

- informativa relativa all’esito dell’attività d’indagine della Questura di Milano e dello S.C.O. dei Carabinieri datata 27.3.2024;

- informativa relativa al seguito dell’attività d’indagine della Questura di Milano e dello S.C.O. dei Carabinieri datata 28.3.2024;

- n. 399 allegati alle citate informative della Questura di Milano e dello S.C.O. dei Carabinieri;

- verbali di Sommarie Informazioni Testimoniali rilasciate, tra gli altri, dal sig. Davide Calabria.

La Procura ha, poi, acquisito, sempre per quanto di rilievo nel presente procedimento:

- fogli di censimento e visure camerali dalla stagione sportiva 2019--2020 alla stagione sportiva 2024 – 2025 relativi alla società A.C. Milan S.p.A.;

- nota del Segretario Generale della F.I.G.C. dell’11.12.2024 relativa all’esistenza di convenzioni tra gruppi di sostenitori e la società A.C. Milan S.p.A.

A seguito della comunicazione di conclusione indagini, datata 3 aprile 2025, tutti i soggetti convolti nell’indagine hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui termini, a seguito della comunicazione della Procura Generale dello Sport in data 28 aprile 2025, prot. 3016, sono stati resi noti dal Presidente Federale della F.I.G.C. con C.U. 436/AA dell’1 maggio 2025.

La Procura e l’odierno deferito non raggiungevano, invece, l’accordo richiesto per una sanzione ridotta o commutata ai sensi dell’art. 126, comma 1, C.G.S..  sicché, udito l’incolpato su sua stessa richiesta, la Procura notificava, in data 9 maggio 2025, il deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava, per la discussione del procedimento, l’udienza del 29 maggio 2025.

In vista di tale udienza, non avendo avuto buon esito l’ulteriore tentativo di trovare un accordo con la Procura ai sensi dell’art. 127 C.G.S, il deferito, per il tramite del difensore nominato, depositava, in data 26 maggio 2025, una memoria nella quale – rilevato che gli incontri contestati con L.L. sarebbero stati occasionali e non vi sarebbe stata alcuna richiesta di favori da parte degli ultras, e che sarebbero stati da lui accettati, in ragione della sua qualità di capitano della squadra ed in quanto uno dei pochi italiani in rosa al fine di proteggere gli altri tesserati e la società da contestazioni- chiedeva l’applicazione della sanzione minima, con ulteriore dimezzamento per l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 del C.G.S. comma 1, lett. d) e lett. e) e dell’attenuante generica derivante dalla propria convinzione dell’irrilevanza, ai sensi dell’art. 25, comma 10, CGS, dei brevi incontri avuti con il predetto capo ultras.

Il dibattimento

In sede di discussione l’avv. Doria, in rappresentanza della Procura federale, evidenziava che il deferito stesso avrebbe ammesso di aver avuto contatti con esponenti del tifo organizzato in violazione della normativa federale, chiedendo, pertanto, l’irrogazione della sanzione di 2 giornate di squalifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, ed euro 40.000,00 di ammenda.

Il difensore del deferito, si riportava integralmente ai contenuti delle memorie difensive già depositate, sottolineando la tenuità della condotta tenuta dal proprio assistito rispetto a quelle degli altri soggetti originariamente coinvolti nell’indagine, chiedendo, pertanto, l’applicazione della sanzione minima ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti ovvero, in via subordinata, la conversione della squalifica in ammenda.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori, ma, prima ancora, dalle stesse ammissioni del deferito, il Tribunale ritiene provata la responsabilità del sig. Davide Calabria per i fatti a lui contestati.

Quest’ultimo, infatti, sentito a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria in data 14 ottobre 2024 e udito dalla Procura a seguito della comunicazione di conclusioni indagini in data 6 maggio 2025, ha ammesso di aver avuto contatti telefonici con il capo ultras della Curva Sud del Milan, L. L., a partire dall’inizio del 2023, pur essendo a conoscenza del divieto, per i tesserati, di intrattenere rapporti con ultras.

Ha riconosciuto, altresì, di essersi recato in un bar - in cui sarebbe stato presente anche l’altro capo ultras C. G. C., alias “B.” - per incontrare lo stesso L. L. qualche giorno dopo il ricevimento del primo messaggio di quest’ultimo sul proprio cellulare. In tale occasione L.L. avrebbe chiesto “spiegazioni” sull’andamento negativo della squadra e lo stesso Calabria avrebbe risposto che la situazione sarebbe stata fisiologica, non essendo possibile avere sempre risultati positivi.

Il deferito ha, ancora, ammesso di aver visto L. L. anche ad un concerto svoltosi a Rho Fiera – pur precisando, sia nell’audizione di fronte alla Procura che nella memoria depositata in vista dell’udienza, che si sarebbe trattato di un incontro casuale - e, infine, di averlo incontrato, sempre a seguito di una richiesta ricevuta con un messaggio pervenuto al proprio cellulare, all’uscita del casello di Palazzolo sull’Oglio due giorni prima che lo stesso L. L. fosse arrestato.

Anche in tale occasione il capo ultras avrebbe affrontato con il deferito la questione dell’andamento negativo della squadra.

Ha, inoltre, riconosciuto di non aver mai avvisato la società ed i suoi responsabili degli incontri avuti con il predetto soggetto.

In definitiva, è incontestato, come correttamente indicato nella formulazione del deferimento, che, per lo meno a partire dal 2022/2023, il deferito ha avuto rapporti con esponenti del gruppo ultrà denominato “Curva Sud”, pur nella consapevolezza del divieto, in base alla disciplina vigente, di intrattenere rapporti con la tifoseria.

Appurata la fondatezza delle contestazioni ed affermata, dunque, la responsabilità del deferito ai sensi dell’art. 25 comma 10 del C.G.S, la gravità delle violazioni deve, tuttavia, ritenersi attenuata, anzitutto per la considerazione che - come messo in rilievo dallo stesso Calabria nelle sommarie uniformazioni rese alla Questura di Milano in data 14 ottobre 2024 - non risulta che lo stesso deferito si sia mai fatto portatore di istanze ed interessi degli ultras con la società, non emergendo, tra l’altro, che abbia mai subito minacce o pressioni di alcun tipo dalla stessa tifoseria. Dal materiale istruttorio si ricava, infatti, che Davide Calabria, a fronte di semplici richieste di informazioni da parte di L.L., si sarebbe limitato ad affermare, in termini molto generici, che le oscillazioni nel rendimento della squadra sarebbero rientrate nella normale fisiologia sportiva.

Non può, poi trascurarsi, la valenza del comportamento collaborativo del deferito, che ha ammesso gli addebiti contestati.

Tali circostanze incidono sulla sanzione che il Tribunale ritiene equo irrogare nei confronti dell’incolpato.

La tenuità dei fatti e la confessione, escludono, infatti, secondo il Collegio, l’applicabilità della sanzione della squalifica richiesta dalla Procura (e prevista dall’art. 25 commi 9 e 10 del CGS) con conseguente applicazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 13 e 15 del C.G.S, della sanzione meno grave, nell’ordine indicato nell’art. 9 del Codice di Giustizia sportiva, dell’ammenda, quantificata in 20.000, con diffida.

A tale sanzione deve sommarsi l’ulteriore ammenda indicata, in aggiunta alla squalifica, dall’art. 25 commi 9 e 10 C.G.S., che si ritiene di dover dimezzare, in ragione del concorso delle menzionate attenuanti, con conseguente quantificazione in 10.000. Nel complesso, dunque, la sanzione complessiva da irrogarsi nei confronti del deferito ammonta ad 30.000 di ammenda con diffida.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Davide Calabria la sanzione di euro 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda con diffida.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.

 

IL RELATORE                                                IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 6 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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