Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 19/TFN - SD del 29 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: A.L., A.B. e ASD Fortitudo Pomezia 1957 - Reg. Prot. 254/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito al sig. …. (sponsor della società ASD Fortitudo Pomezia 1957) di fare ingresso all’interno del terreno di giuoco in occasione della gara nonostante lo stesso fosse inibito per anni tre….nonché per avergli consentito di assistere dagli spalti dell’impianto di gioco alla gara nonostante lo stesso non fosse stato autorizzato dalla Divisione Calcio a 5 in quanto non tesserato. Anni 1 di inibizione a colui che era lo sponsor della società. Ammenda di € 1.500,00 alla società….Tali condotte determinano la responsabilità diretta e oggettiva della società … ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS. Come più volte affermato dalla giurisprudenza federale, la responsabilità della società sportiva discende dal principio di immedesimazione organica e si fonda sulla necessità di prevenzione e controllo da parte del sodalizio nei confronti dei propri rappresentanti e soggetti ad essa funzionalmente collegati. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. CFA sez. I, n. 52-2022/2023). È, infatti, pacifico che la Società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023), ed opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto (CFA, SS.UU. Decisione/0072/CFA-2024-2025).

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