FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 33/AA del 10/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LECCE DI CARLO ASD SS POSTA FIBRENO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 811 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo LECCE, Salvatore DI CARLO e della società ASD SS POSTA FIBRENO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Angelo LECCE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD SS Posta Fibreno, in violazione: A) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di settembre 2024 fino al 29.4.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 19 ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; B) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di settembre 2024 fino al 29.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 19 al sig. Salvatore Di Carlo nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Salvatore DI CARLO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD SS Posta Fibreno, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dal mese di settembre 2024 fino al 29.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD SS Posta Fibreno militante nel campionato Under 19, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD SS POSTA FIBRENO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Lecce Angelo e Salvatore Di Carlo all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Angelo LECCE,
Sig. Salvatore DI CARLO,
Società ASD SS POSTA FIBRENO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo Lecce;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: ⋅ 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo LECCE,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore DI CARLO,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD SS POSTA FIBRENO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
