C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 11.09.2025 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 1 a carico di A.S.D. ACADEMY ROSSANO Deferimento Procura Federale prot. 3926/559pfi24-25/PM/fl del 6 agosto 2025

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 1 a carico di A.S.D. ACADEMY ROSSANO Deferimento Procura Federale prot. 3926/559pfi24-25/PM/fl del 6 agosto 2025

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 559 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Condotta della società A.s.d. Academy Rossano che avrebbe schierato, in luogo del calciatore minore sig. Pietro Pisano tesserato per la stessa ed indicato in distinta con il numero 12, altro calciatore minore non identificato, presumibilmente il sig. Antonio Luzzi ugualmente tesserato per tale società ma fuori quota per limiti di età, in occasione della gara Academy Rossano – Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024, valevole per il campionato Under 15 Regionale”; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:  segnalazione di posizione irregolare del Comitato Regionale Calabria del 12 dicembre 2024, con allegati referto arbitrale e distinta di gara relativi all’incontro A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024, valevole per il campionato Regionale Under 15, nonché reclamo della società A.S.D. Sport Academy Alto Ionio;  foglio censimento della società A.S.D. Academy Rossano per la stagione sportiva 2024 - 2025; posizione di tesseramento del calciatore sig. Pietro Pio Pisano; posizione di tesseramento del calciatore sig. Antonio Luzzi;  certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore sig. Pietro Pio Pisano;  verbale di audizione del sig. Gianluca Ambrogio, presidente della società A.S.D. Sport Academy Alto Ionio, del 30.1.2025;  verbale di audizione del sig. Giuseppe Morfù, allenatore e vicepresidente della società A.S.D. Academy Rossano, del 6.2.2025; verbale di audizione della sig.ra Anna Teresa Aiello, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, del 13.2.2025;  verbale di audizione del sig. Antonio Luzzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, in data 13.2.2025;  verbale di mancata comparizione del sig. Pietro Pio Pisano alle audizioni fissate per i giorni 6.2.2025 e 13.2.2025. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Con nota del 12 dicembre 2024 il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria ha segnalato che il calciatore sig. Antonio Luzzi avrebbe preso parte in posizione irregolare, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, all’incontro A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 valevole per il campionato Regionale Under 15, nonostante lo stesso non fosse tesserato ed utilizzando il nominativo del calciatore sig. P. P. P. indicato in distinta di gara con il numero 12. La condotta oggetto della segnalazione ha trovato conferma nei riscontri acquisiti all’esito dell’attività inquirente posta in essere. In sede di propria audizione da parte della Procura Federale, in particolare, la dirigente tesserata per la società A.S.D. Academy Rossano sig.ra Anna Tersa Aiello ha riferito testualmente quanto segue: “ricordo che al momento della partita il portiere Pisano Pietro non si è presentato e siccome non vi era nessuno che potesse sostituirlo, è stato utilizzato in campo il ragazzo Luzzi Antonio, ex tesserato con la nostra società e in procinto di essere nuovamente tesserato e lo abbiamo fatto giocare”. Anche il calciatore sig. Antonio Luzzi, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha riferito testualmente quanto segue: “ricordo che quel giorno il portiere titolare, Pisano Pietro, non era presente e mi hanno chiesto di giocare al suo posto”. Rilevato che i sigg.ri Anna Teresa Aniello, Antonio Luzzi, Pietro Pio Pisano e Stefania Correale, nonché la società A.S.D. Academy Rossano, hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 422/AA del 23 aprile 2025 è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Academy Rossano prevedeva l’applicazione della sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di un punto di penalizzazione ed € 300,00 di ammenda; Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 43/AA del 17 luglio 2025 è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D. Academy Rossano in quanto la stessa non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l’adempimento; Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD2021-2022 e CFA n. 07/CFA-2023/2024); Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, DEFERIVA dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - la società A.S.D. Academy Rossano, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefania Correale, Anna Teresa Aniello, Antonio Luzzi e Pietro Pio Pisano, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata a: - Correale Stefania, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Antonio Luzzi nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, alla gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 e valevole per il campionato Regionale Under 15, utilizzando il nominativo del calciatore sig. P. P. P. indicato in distinta di gara al numero 12; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Antonio Luzzi di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - Aiello Anna Teresa, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024, valevole per il campionato Regionale Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano nella quale è indicato al n. 12 il nominativo del calciatore sig. P. P. P., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all’incontro dello stesso mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Antonio Luzzi, non tesserato; - Luzzi Antonio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Academy Rossano, per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, alla gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 valevole per il campionato Regionale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; nonché ancora per avere preso parte all’incontro sopra citato utilizzando il nominativo del calciatore sig. P. P. P. indicato nella distinta di gara al numero 12; -Pisano Pietro Pio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, per rispondere: della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 6.2.2025 e 13.2.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento”. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 10.9.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gregotio Viscomi È altresì comparso per la Academy Rossano ASD la Sig.ra Stefania Correale, in qualità di Presidente della Società A.S.D. Academy Rossano, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: irrogarsi alla società A.S.D. Academy Rossano la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel campionato regionale Under 15 Stagione Sportiva 2025/2026, nonché la sanzione dell'ammenda di € 433,00. LA DIFESA DELLA SOCIETA’ La Sig.ra Correale, nella qualità, deduceva che la mancata osservanza del patteggiamento non era dovuta alla volontà di non adempiere, ma alla cognizione che l’importo concordato con la Procura a titolo di sanzione avrebbe dovuto essere versata al momento dell’iscrizione al campionato. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. Invero, dagli atti del procedimento, e segnatamente dalle richieste avanzate dagli incolpati il 23.5.2025 e dal successivo consenso prestato dalla Procura Federale il 3.4.2025, risulta che: - i sigg.ri Anna Teresa Aniello, Antonio Luzzi, Pietro Pio Pisano e Stefania Correale, nonché la società A.S.D. Academy Rossano, hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; - con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 422/AA del 23 aprile 2025 è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Academy Rossano prevedeva l’applicazione della sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di un punto di penalizzazione ed € 300,00 di ammenda. - con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 43/AA del 17 luglio 2025 è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D. Academy Rossano in quanto la stessa non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l’adempimento. Ugualmente accertate in forza della documentazione in atti sono le responsabilità degli incolpati, in relazione alle violazione commesse sopra descritte, da cui è scaturito l'accordo non rispettato. La descritta situazione comporta la responsabilità:  - della società A.S.D. Academy Rossano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefania Correale, Anna Teresa Aniello, Antonio Luzzi e Pietro Pio Pisano, così come riportati nei capi di incolpazione formulati con la comunicazione di conclusione delle indagini  Quanto alla giustificazione addotta dal rappresentante della Società Academy, il Tribunale osserva che la convinzione della Società che l’ammenda concordata in fase di patteggiamento avrebbe dovuto essere versata al momento dell’iscrizione al campionato. Invero, in aderenza alle previsioni di cui all’art. 126 C.G.S., nell’accordo concluso con la Procura, è dato espressamente atto che le ammende dell’accordo devono essere versate nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale (nella specie avvenuta con C.U. del 23.4.2025), pena risoluzione dell’accordo stesso e la prosecuzione del procedimento.  Le sanzioni richieste dalla Procura appaiono congrue e adeguate alle violazioni accertate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga : alla società A.S.D. ACADEMY ROSSANO la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel Campionato Regionale Under 15 s.s. 2025/2026, nonché la sanzione dell'ammenda di € 433,00; dichiara la chiusura del procedimento.

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