C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 09.10.2025 – Delibera – gara del 4/10/2025 DOMENICO SPORT – POLISPORTIVA CITTANOVA
gara del 4/10/2025 DOMENICO SPORT - POLISPORTIVA CITTANOVA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Chiappetta Giovanni (nato il 29/11/1986) appartenente alla società DOMENICO SPORT durante la gara specificata in epigrafe al 4' del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Chiappetta Giovanni veniva accertato che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società DOMENICO SPORT, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa dell'incontro il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli8, 9 e 10 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società DOMENICO SPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 6; 2) inibire il Sig. PANARO Salvatore fino al 12/11/2025 quale Dirigente Responsabile firmatario della distinta di gara della società DOMENICO SPORT, nonché per proteste a decisioni arbitrali durante la gara; 3) infliggere al calciatore CHIAPPETTA Giovanni (nato il 29/11/1986) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare; 4) infliggere alla società DOMENICO SPORT l'ammenda di € 100,00.
