CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78 del 07/11/2025 – Lega Pallavolo Serie A Femminile / Federazione Italiana Pallavolo
Decisione n. 78
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE
composto da
Gabriella Palmieri - Presidente
Attilio Zimatore - Relatore
Vito Branca Dante D’Alessio
Massimo Zaccheo – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2025, presentato, in data 14 luglio 2025, dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Enrico Lubrano,
contro
la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
l'Assemblea della Federazione Italiana Pallavolo, in persona del legale rappresentante pro tempore,
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,
la Giunta Nazionale del CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
e nei confronti
della Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
della Corte Federale di Appello presso la FIPAV, in persona del legale rappresentante pro tempore,
del Tribunale Federale presso la FIPAV, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale di Appello FIPAV, di cui al C.U. n. 3 del 26 giugno 2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIPAV, emanata con Comunicato Ufficiale n. 84 del 13 maggio 2025 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla Lega avverso le modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV; nonché per la declaratoria di illegittimità delle suddette modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, in particolare all’art. 71, comma 3, e all’aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47^ Assemblea Generale della FIPAV in data 22 febbraio 2025, con integrazioni apportate con delibera Presidenziale n. 33 del 11 marzo 2025; nonché di ogni ulteriore atto, ad esso presupposto o conseguente, e, in particolare, della Delibera n. 66, emanata dalla Giunta Nazionale del CONI in data 14 marzo 2025, di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto della Federazione, nonché della richiamata delibera Presidenziale n. 33 del 11 marzo 2025, con le quali la FIPAV ha modificato il precedente dato testuale dell’art. 65 del proprio Statuto; nonché, a scopo meramente cautelativo, anche della Decisione emanata dalla Corte Federale di Appello FIPAV con Comunicato Ufficiale n. 10 del 1° luglio 2025.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 7 ottobre 2025, il difensore della parte ricorrente - Lega Pallavolo Serie A Femminile - avv. prof. Enrico Lubrano; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
I. La vicenda in esame trova origine nelle modifiche dello Statuto Federale della FIPAV (di seguito, per brevità, designato anche semplicemente come ‘Statuto’) approvate nel corso della votazione dell’Assemblea Generale, in data 22 febbraio 2025, che hanno portato alla modifica dell’art. 71, comma 3, ed all’introduzione, nello stesso art. 71, del comma 6. Precisamente:
1) nel precedente testo dello Statuto Federale (presente sul sito della Federazione fino al 18 marzo 2025) era previsto dall'art 65.3 che «Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento»; mentre ora l'art. 71, comma 3, dello Statuto Federale (nel testo successivo alle modifiche oggetto della presente impugnazione) prevede che «La FIPAV, con apposita convenzione, affida alle Leghe Nazionali il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe Nazionali è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento» (grassetto aggiunto);
2) nel precedente testo dello Statuto (presente sul sito della Federazione fino al 18 marzo 2025) era previsto dall'art. 65.4 che «Le Leghe Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale»; mentre ora è stato aggiunto all'art. 71 il comma 6, ai sensi del quale «Le Leghe e le Associazioni Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale. I legali rappresentanti ed i componenti degli organi di Amministrazione delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute dalla Fipav devono essere tesserati alla Fipav» (grassetto aggiunto).
II. Avverso le predette deliberazioni modificative del precedente testo dello Statuto, la ricorrente Lega Pallavolo Serie A Femminile (di seguito, per brevità, designata anche semplicemente come la ‘Lega’), unitamente al dott. [omissis] (Consigliere di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, in prima persona ed in qualità di persona fisica) ed al dott. [omissis] (in prima persona ed in qualità di persona fisica, oltre che come legale rappresentante della Lega), ha adito in prima battuta il Tribunale Federale FIPAV, deducendo l’illegittimità delle modifiche statutarie. Con la decisione del 13 maggio 2025, il Tribunale Federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la Lega carente di legittimazione attiva «ad impugnare la delibera assembleare che l'art. 36 del Regolamento Giurisdizionale riserva agli organi ed agli affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale», nonché la carenza di legittimazione attiva dei dott. [omissis] e [omissis], in quanto non provata la loro qualità di tesserati.
III. La Lega ha, quindi, autonomamente proposto reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello (di seguito anche CFA) della FIPAV, insistendo sulla sussistenza della propria legittimazione attiva e ribadendo le censure nel merito (censure che saranno appresso riassunte).
Con decisione n. 03 del 26 giugno 2025, la Corte Federale ha confermato la decisione del Tribunale Federale e respinto il reclamo, rilevando innanzitutto che «la Lega, pur non essendo un soggetto affiliato, è genericamente legittimata ad adire la Giustizia Sportiva, ex art. 35 del Reg. Giurisd., ma solo quando il suo intervento sia finalizzato a richiedere la “tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale”». Nella fattispecie in esame, tuttavia, ad avviso della CFA, non sussisterebbe, in capo alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, una situazione giuridicamente protetta in quanto – come si evince da tutti gli atti acquisiti in giudizio e per come si ricaverebbe dall'assenza di contestazioni sul punto da parte della reclamante – lo Statuto della Lega non è stato formalmente approvato e la convenzione stipulata con la FIPAV risulta scaduta il 31 ottobre 2021.
La CFA ha affermato, altresì, che «la Lega Pallavolo Serie A Femminile non rientra tra i soggetti cui l’ordinamento sportivo riconosce la legittimazione a impugnare le delibere adottate dall’Assemblea Generale», in virtù dell’art. 36 del Regolamento Giurisdizionale, il quale
«attribuisce, in via tassativa, la legittimazione ad agire avverso atti e provvedimenti deliberativi soltanto agli organi federali e ai tesserati o affiliati titolari di una posizione giuridicamente protetta all’interno dell’ordinamento federale, che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni». Pertanto, «deve affermarsi che alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, in quanto “organismo di natura privatistica” composto da società affiliate alla Federazione e comunque soggetto non tesserato, né direttamente affiliato, non possa riconoscersi la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e la facoltà di proporre un ricorso per l’annullamento di una “deliberazione dell’Assemblea Federale contraria alla legge, allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione”». In parziale revisione della decisione del Tribunale Federale, la CFA ha accertato la qualità di tesserato del Dott. [omissis], ritenendo comunque che «l’azione proposta da quest’ultimo in proprio deve essere respinta, con assorbimento di ogni altra censura nel merito, anche laddove volta a censurare nel merito la legittimità della delibera impugnata o a dedurre presunti vizi procedimentali, in quanto, in assenza del presupposto processuale dell’azione, non è consentita alcuna valutazione nel merito delle domande proposte».
IV. Avverso tale decisione, la Lega ha quindi adito il Collegio di Garanzia dello Sport, precisando di presentare il ricorso a fini meramente cautelativi per tutelare la propria posizione qualora la stessa dovesse essere ritenuta un soggetto legittimato a adire la Giustizia Federale e Sportiva. La ricorrente articola i seguenti di motivi di ricorso:
«1. violazione dei generali principi di ragionevolezza (art. 3 cost.) e di buon andamento della attività amministrativa (costituita dalla corretta gestione sostanziale della giustizia sportiva) (art. 97 cost.). Violazione dei principi processuali del "giusto processo" in generale (art. 111 cost.), del "giusto processo sportivo" (art. 2 del codice di giustizia sportiva del CONI. Manifesta illogicita', incoerenza ed irragionevolezza della motivazione (violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990), sui punti decisivi della controversia».
Con tale motivo di ricorso, la Lega sostiene l’illegittimità, l’irragionevolezza e la contraddittorietà della decisione impugnata, laddove, ad avviso della ricorrente: la CFA riconosce alla Lega una generica legittimazione ad adire la Giustizia Sportiva, pur non essendo la Lega soggetto affiliato e senza giustificare per quale ragione la stessa si dovrebbe ritenere legittimata ad adire la Giustizia Sportiva; la CFA evidenzia come la Lega non avrebbe, però, "una situazione giuridicamente protetta" che giustificherebbe la sua legittimazione ad adire la Giustizia Sportiva, così come previsto sia dall'art. 35 che dall'art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva FIPAV, aventi ad oggetto rispettivamente il ricorso al TFN in generale ed il ricorso avverso le delibere dell'Assemblea, i cui presupposti processuali sono, per entrambe le tipologie, la legittimazione ad agire come soggetto affiliato e la sussistenza di una situazione giuridicamente protetta.
Secondo la CFA, nella fattispecie in esame, non sussisterebbe, in capo alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, una situazione giuridicamente protetta, in quanto «lo Statuto della citata Lega non è stato formalmente approvato e la convenzione stipulata con la Fipav risulta scaduta il 31/10/2021». La ricorrente ritiene che tale motivazione sarebbe assolutamente irragionevole e priva di alcun senso giuridico, posto che sarebbero del tutto irrilevanti i due presupposti richiamati e che non si terrebbe conto del "pregiudizio diretto ed immediato" subito dalla Lega, alla quale, in seguito alle modifiche statutarie apportate, è stato sottratto il potere di organizzare il Campionato, nonché è stato imposto che tutti i consiglieri di amministrazione della stessa debbano essere tesserati per la FIPAV.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta: “2. illegittimità delle motivazioni del Tribunale Federale di primo grado: riproposizione dei motivi preliminari proposti innanzi alla Corte Federale di Appello, non essendo stati oggetto di alcuna valutazione da parte di quest'ultima”.
Nel proprio ricorso, la Lega ripropone, altresì, i motivi preliminari e sostanziali proposti avverso la decisione di primo grado innanzi alla CFA, motivi che – sempre secondo la ricorrente - non sarebbero stati oggetto di alcuna valutazione da parte di quest'ultima.
Con riguardo ai motivi preliminari, la ricorrente rileva l’insussistenza di una legge o di una fonte regolamentare, che – a differenza di quanto affermato nella Decisione del TFN – attribuisca espressamente alla FIPAV il compito di organizzare i Campionati, nonché l’irrilevanza del profilo richiamato dal TFN relativo alla posizione subordinata della Lega rispetto alla Federazione, in quanto, nei rapporti tra un Ente sovraordinato e un soggetto sottoposto (sia esso persona fisica o giuridica), quest'ultimo conserva comunque il diritto di impugnare un provvedimento adottato dall'ente sovraordinato nell'esercizio delle funzioni a esso attribuite in base al principio generale di effettività della tutela (art. 24 Cost.).
In relazione, invece, ai profili sostanziali, la Lega lamenta: Violazione dell'art. 10 dei Principi Fondamentali del CONI, che non prevede affatto né l'obbligo di sottoporre a Convenzione con la Federazione l'esercizio dei compiti della Lega (di organizzazione delle relative competizioni), né tantomeno l'obbligo di tesseramento per i vertici della Lega.
Riguardo al primo profilo, a detta della ricorrente, la modifica costituirebbe una radicale ed illegittima revisione della precedente disciplina, in base alla quale le Leghe avevano diritto di organizzare i relativi campionati e di gestire i relativi diritti audiovisivi, come era previsto dall'art
65.3 dello Statuto Federale, presente sul sito della Federazione fino al 18 marzo 2025: tale disciplina - essendo stata codificata nello Statuto della Federazione a seguito di decreto del Commissario ad acta 10 giugno 2024, n. 40, e di successiva approvazione dalla Giunta Nazionale CONI, con delibera 25 ottobre 2024, n. 431 - costituiva una disciplina che recepiva i Principi Fondamentali previsti dal CONI e che, quindi, avrebbe potuto essere modificata soltanto in presenza di nuove giustificate ragioni (quali, ad esempio, una modifica sopravvenuta dei Principi Fondamentali dal CONI), che non risultano, invece, sussistenti.
Relativamente all’obbligo di tesseramento per i vertici della Lega, anche tale modifica – ad avviso della ricorrente – costituirebbe una radicale ed illegittima revisione della precedente disciplina, la quale non prevedeva alcun obbligo di tesseramento per i legali rappresentanti e per i componenti del CA delle Leghe, ma soltanto la sottoposizione delle Leghe alla Giustizia Sportiva, come era previsto anche dall'art 65.4 dello Statuto Federale ("Le Leghe Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale") in maniera esattamente conforme al principio n. 10 dei Principi Fondamentali del CONI, come sancito al comma 6 dello stesso ("Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale"); di conseguenza, tale disciplina - essendo stata codificata nello Statuto della Federazione a seguito di decreto del Commissario ad acta 10 giugno 2024, n. 40, e di successiva approvazione dalla Giunta Nazionale CONI, con delibera 25 ottobre 2024, n. 431 - costituisce una disciplina che già recepiva i Principi Fondamentali previsti dal CONI e che, quindi, avrebbe potuto essere modificata soltanto in presenza di nuove giustificate ragioni (quali, ad esempio, una modifica sopravvenuta dei Principi Fondamentali dal CONI), che non risulterebbero, invece, sussistenti.
La Lega lamenta ancora una asserita “Violazione dei principi europei e costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di proporzionalità, di adeguatezza e di giustificazione, non avendo alcun senso logico le modifiche apportate, se non nella volontà della Federazione di sottoporre al proprio potere gerarchico l'esercizio dei normali compiti istituzionalmente conferiti alla Lega (organizzazione delle competizioni) e di imporre irragionevolmente un obbligo di tesseramento per i vertici della Lega”.
La ricorrente rileva che, nel caso di specie, la modifica statutaria appare irragionevole e sproporzionata per assenza di una reale necessità di modifica; per disparità di trattamento; per una imposizione di vincoli non necessari e limitativi dell'autonomia delle Leghe; per violazione del principio di imparzialità;
Inoltre, la Lega ha dedotto una asserita “Violazione dei principi europei e costituzionali di uguaglianza sostanziale e di par condicio (art. 3 e 97 Cost.), mediante la imposizione alle Leghe di un potere della Federazione e di un obbligo di tesseramento, che non sono invece previsti nell'ambito dei principi fondamentali del CONI, né nella disciplina di altre federazioni analoghe, quali la Federazione Italiana Giuoco Calcio e Federazione Italiana Pallacanestro”.
4. A titolo meramente cautelativo, con riferimento alla seconda parte del comma 3 del nuovo art. 71 dello Statuto della FIPAV, laddove lo stesso fosse irragionevolmente interpretato nel senso di estendere la Convenzione Federazione-Lega (prevista solo dalla prima parte del comma 3 in questione sulla sola organizzazione delle competizioni) anche alla seconda parte del comma 3 in questione (relativa alla cessione dei diritti audiovisivi), la Lega rileva che tale modifica sarebbe palesemente illegittima per i motivi già espressi.
Alla luce delle suesposte ragioni, la Lega chiede al Collegio di Garanzia dello Sport che:
«I) in via preliminare:
1. valuti la sussistenza o meno della legittimazione ad adire la Giustizia Federale e Sportiva da parte della Lega Pallavolo Femminile, la quale non è soggetto affiliato alla FIPAV;
2. accerti, comunque, la sussistenza di una "situazione giuridicamente protetta" in capo alla Lega ricorrente, con riferimento alla impugnazione delle modifiche statutarie, con le quali è stato sottratto alla stessa il titolo-diritto di organizzazione del Campionato e imposto l'obbligo di tesseramento dei propri Consiglieri di Amministrazione;
II) in via sostanziale - laddove ritenga la sussistenza della legittimazione ad adire la Giustizia Federale e Sportiva da parte della Lega Pallavolo Femminile - annulli tutti i provvedimenti impugnati nei due gradi di Giustizia Federale ed accerti l’illegittimità delle modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, in particolare all'art. 71, comma 3, e all'aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47^ Assemblea Generale della FIPAV in sede di votazione in data 22 febbraio 2025, con integrazioni apportate con delibera Presidenziale 11 marzo 2025, n. 33 - con le quali, in sostanza, in primo luogo, la Federazione ha sottratto alla Lega il proprio potere-diritto di organizzazione del Campionato di Serie A Femminile e lo ha subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con la stessa Federazione e, in secondo luogo, ha imposto un obbligo di tesseramento a tutti i consiglieri della Lega stessa - disponendone il relativo annullamento:
III) in via cautelare (richiesta al Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport), ai sensi dell'art.
60.5. del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di disporre la riduzione dei termini alla metà e la immediata fissazione di una udienza in tempi quanto più celeri possibile».
V. In data 24 luglio 2025, si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza.
Quanto all’inammissibilità, la resistente ha eccepito che «I primi due capi della domanda […] sono formalmente inammissibili in quanto non autonomi […] Essi sono poi, contraddittori, in quanto antitetici rispetto alla legittimazione attiva dedotta e riaffermata in primo grado». Quanto al terzo capo, ne ha sostenuto l’inammissibilità “in quanto oggetto della cognizione del Collegio di Garanzia è solo il giudizio di legittimità in ordine alla pronuncia di ultimo grado dell’organo di Giustizia Federale (C.F.A.) con facoltà di annullare, con o senza rinvio e, in tale caso, di rimettere il procedimento alla C.F.A. formulando un principio di diritto”.
Per ciò che attiene al motivo principale di ricorso, la resistente eccepisce che, nel caso in esame, difetterebbe una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, che invero potrebbe sussistere ove mai fosse stato formalmente approvato lo Statuto della Lega o, ancora, se si fosse in vigenza di convenzione (che, invece, è scaduta il 31 ottobre 2021).
Per il resto, la Federazione ripropone sostanzialmente le difese già spese nei giudizi endofederali. Con riferimento all’asserita illegittimità della delibera assembleare, che ha apportato la modifica di cui all’art. 71, questa non avrebbe fatto altro che scegliere l’opzione, consentita dal CONI al punto n. 10 dei Principi Fondamentali, di demandare i rapporti FIPAV – Lega ad apposita convenzione; convenzione, peraltro, da sempre pacificamente esistita senza alcun tipo di contrarietà espressa (allo strumento) da parte della ricorrente Lega.
Con riguardo al profilo dell’obbligo di tesseramento, la FIPAV rileva che proprio perché l’Ordinamento Federale è composto da soggetti affiliati e proprio perché la stessa Lega è soggetta alla Giustizia Sportiva Federale (principio CONI e Statuto) sarebbe assolutamente logico e fisiologico che la FIPAV, con il proprio Statuto approvato dalle società tutte affiliate e tutte composte da dirigenti societari regolarmente tesserati, pretenda che una fisionomia analoga sia adottata anche dalla Lega.
Con riguardo al secondo motivo, la resistente rileva che la Lega invoca impropriamente i canoni di ragionevolezza e imparzialità o disparità di trattamento, posto che il paradigma di valutazione dell’Ordinamento sportivo e della sua configurazione – quanto ai contenuti dello Statuto – risiede semmai nell’art. 18 Cost. (e non già negli artt. 3 e 97), oltre che nel codice civile, nel D. Lgs. n. 242/1999 e nello Statuto del CONI, atti normativi – tutti – dai quali non si evincerebbe alcuna contrarietà alla previsione che i componenti di un Organismo riconosciuto dalla Federazione debbano essere tesserati alla Federazione stessa.
La Federazione resistente eccepisce, altresì, l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, rilevando che, nel prendere atto che gli Statuti della FIGC e della FIP non contemplano analoga previsione di obbligo di tesseramento dei dirigenti di Lega, non si comprende come tale rilievo fattuale possa essere opposto alla legittima volontà dell’Assemblea della FIPAV.
Infine, la FIPAV eccepisce l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso per carenza di interesse, posto che non sussisterebbe interesse a impugnare una norma statutaria che non ha subito alcuna modifica (come espressamente ammesso anche nell'avverso ricorso).
Sulla base delle suesposte ragioni, la Federazione chiede di dichiarare in tutto o in parte inammissibile il ricorso e, nel merito, comunque, respingerlo, perché infondato in fatto ed in diritto, in ogni caso confermando la decisione impugnata.
VI. Il contraddittorio si è ulteriormente sviluppato con il deposito delle memorie ex art. 60, comma 4, CGS CONI, da parte di entrambe le parti.
All'udienza del 7 ottobre 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, occorre affrontare la questione relativa alla legittimazione o meno della Lega a impugnare la delibera assembleare in oggetto.
Sulla questione della legittimazione attiva – diffusamente trattata negli scritti difensivi di entrambe le Parti – si deve, innanzitutto, rilevare la posizione di incertezza dalla quale muove la stessa Lega ricorrente, la quale cautelativamente, nella stessa data, ha fatto ricorso sia al Tribunale Amministrativo, sia al Tribunale Federale e, anche in questa sede (che evidentemente presuppone la sua legittimazione), ha ricordato il “principio generale pacificamente riconosciuto che l’accesso alla Giustizia Federale Sportiva è limitato ai soli soggetti formalmente tesserati o affiliati” (così a pag. 10 del ricorso), richiamando anche un precedente in tal senso del Collegio di Garanzia dello Sport (n. 26/2015). Del resto, nelle conclusioni del suo ricorso, la stessa ricorrente Lega si esprime in termini dubitativi e non afferma con sicurezza la propria legittimazione attiva, ma si limita a chiedere che questo Collegio “valuti la sussistenza o meno della legittimazione ad adire la Giustizia Federale da parte della Lega” (ribadendo, comunque, la mancanza della propria affiliazione alla Federazione).
Peraltro, lasciando in disparte la replica formulata dalla Federazione resistente - la quale ha dedotto la contraddittorietà tra la tesi sostenuta dalla Lega dinanzi al Giudice Amministrativo e dinanzi al Giudice Sportivo - non si può fare a meno di rimarcare una certa contraddittorietà ravvisabile nella stessa impugnata decisione della Corte Federale, che, da un lato, ha affermato che la Lega “pur non essendo soggetto affiliato, è genericamente legittimata ad adire la Giustizia Sportiva” (pag. 3), spostando poi l’attenzione sulla ravvisabilità o meno di “una situazione giuridicamente protetta” (la cui sussistenza è esclusa dalla Corte Federale), ma, infine, ha concluso in termini generali, che “è da escludersi che soggetti diversi da organi federali e non tesserati e non affiliati possano vantare una legittimazione autonoma a richiedere l’annullamento di una deliberazione dell’Assemblea Federale” (pag. 4).
Ciò premesso, guardando al dato normativo, si può muovere dall'art. 71, n. 1, dello Statuto Federale FIPAV, secondo il quale «La Fipav riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei». Dalla norma statutaria si evince, dunque, che la Lega Pallavolo Serie A Femminile è un ente di natura privatistica composto da società affiliate alla Federazione, sulla quale quest’ultima esercita funzioni di coordinamento e controllo (sul punto si tornerà nel prosieguo).
Quanto alla legittimazione processuale, l’art. 35 Regolamento Giurisd. stabilisce «Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale». Tale disposizione non restringe la legittimazione a soggetti determinati, ma richiede per l’accesso alla giustizia sportiva la sussistenza di una “situazione giuridicamente protetta” nell’ordinamento federale. Proprio su questo assunto la Corte Federale ha, da un lato, riconosciuto una generica legittimazione della Lega, ma la ha poi negata per difetto di una situazione giuridicamente protetta.
Considerato che, nel caso di specie, viene impugnata una delibera assembleare, è necessario tenere conto, altresì, dell’art. 36 Regolamento Giurisd., il quale, nell’individuare tassativamente i soggetti legittimati a ricorrere avverso le delibere dell’Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazioni, non contempla le Leghe, ma gli organi della Federazione, il Procuratore Federale, i tesserati o gli affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Ed è sulla base di tale disposizione, che la CFA ha finito con l’escludere la legittimazione della Lega, non rientrando quest’ultima tra i soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di proporre ricorso per l’annullamento di una delibera assembleare.
Sebbene la disposizione da ultimo citata (art. 36) sia chiara nell’individuare tassativamente i soggetti legittimati, si rende necessaria, tuttavia, qualche ulteriore considerazione.
A tale proposito, appare utile richiamare alcune significative pronunce di questo Collegio che si sono occupate, in particolare, dell’impugnazione di delibere del Consiglio Federale.
Sul punto, si rammenta che l’art. 31, comma 2, CGS CONI, disciplina il regime ordinario di impugnazione di tali atti, riservando la legittimazione attiva ad impugnarli ai soli componenti, assenti o dissenzienti, dello stesso Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti. Tale disposizione è stata interpretata dal Collegio di Garanzia (Sez. I, decisione n. 20/2023) nel senso di ritenere che «allorché il Consiglio Federale emani un atto di natura formalmente amministrativa, ma privo di contenuti organizzativi ovvero ordinamentali, che assume, nei confronti di un tesserato o affiliato, il valore di un provvedimento afflittivo, lo stesso è ricollocabile nell’area delle decisioni normalmente rimesse alla competenza degli Organi di giustizia federali». Nella specie, da un punto di vista generale, il Collegio ha rimarcato «il diritto, di matrice comunitaria, <di adire i tribunali>, riconducibile al diritto al giusto processo sancito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e qui ribadito dall’art. 2, commi 1 e 2, del CGS (1.“Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano… la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti”.
2. “Il processo sportivo attua… gli altri principi del giusto processo”)» (così Collegio di Garanzia, Sez. III, 9 marzo 2018, n. 13) e che trova idonea giustificazione nella previsione di cui all’art. 30, comma 1, Codice Giustizia Sportiva CONI, ai sensi della quale “Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale». Ha concluso il Collegio affermando, in termini generali, che «La stella polare che deve governare l’operato degli organi di giustizia sportiva è … il su indicato “diritto di adire i tribunali”».
Sul tema, giova segnalare, altresì, la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, n. 57/2023, secondo cui «un atto a contenuto generale emanato dai competenti organi della Federazione può essere immediatamente impugnato davanti agli organi di giustizia della stessa Federazione solo dai soggetti che, per la loro specifica funzione (come i Consiglieri e i Revisori dei conti), sono legittimati a farlo, negli stretti limiti temporali dettati dalle norme federali poste a garanzia dell’efficacia delle delibere approvate. Mentre sono impugnabili davanti agli organi di giustizia della Federazione, dai soggetti che ne hanno interesse, gli atti applicativi degli atti a contenuto generale. Come si è in precedenza chiarito, le deliberazioni del Consiglio Federale possono, peraltro, essere impugnate (davanti agli organi della Giustizia Federale e poi eventualmente davanti al Collegio di Garanzia dello Sport) qualora non abbiano quel (normale) carattere di atto generale, ma consistano in veri e propri provvedimenti amministrativi rivolti a soggetti specifici».
Ancora, è utile richiamare la pronuncia n. 77/2018 – sempre a Sezioni Unite – di questo Collegio, con cui – sebbene a proposito della LND – è stato affermato che la Lega è da considerarsi ente esponenziale di tutte le società, «pertanto titolare di una specifica, autonoma posizione giuridica qualificata dall’interesse proprio, conseguenza ed effetto dell’interesse diffuso che alla stessa predetta Lega fa indiscutibilmente capo. Ne deriva che è pienamente legittimata a impugnare un atto federale che reputa lesivo degli interessi propri (quale ente esponenziale) e/o dei propri associati e rappresentati (…) Negare la legittimazione dell’odierna ricorrente, tra l’altro, porterebbe all’estrema conseguenza che, avverso le delibere commissariali reputate illegittime e lesive, non vi sarebbe alcuno strumento di tutela, in violazione dei principi costituzionali volti a garantire la piena effettività della tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Alla luce, dunque, di un orientamento che può dirsi ormai consolidato, ritiene questo Collegio che sia certamente da riconoscersi una legittimazione in capo alla Lega a impugnare una delibera qualora essa - secondo l’apprezzamento della stessa Lega - sia lesiva dei propri interessi.
Oltre alla legittimazione, deve riconoscersi, altresì, l’interesse ad agire, dovendosi ricordare che, come affermato da Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 107/2021, nonché Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 110/2021 e Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 113/2021, «È stato (…) chiarito in giurisprudenza che le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, la cosiddetta legittimazione ad agire, e l’interesse a ricorrere. La prima consiste nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, vale a dire la posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal "quisque de populo", di talché non è possibile adire il giudice amministrativo al solo fine di ristabilire la generica legalità dell'azione amministrativa, essendo necessaria, per l'appunto, la titolarità di una posizione differenziata. L'interesse a ricorrere sussiste laddove vi sia una lesione della posizione giuridica del soggetto, ovvero sia individuabile una concreta utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento. I ricorrenti, proponendo ricorso, aspirano al vantaggio pratico e concreto che possono ottenere dall'accoglimento dell'impugnativa, dovendosi postulare che l'atto censurato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio; la lesione da cui deriva, ex art. 100 c.p.c., l'interesse a ricorrere deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell'Amministrazione e dell'assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale e deve persistere al momento della decisione del ricorso (Cons. Stato, Sez. II, n. 4233 del 20 giugno 2019)».
Non è da dubitarsi che, nel caso che ci occupa, la Lega abbia interesse alla coltivazione dell’utilità concreta, e non meramente ipotetica, che una decisione giurisdizionale favorevole sarebbe idonea ad apportare, posto che l’accoglimento della sua impugnativa annullerebbe le modifiche statutarie dalla stessa reputate pregiudizievoli.
Diversamente opinando, si giungerebbe alla illogica conclusione che una norma statutaria che riguardi proprio la posizione giuridica della Lega possa essere sindacata da qualunque tesserato o affiliato (che pure, in concreto, potrebbe risultare privo di qualunque concreto interesse) e non dalla Lega, non tesserata o affiliata, che, pure, potrebbe essere l’unica destinataria di quella disposizione statutaria.
2. Si può, dunque, procedere all’esame del merito delle censure sollevate dalla Lega ricorrente, per valutare se effettivamente la delibera impugnata presenti i vizi denunciati ed abbia determinato la lesione di una situazione giuridicamente tutelata.
Censurando entrambe le modifiche/integrazioni dell’art. 71 dello Statuto deliberate dalla Assemblea Federale, la ricorrente ne lamenta l’illegittimità sostenendo – in sintesi – che la previgente disciplina, essendo stata codificata nello Statuto della Federazione a seguito di decreto del Commissario ad acta 10 giugno 2024, n. 40, e di successiva approvazione dalla Giunta Nazionale CONI, con delibera 25 ottobre 2024, n. 431, e recependo già i Principi Fondamentali previsti dal CONI, avrebbe potuto essere modificata soltanto in presenza di nuove giustificate ragioni (quali, ad esempio, una modifica sopravvenuta dei Principi Fondamentali dal CONI), che - ad avviso della Lega - non sussisterebbero.
La tesi non può essere condivisa e denota, in termini generali, una errata impostazione del problema.
In primo luogo, occorre osservare, in via di principio, che questo Collegio di Garanzia non può sindacare nel merito le valutazioni di opportunità per le quali la Assemblea Federale ha disposto le modifiche/integrazioni censurate, ma solo sindacarne la legittimità. Ad avviso della ricorrente, le modifiche in esame – sia quanto al terzo che al sesto comma dell’art. 71 dello Statuto – sarebbero illegittime perché non sarebbero previste da “nessuna norma di rango primario”. Più precisamente, nessuna norma sovraordinata stabilirebbe “che le Federazioni hanno il potere di organizzare i Campionati” (pag. 9 della memoria ex art. 60 della Lega), così come nessuna norma prevederebbe un “obbligo di tesseramento per i componenti degli Organi apicali della Lega” (pag. 11 della memoria ex art. 60 della Lega).
Il ragionamento svolto dalla ricorrente non coglie nel segno già in linea di principio, poiché una modifica statutaria non può ritenersi legittima solo se e in quanto sia prevista (o addirittura imposta) da una disciplina sovraordinata, ma, al contrario, deve ritenersi illegittima solo se in contrasto con una disciplina sovraordinata che, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, la vieti. E, nel caso di specie, nessuna violazione di questo tipo – ad avviso del Collegio – ricorre nel caso in esame.
Posta questa premessa, occorre ribadire il principio di sovraordinazione della Federazione rispetto alla Lega. Principio affermato anche da questo Collegio a Sezioni Unite con la decisione n. 22/2020, in ordine ai rapporti tra Federazione e Lega (proprio con riguardo alla FIPAV), approfondendo la fondamentale relazione del riconoscimento e della sua revoca, ed enucleando, da tale analisi, un quadro generale di riferimento dei rapporti tra Federazioni e Leghe in termini di "sovraordinazione e sottordinazione". In quell’occasione il Collegio ha avuto modo di affermare che «qualora fra due soggetti od organi intercorra un rapporto di sovraordinazione, con finalità di coordinamento e controllo, la funzione di controllo è connaturale alla stessa posizione sovraordinata; pertanto, l’organo “superiore” è legittimato, per ciò solo, a vigilare sull’attività del controllato. Questi, dunque, può esercitare ipso iure i relativi poteri di annullamento, riforma o revoca degli atti del controllato, adottando, nei confronti dello stesso, provvedimenti sanzionatori, avocativi o disciplinari».
Sul ruolo delle Leghe e sul rapporto con le Federazioni appare utile richiamare, altresì, il parere n. 2/2017 della Sezione Consultiva, ove è stato precisato che le Leghe sono enti di secondo grado delle Federazioni e garantiscono il regolare svolgimento delle competizioni; tuttavia, la loro funzione non compromette il principio di centralità delle Federazioni e, anzi, impone che gli statuti e i regolamenti delle Leghe si conformino a quelli delle Federazioni e ai principi generali dell’ordinamento sportivo. Le Leghe, pur godendo di una autonomia vigilata, assolvono, quindi, a una funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi della Federazione a cui fanno capo (si veda anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 6 maggio 2015, n. 12). Orbene, alla luce di tali considerazioni, appare evidente che a questo Collegio di Garanzia non spetta di certo sindacare le ragioni per le quali l’Assemblea Federale abbia ritenuto di operare detta modifica – che aveva certamente il potere di apportare nell’ambito dell’autonomia riconosciuta alle Federazioni e della posizione di sovraordinazione rispetto alle Leghe – bensì di indagare se, sotto il profilo della legittimità, le modifiche apportate nello specifico si pongano in contrasto con una disposizione sovraordinata, e, in particolare, con i Principi Fondamentali del CONI.
3. Partendo dalla prima modifica statutaria – ossia quella che subordina l’organizzazione delle competizioni alla stipula di un’apposita convenzione – il Collegio reputa insussistente detto contrasto, posto che nessuna disposizione sovraordinata garantisce alla Lega questo compito – ossia lo svolgimento dell’attività organizzativa delle competizioni – in assenza di convenzione; piuttosto, l’art. 10 dei Principi Fondamentali del CONI, al comma 7, prevede espressamente che
«La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l’ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali».
Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla seconda modifica statutaria, la quale introduce l’obbligo di tesseramento per i vertici della Lega. Con riguardo a detta integrazione, non solo non sussiste alcuna norma sovraordinata che la vieti o la escluda, ma può individuarsi anche un argomento testuale che milita nel senso della opportunità del tesseramento, o comunque della possibilità del tesseramento: il comma 5 del punto 10 dei Principi Generali CONI recita: «La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI»; la disposizione, dunque, dà per scontato che i vertici possano essere tesserati, tanto è vero che stabilisce una incompatibilità con determinate cariche elettive ed evidentemente muove dalla premessa che il Presidente, il Consigliere o il Revisore della Lega sia iscritto alla Federazione. Ed infatti, la previsione della incompatibilità con cariche federali non avrebbe senso se il Presidente, il Consigliere o il Revisore della Lega non fosse, allo stesso tempo, un iscritto alla Federazione. Peraltro, la modifica in esame, non solo non si pone in contrasto con alcuna norma sovraordinata, ma non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla ricorrente, non risultando né discriminatoria, né irragionevole, né ‘sproporzionata’, né in contrasto con i principi del ‘giusto processo’. Al contrario, essa risponde ad una comprensibile esigenza di integrazione e coordinamento tra ente sovraordinato ed ente sottordinato; esigenze sicuramente apprezzabili in linea di principio, che l’Assemblea Federale, con valutazione non sindacabile, ha ritenuto di perseguire anche attraverso tale modalità.
4. Considerata la complessità delle questioni trattate, il Collegio di Garanzia ritiene giusta una compensazione delle spese.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Riconosciuti la legittimazione e l’interesse ad agire della ricorrente, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 ottobre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma, in data 7 novembre 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
