CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80 del 18/11/2025 – Federazione Italiana Motonautica / omissis

Decisione n. 80

 

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

TERZA SEZIONE

composta da

Massimo Zaccheo - Presidente

Roberto Carleo - Relatore

Roberto Bocchini

Valerio Pescatore

Mario Antonio Scino - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2023, presentato, in data 29 marzo 2023, dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM) (C.F. e P.I. 06369180150), in persona del Presidente p.t., avv. [omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Patrizio Rubechini,

contro

il [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Sicilia,

nonché nei confronti

della Delegazione Regionale FIM Puglia e Basilicata, non costituitasi in giudizio,

della Delegazione Regionale FIM Calabria, non costituitasi in giudizio,

e

del Commissario Straordinario FIM per la Regione Campania, non costituitosi in giudizio,

e con notifica anche

alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per l’annullamento e la riforma

della decisione n. 1/2023 della Corte Federale D’Appello della FIM, emessa in data 28 febbraio 2023 e pubblicata in data 3 marzo 2023, avente ad oggetto la riforma del provvedimento del Tribunale Federale n. 12/2022 del 28 novembre 2022, con il quale era stata rilevata la carenza di legittimazione attiva del [omissis] ai fini della impugnazione della delibera n. 83/2022 del Consiglio Federale FIM, che aveva sospeso il tesserato [omissis], dichiarato la decadenza di quest’ultimo dalle cariche federali e commissariato  il Comitato  Regionale Campania,  con nomina quale commissario del Presidente Federale avv. [omissis].

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 9 gennaio 2024, il difensore della parte ricorrente - FIM - avv. Patrizio Rubechini; l’avv. Saverio Sicilia, per il resistente, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Roberto Carleo;

Ritenuto in fatto

1.         Con delibera n. 83/2022 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Motonautica (di seguito per brevità FIM) aveva sospeso il tesserato [omissis], dichiarato la decadenza di quest’ultimo dalle cariche federali e commissariato il Comitato Regionale Campania, con nomina quale Commissario del Presidente Federale avv. [omissis], al quale venivano conferiti poteri gestionali e investigativi sulla vicenda

2.         Con ricorso notificato in data 12 agosto 2022 e successiva istanza cautelare del 13 ottobre 2022, il [omissis] ha impugnato innanzi al Tribunale Federale la deliberazione, contestando la infondatezza e l’illegittimità dell’accertamento delle presunte irregolarità contabili, anche per incompetenza del Consiglio Federale e in particolare:

-           “illegittimità e nullità della delibera impugnata per difetto assoluto/relativo di attribuzione – incompetenza del consiglio federale F.I.M.;

-           genericità, lacunosità, contraddittorietà della delibera impugnata e mancanza di prova in ordine alle contestazioni delle presunte ‘irregolarità contabili regionali FIM Campania’ – violazione del diritto di difesa e al contraddittorio;

-           illegittimità/annullabilità della delibera per mancanza di comunicazione dell’ordine del giorno e per la mancata pubblicazione”.

Pertanto, il [omissis] rassegnava le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, così come rappresentato e difeso, chiede, al Tribunale Federale: - accertare la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità della delibera n. 83 del 21/07/2022 per i motivi espressi in narrativa;

-           accertare la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità del provvedimento di sospensione del tesseramento e decadenza da ogni carica disposti in danno del ricorrente, nonché disporre la revoca del provvedimento di Commissariamento Straordinario del Comitato Regionali Campania;

-           valutare l’opportunità di trasmettere gli atti all’Ufficio del Procuratore Federale per l’accertamento della rilevanza disciplinare delle condotte del Consiglio Federale; Con ogni ulteriore riserva istruttoria. Con vittoria di spese, onorari e accessori di causa”.

3.         Il Tribunale Federale Nazionale, con la decisione n. 12/2022 del 28 novembre 2022, argomentando dalla lettera del comma 2 dell’art. 71 del Regolamento di Giustizia, “ritiene che per carenza di legittimazione attiva del Sig. [omissis] quest’ultimo non rientri tra i soggetti legittimati ad esperire il rito nelle forme previste ai sensi del summenzionato comma due dell’art. 71 del regolamento di giustizia in quanto al momento del deposito del ricorso il ricorrente non rivestiva né il ruolo di componente del Consiglio federale né il ruolo di componente del Collegio dei revisori dei conti, previsti dal comma due dell’artt. 71 del regolamento di giustizia e che tale carenza di legittimazione travolga anche ogni ulteriore successiva istanza ivi incluso il ricorso cautelare depositato in data 13 ottobre 2022”.

4.         Con reclamo alla Corte Federale del 13 dicembre 2022, il [omissis] contestava la decisione “a sorpresa” del Tribunale Federale sulla carenza di legittimazione attiva, che non aveva formato oggetto di contraddittorio tra le parti (pur essendo la FIM contumace), in violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e dell’art. 2, commi 1, 2 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, contestando, altresì, la violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 70 del Regolamento di Giustizia della FIM (e, dunque, gli art. 6 e 30 del Codice della Giustizia Sportiva per come interpretati dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport), per avere ricondotto il ricorso del [omissis] nell’alveo dei ricorsi di cui all’art. 71 del Regolamento di Giustizia.

Pertanto, il [omissis] chiedeva alla adita Corte Federale di pronunciarsi sul merito della controversia, ribadendo i motivi già proposti nel ricorso di primo grado, argomentando come segue: “L’illegittimità della decisione di primo grado su argomenti squisitamente in rito apre alla possibilità di Codesta Ecc.ma Corte Federale di Appello di conoscere, e pertanto pronunciarsi, in ordine al merito dell’odierno procedimento e dunque sulla illegittimità della predetta delibera del Consiglio Federale della FIM n. 83 del 21/07/2022 e dei successivi atti conseguenziali. Ciò anche considerata l’impossibilità di rimettere la causa al primo giudice disposta dall’art. 37, comma 6 del Codice della Giustizia Sportiva (art. 77, comma 6, REG FIM). E dunque, ‘nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse’ si devolve a codesta CFA la controversia relativa all’impugnazione dei predetti atti … chiedendone l’annullamento”.

5.         La Corte Federale, con la decisione 1/2023, in questa sede gravata, accoglieva il reclamo del [omissis] e, pertanto, “riformava l’impugnato provvedimento nr. 12 del 2022 dichiarando: - la legittimazione attiva del [omissis] all’impugnazione della delibera nr. 83 del 21 luglio 2022 del Consiglio Federale della FIM;  - accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dichiara l’illegittimità della delibera nr. 83 del 21 luglio 2022 del Consiglio Federale della FIM; - respinge tutti i restanti motivi di reclamo per le ragioni di cui in parte motiva;

rigetta l’istanza cautelare. Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da normativa della FIM”.

6.         In particolare, la Corte Federale affermava sulla legittimazione che: “dalla lettura combinata del disposto dei due commi dell’art. 71 del Reg. di Giustizia sopra richiamati e del I comma dell’art. 70, non si ritiene che possa escludersi al singolo tesserato, come ritenuto invece dal primo giudice, il diritto di ricorrere avverso una delibera del Consiglio Federale su di esso incidente, senza che venga leso il suo diritto costituzionale di difesa, e nella specie di difesa di un tesserato sportivo. Una apparente lacuna, dunque, del comma II dell’art. 71 citato che deve superarsi attraverso una lettura ed interpretazione complessiva delle norme, nella direzione che oggi si indica, al fine di ritenere che a tutti i tesserati della Federazione sia data azione per resistere e contraddire a provvedimenti incidenti sulla loro posizione giuridico-sociale, anche se emessi dal Consiglio Federale. E ciò richiamando anche il principio riportato nelle norme federali secondo cui per le questioni giuridiche, ai tesserati, agli affiliati e ai soggetti legittimati da ciascuna Federazione è dato il diritto di agire per la tutela dei propri diritti e interessi nell’ordinamento sportivo ex art. 6 co I c.g.s. e 44 co. I reg. giustizia FIM tramite ricorso avanti agli organi di giustizia sportiva in base all’art. 30 co.I C.G.S. Coni e art. 70 co. I Reg. FIM (già richiamato)”.

7.         Nel merito, la Corte Federale, dopo aver rilevato che la stessa Federazione convenuta avesse dedotto “… che nella specie non si tratta dunque di ammanco ma solo di distrazione di spese sempre di natura sportiva a vantaggio (Comitato regionale FIM Campania) ed a svantaggio … delle restanti Regioni Puglia, Calabria e Basilicata”, affermava che: “… non sono emerse oggettive e puntuali responsabilità in danno del reclamante e contrarie a direttive federali, e tali comunque da giustificare il provvedimento oggi impugnato. Non può infatti non ipotizzarsi, alla luce di quanto ricordato, in favore di un Delegato di Area – Presidente di un Comitato un margine di discrezionalità nell’impiego delle risorse, specie se poi tale discrezionalità risulta essere stata sempre ratificata negli anni ed utilizzata sempre per fini istituzionali e non personali”.

8.         Con ricorso presentato il 29 marzo 2023, la FIM impugnava la suddetta decisione in base ai seguenti motivi:

1)         Violazione della norma di diritto nella parte in cui la decisione impugnata disapplica l’art. 71, c. 2, Reg. Giustizia FIM, l’art. 31, c. 2, Codice Giustizia CONI, l’art. 26, n. 6, lett. m) e q), lett. i) e l) e lett. b) e lett. o), e l’art. 29, Reg. Contabilità FIM, c. 1.

2)         Violazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 77, c. 6, Reg. Giustizia FIM e dell’art. 345 cpc – pronuncia ultra petita in violazione dell’art. 112 cpc.

3)         Motivazione omessa, o insufficiente e illogica, in punto di annullamento della delibera consiliare federale e della connessa legittimazione ad impugnarla.

4)         Motivazione omessa, o comunque contraddittoria e insufficiente, derivante dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto della delibera CF n. 83/2022, e concomitante violazione della norma di diritto di cui all’art. 70, c. 2, Reg. Giustizia FIM (come richiamata dall’art. 71, c. 7, del medesimo Reg. Giustizia, nella parte in cui applica “in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 70, commi 2 e 3” per le impugnazioni delle delibere consiliari federali).

5) Violazione dell’art. 41, c. 2, Cod. Proc. Amm.vo e dell’art. 70, c. 3, lett. a), Reg. Giustizia, per omessa individuazione e notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati individuabili.

9.         Con memoria di costituzione del 29 dicembre 2023, si costituiva il [omissis], il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso; nel merito: accertare e dichiarare l’infondatezza e l’illegittimità della domanda avanzata con il Ricorso e, per l’effetto, respingerlo, confermando la Decisione della Corte Federale di Appello FIM; in ogni caso, condannare il Ricorrente alle spese e compensi del procedimento in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.

Considerato in diritto

10.       I motivi di censura addotti dalla Federazione ricorrente sono inammissibili o infondati.

Il primo motivo – (Violazione della norma di diritto nella parte in cui la decisione impugnata disapplica l’art. 71, c. 2, Reg. Giustizia FIM, l’art. 31, c. 2, Codice Giustizia CONI, l’art. 26, n. 6, lett. m) e q), lett. i) e l) e lett. b) e lett. o), e l’art. 29, Reg. Contabilità FIM, c. 1) –, anche a prescindere dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso (già reputato applicabile da questo Collegio in altri precedenti), non contiene l’indicazione delle ragioni per cui ci si dovrebbe discostare dalla motivazione della decisione gravata, che propone una condivisibile interpretazione dell’art. 71 in combinato disposto con l’art. 70 del Regolamento di Giustizia FIM, quale è stata qui richiamata al punto 6 delle premesse, che questo Collegio ritiene di confermare.

11.       Infatti, il Collegio ritiene che non possa essere negata la legittimazione attiva del ricorrente ad impugnare le delibere contestate (o la delibera complessa) vertenti sia sulla sospensione del tesseramento, sia sulla revoca, o decadenza, degli incarichi federali ricoperti, sia sul Commissariamento del Comitato Regionale Campania. Ciò, sulla scorta di un orientamento consolidato da parte del Collegio di Garanzia secondo il quale, laddove il provvedimento del Consiglio Federale assume, nei confronti dell’interessato, il valore di un provvedimento afflittivo, il relativo scopo finisce per ricollocarlo nell’area delle decisioni normalmente rimesse alla competenza degli Organi di giustizia federali e del CONI (cfr., ex plurimis, Collegio di Garanzia, IV Sez., decisione n. 22/2018).

12.       Il secondo motivo – (Violazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 77, c. 6, Reg. Giustizia FIM e dell’art. 345 c.p.c. – pronuncia ultra petita in violazione dell’art. 112 c.p.c.) – contiene una doglianza destituita di fondamento nella parte in cui afferma che il commissariamento non sarebbe stato impugnato dal ricorrente, atteso che – invece – il ricorso di primo grado contiene tale impugnazione.

13.       Il terzo motivo – (Motivazione omessa, o insufficiente e illogica, in punto di annullamento della delibera consiliare federale e della connessa legittimazione ad impugnarla) – può ritenersi assorbito nel primo.

14.       Il quarto motivo – (Motivazione omessa, o comunque contraddittoria e insufficiente, derivante dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto della delibera CF n. 83/2022, e concomitante violazione della norma di diritto di cui all’art. 70, c. 2, Reg. Giustizia FIM (come richiamata dall’art. 71, c. 7, del medesimo Reg. Giustizia, nella parte in cui applica “in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 70, commi 2 e 3” per le impugnazioni delle delibere consiliari federali) – è infondato poiché la delibera CF n. 83/2022, che contiene l’accertamento di talune irregolarità contabili, espressamente dichiarate come sanabili, non è affatto “atto presupposto” rispetto alle delibere impugnate e, anzi, non era nemmeno pregiudizievole per il ricorrente, che addirittura non avrebbe nemmeno avuto interesse ad impugnarla.

15.       Il quinto motivo – (Violazione dell’art. 41, c. 2, Cod. Proc. Amm.vo e dell’art. 70, c. 3, lett. a), Reg. Giustizia, per omessa individuazione e notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati individuabili) – è destituito di fondamento, non essendo applicabile al caso di specie, considerando, altresì, che i soggetti che si assumono controinteressati (peraltro solo “dal punto di vista logico”), ovvero le Delegazioni Regionali Basilicata, Calabria e Puglia, non sono nemmeno menzionati (e tantomeno individuati) nelle delibere impugnate.

16.       Pertanto, il ricorso va respinto e va confermata la decisione n. 1/2023 della Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Motonautica, emessa in data 28 febbraio 2023 e pubblicata in data 3 marzo 2023.

17.       La soccombenza totale della ricorrente su tutti i motivi articolati giustifica una condanna alle spese del giudizio, da rifondere in favore del procuratore della parte resistente dichiaratosi antistatario, avv. Saverio Sicilia, liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente sig. [omissis].

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 gennaio 2024.

Il Presidente                           Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo           F.to Roberto Carleo

Depositato in Roma, il 18 novembre 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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