C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 26/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CLUB CALCIO PASSOSCURO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALANTI DAVIDE FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.117 SGS DEL 14/03/2024 (Gara: CLUB CALCIO PASSOSCURO – ACADEMY VIS AURELIA del 10/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CLUB CALCIO PASSOSCURO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALANTI DAVIDE FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.117 SGS DEL 14/03/2024 (Gara: CLUB CALCIO PASSOSCURO – ACADEMY VIS AURELIA del 10/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Passoscuro ha impugnato le deliberazioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma che avevano comminato le sanzioni descritte in epigrafe in relazione alla sospensione della gara per incidenti decretata dal direttore di gara nell’incontro Passoscuro – Accademy Vis Aurelia del campionato Under 15 provinciale Roma. Assume la reclamante che, innanzitutto, il direttore di gara è incorso in un evidente errore nell’identificazione del calciatore che, a seguito di espulsione, lo avrebbe attinto con una forte spinta a due mani sul petto, facendolo arretrare di tre metri senza cadere, procurandogli un dolore lancinante al costato. Infatti nel referto il calciatore in questione viene indicato come il numero 17 Galanti Davide ma lo stesso, a detta della reclamante, si trovava in panchina quale calciatore di riserva dall’altro lato del terreno di gioco rispetto agli accadimenti. Sostiene la reclamante che il calciatore espulso sarebbe stato invece il numero 7 Ursache Narcis che, però, non avrebbe spintonato il direttore di gara ma avrebbe solo animatamente protestato senza mettere in atto alcun gesto di violenza tentata o consumata. A sostegno dei propri assunti ha prodotto un video amatoriale realizzato da uno spettatore che riprende le fasi relative agli incidenti descritti. In via preliminare la Corte ha rilevato come, in questa specifica fattispecie, sia possibile utilizzare supporti video prodotti dalla reclamante. Si tratta, è di tutta evidenza, di un ipotetico scambio di persona, sostenuto da argomentazioni “prima facie” non infondate e di un’azione violenta subita dal direttore di gara, condizioni queste che giustificano pienamente la previsione regolamentare in materia dettata dall’articolo 61 CGS. Il filmato prodotto, sufficientemente chiaro, anche perché la ripresa è stata effettuata dal lato della recinzione del terreno di gioco ove si sono verificati i fatti, ha consentito di verificare che, effettivamente, il calciatore n. 17 Galanti Davide è totalmente estraneo alla vicenda in quanto nemmeno in campo, ed il calciatore espulso è stato effettivamente il calciatore n. 7 Ursache Narcis, che nella specie veniva espulso dal direttore di gara per aver afferrato per il collo un avversario nel tentativo di contendergli il pallone per effettuare una rimessa da fallo laterale. Il filmato ha altresì documentato che lo stesso calciatore ha protestato in modo plateale ma non violento per la decisione disciplinare e, nel far questo, gesticolando, ha lievemente toccato sul braccio il direttore di gara. Il filmato non mostra invece alcuna spinta subita dall’arbitro né alcun arretramento e lo stesso, dopo la sospensione della gara, pare avviarsi con passo spedito verso gli spogliatoi senza apparentemente denotare alcun fastidio fisico. La sanzione irrogata per questo episodio va quindi correttamente imputata al calciatore Ursache, effettivo autore, e rideterminata secondo la sanzione edittale prevista dal CGS per tale comportamento. Va invece dichiarato inammissibile il reclamo relativo alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in quanto non comunicato correttamente e nei termini alla controparte. Va altresì confermata la sanzione pecuniaria a carico della società in quanto i fatti descritti nel referto arbitrale, relativi agli ulteriori episodi verificatisi dopo la sospensione nel recinto degli spogliatoi, sono obiettivamente gravi e la decisione di prime cure corretta. Pertanto, la Corte,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la squalifica a carico del calciatore Galanti Davide e, per l’effetto, di comminare la squalifica a carico del calciatore Ursache Narcis per 8 gare. Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., respingendo altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 26/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CLUB CALCIO PASSOSCURO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALANTI DAVIDE FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.117 SGS DEL 14/03/2024 (Gara: CLUB CALCIO PASSOSCURO – ACADEMY VIS AURELIA del 10/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024"
