C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 26/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDI FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 SGS DEL 21/03/2024 (Gara: REAL LATINA – NOVA 7 del 17/03/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDI FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 SGS DEL 21/03/2024 (Gara: REAL LATINA – NOVA 7 del 17/03/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Nova 7; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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