C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 24/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LODIGIANI CALCIO 1972, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIZZELLI MATTIA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 SGS DEL 30/04/2024 (Gara: LODIGIANI CALCIO 1972 – URBETEVERE CALCIO del 28/04/2024 – Finali Titolo Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LODIGIANI CALCIO 1972, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIZZELLI MATTIA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 SGS DEL 30/04/2024 (Gara: LODIGIANI CALCIO 1972 – URBETEVERE CALCIO del 28/04/2024 – Finali Titolo Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

 Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Lodigiani Calcio 1972; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, commi 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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