C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 440 del 21/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.CITTA DI PALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CRISTINI NATIL PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.350 LND DEL 17/04/2024 (Gara: INDOMITA POMEZIA A.S.D. – POL.CITTA DI PALIANO del 14/04/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.CITTA DI PALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CRISTINI NATIL PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.350 LND DEL 17/04/2024 (Gara: INDOMITA POMEZIA A.S.D. – POL.CITTA DI PALIANO del 14/04/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

Con reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società Pol.Città di Paliano ha impugnato la decisione adottata dal Giudice sportivo territoriale di squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del calciatore Cristini Natil. Chiede la reclamante la rivisitazione ed una riduzione della sanzione, alla luce di quanto realmente accaduto e del comportamento tenuto dal Cristini che, al contrario di quanto riportato sul referto arbitrale, avrebbe subito una aggressione, prima verbale e poi fisica, da parte di alcuni calciatori della società Indomita Pomezia, in più occasioni prima e dopo la realizzazione di un calcio di rigore. Esaminati gli atti, come noto fonte di prova privilegiata, si evince che il Cristini prendeva attivamente parte ad una zuffa, causata per lo più dal suo comportamento provocatorio tenuto nei confronti degli avversari subito dopo la realizzazione del calcio di rigore. Lo stesso, alla notifica del provvedimento disciplinare di ammonizione, rivolgeva espressioni offensive e minacciose nei confronti di tesserati avversari e, alla successiva notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, reiterava tale comportamento anche nei confronti dell’assistente dell’arbitro. Questa Corte, pertanto, ritiene che il Giudice Sportivo Territoriale abbia correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) che prevede la sanzione minima di n. 4 gare, a cui si aggiunga una gara per la reiterazione del comportamento tenuto dal Cristini, così da addivenire alla sanzione finale di cinque giornate di squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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