FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 192/AA del 06/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARTINO – ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1291 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Carlo MARTINO, e della società ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100, avente ad oggetto la seguente condotta:
Carlo MARTINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F. Club Viribus Unitis 100, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli art. 23, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 39, comma 1 lett. Da) e Db), e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024– 2025, successivamente all’esonero del tecnico sig. Francesco Ingente (7.10.2024): a) omesso di tesserare un allenatore abilitato ad assumere la conduzione tecnica della prima squadra della società F. Club Viribus Unitis 100 da lui presieduta, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania; b) consentito e/o comunque non impedito che venisse impiegato di fatto, da quel momento e sino al termine del campionato, quale allenatore della prima squadra il sig. Salvatore Tarantino, allenatore UEFA B, sebbene quest’ultimo, nel corso della medesima stagione sportiva, fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Afragola Soccer ed avesse svolto sino alla data del suo esonero (1.10.2024) il ruolo di responsabile della prima squadra della predetta compagine sportiva; c) consentito e/o comunque non impedito che in occasione di n. 20 gare ufficiali disputate dalla società F. Club Viribus Unitis 100 tra il 19.10.2024 e il 5.4.2025, durante le quali il sig. Tarantino non era presente in panchina in quanto non tesserato, i sig.ri Mariano Pio Pietropaolo e Gennaro Mocerino venissero impiegati di fatto quali allenatori della predetta compagine sportiva presenti in panchina, il primo nel corso di n. 9 gare ufficiali disputate tra il 19.10.2024 e il 10.1.2025 durante le quali riceveva dal medesimo sig. Tarantino le indicazioni tecnico-tattiche che poi trasferiva alla squadra, il secondo nel corso di n. 11 gare ufficiali disputate tra il 18.1.2025 e il 5.4.2025, nonostante il sig. Pietropaolo, che coadiuvava il medesimo sig. Tarantino anche durante le sedute preparatorie di allenamento, e il sig. Mocerino fossero tesserati per la predetta compagine in qualità di dirigenti, non fossero iscritti all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fossero sprovvisti della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;
ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti era tesserato il sig.ri Carlo Martino, e nel cui interesse il sig. Salvatore Tantino ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: × Sig. Carlo MARTINO,
- Società ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo Martino;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Carlo MARTINO,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
