FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 205/AA del 12/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SERRAPEDE – ASD US AGROPOLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 12 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Igino SERRAPEDE, e della società ASD US AGROPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta: I
gino SERRAPEDE, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Agropoli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore Sig. Simone Sannia la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 203-2024/25 del 23.4.2025, comunicato alla società Agropoli a mezzo pec del 24.4.2025, al calciatore Sig. Manuel Fusco la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 265-2024/25 del 9.4.2025, comunicato alla società Agropoli a mezzo pec del 10.4.2025 ed al calciatore Sig. Yevhen Chumak la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 285-2024/25 del 28.4.2025, comunicato alla società Agropoli a mezzo pec del 29.4.2025;
ASD US AGROPOLI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Igino Serrapede;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Igino SERRAPEDE,
- Società ASD US AGROPOLI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nicola VOLPE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Igino SERRAPEDE,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della s.s. 2025/2026 per la società ASD US AGROPOLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
