FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 224/AA del 25/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PICARIELLO – CRISCITIELLO – US FOLGORE CARATESE ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1282 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Paola PICARIELLO, Michele CRISCITIELLO e della società U.S. FOLGORE CARATESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paola PICARIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Folgore Caratese ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della Società U.S. Folgore Caratese ASD, consentito e/o comunque non impedito che, il Sig. CRISCITIELLO Michele, soggetto non più tesserato alla data del 07.10.2024 con la compagine societaria, ma che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società dalla stessa rappresentata, imponesse al calciatore Sig. Paolo Marchi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la Società U.S. Folgore Caratese ASD e con la stessa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D, di svolgere a partire dal 5 marzo 2025 allenamenti separati e con orari differenti rispetto alla prima squadra, usufruendo di uno spogliatoio diverso destinato all’atletica femminile, determinando così nei confronti del calciatore notevole disagio, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione con l’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentata al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata, nonostante sia stata convocata per il giorno 18.07.2025 e per il giorno 10.09.2025, senza addurre giustificato motivo;

Michele CRISCITIELLO, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato per la Società U.S. Folgore Caratese ASD e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società U.S. Folgore Caratese ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, senza titolo alcuno, in quanto soggetto non più appartenente alla compagine societaria a far data dal 07.10.2024, imposto al calciatore Sig. Paolo Marchi, tesserato nella stagione sportiva 2024- 2025 con la Società U.S. Folgore Caratese ASD per l’utilizzo nel campionato di Serie D, che lo stesso svolgesse a partire dal 5 marzo 2025 allenamenti separati e con orari differenti rispetto alla prima squadra, usufruendo di uno spogliatoio diverso destinato all’atletica femminile, determinando così nei confronti del calciatore notevole disagio;

U.S. FOLGORE CARATESE ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la Sig.ra Paola Picariello, in qualità di Presidente e legale rappresentante, ed il sig. il sig. Filippo Carobbio, tesserato in qualità di allenatore della prima squadra, nonché al cui interno e nel cui interesse il Sig. Michele Criscitiello ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Paola PICARIELLO,

- Sig. Michele CRISCITIELLO,

- Società U.S. FOLGORE CARATESE ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Paola PICARIELLO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la Sig.ra Paola PICARIELLO,

- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Michele CRISCITIELLO,

- € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società U.S. FOLGORE CARATESE ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it