FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 226/AA del 26/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DIAZ R. – DIAZ L.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto Christian DIAZ e Lionel DIAZ, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto Christian DIAZ, allenatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Nova Gens, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, e dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021, per avere lo stesso sottoscritto, in data 10.1.2025, con la società Nova Gens una dichiarazione di prestazione di natura volontaria quale Allenatore in Prima della squadra Juniores Provinciali nonché, in data 13.1.2025, la connessa richiesta di tesseramento tecnico per la stagione sportiva 2024-2025, dopo aver pattuito verbalmente in data 9.1.2025 con il sig. Corrado Perseghin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens, un compenso di natura economica per la menzionata attività dell’importo di euro 350,00 mensili, poi percepito con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”, così dissimulando l’instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo e omettendo di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante la compilazione del modulo di contratto tipo nonché percependo il predetto compenso in violazione della normativa federale e statuale; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1 e 2, e 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., nonché dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., I) per aver lo stesso consentito o comunque non impedito che il figlio sig. Lionel Diaz, a far data dal 14.1.2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, lo assistesse nell’espletamento dell’attività di tecnico nel corso degli allenamenti della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, sebbene lo stesso fosse tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale e fosse sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, e II) per avere lo stesso pattuito verbalmente in data 9.1.2025 con il sig. Corrado Perseghin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens, un compenso di euro 150,00 mensili per la menzionata attività in favore del figlio sig. Lionel Diaz, da quest’ultimo poi percepito con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”;

Lionel DIAZ, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1, e 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., I) per avere lo stesso, a far data dal 14.1.2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, assistito il padre sig. Roberto Christian Diaz nell’espletamento dell’attività di tecnico nel corso degli allenamenti della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, pur essendo tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale e ancorché sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, e II) per avere lo stesso percepito, con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”, quale compenso per la menzionata attività l’importo di euro 150,00 mensili, pattuito verbalmente dal padre sig. Roberto Christian Diaz in data 9.1.2025 con il sig. Corrado Perseghin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Roberto Christian DIAZ,

- Sig. Lionel DIAZ;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto Christian DIAZ,

- 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Lionel DIAZ;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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