FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 241/AA del 05/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da POLITO – MARCELLUZZO – NAPPO – SSD AZZURRI ARL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 73 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi POLITO, Saverio MARCELLUZZO, Angelo NAPPO e della società SSD AZZURRI ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luigi POLITO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Azzurri ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1,e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Azzurri ARL, omesso di provvedere al regolare tesseramento del Sig. Angelo Nappo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla SSD Azzurri ARL alla gara SSD Azzurri ARL - A.S.D. Savino Soccer del 16.2.2025, valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
Saverio MARCELLUZZO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD Azzurri ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara SSD Azzurri ARL - A.S.D. Savino Soccer del 16.2.2025 valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciali, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società SSD Azzurri ARL nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Angelo Nappo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
Angelo NAPPO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento settoriale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società SSD Azzurri ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società SSD Azzurri ARL, alla gara SSD Azzurri ARL - A.S.D. Savino Soccer del 16.2.2025 valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
SSD AZZURRI ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luigi Polito e Saverio Marcelluzzo, ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Angelo Nappo ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Luigi POLITO,
- Sig. Saverio MARCELLUZZO,
- Sig. Angelo NAPPO,
- Società SSD AZZURRI ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi POLITO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luigi POLITO,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Saverio MARCELLUZZO,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Angelo NAPPO,
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società SSD AZZURRI ARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
