FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 266/AA del 16/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD GRIPPO DRS BENEVENTO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1192 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD GRIPPO DRS BENEVENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ASD GRIPPO DRS BENEVENTO, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, durante la gara Grippo Benevento – Sport Village del 23.4.2025 valevole per i Playoff Under 15 Elite, introdotto ed acceso all’interno dell’impianto sportivo numerosi fumogeni determinando una situazione di pericolo per la sicurezza dei presenti e violando le disposizioni in materia di ordine pubblico;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Società ASD GRIPPO DRS BENEVENTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Guido De Rosa;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD GRIPPO DRS BENEVENTO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
