FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 286/AA del 09/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIAGNORIO – ASD FEMMINILE MOLFETTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 212 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Massimo GIAGNORIO, e della società ASD FEMMINILE MOLFETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo GIAGNORIO, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Femminile Molfetta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto all’adempimento dell’accordo transattivo di pagamento raggiunto tra la società dallo stesso rappresentata e la calciatrice sig.ra Annalisa Foti, accordo recepito dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., al quale la calciatrice aveva fatto ricorso a causa del mancato pagamento delle somme a lei dovute dalla A.S.D. Femminile Molfetta, con la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del Collegio Arbitrale adito;

ASD FEMMINILE MOLFETTA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Massimo Giagnorio al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Massimo GIAGNORIO,

- Società ASD FEMMINILE MOLFETTA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Giagnorio;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo GIAGNORIO,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD FEMMINILE MOLFETTA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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