F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 218/TFN – SD del 20 Aprile 2026 (motivazioni) – Guido Presta, SSD Novaromentin – Reg. Prot. 170/TFNSD

Decisione/0218/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0170/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Ignazio Castellucci – Componente

Valeria Ciervo - Componente (Relatore)

Francesco Ranieri – Componente

 Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18952/279pf2526/GC/PN/fm del 27 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026, nei confronti del sig. Guido Presta e della società SSD Novaromentin, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto prot. 18952/279pf25-26/GC/PN/fm del 27 gennaio 2026, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Guido Presta, all’epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società SSD Novaromentin per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 8) del C.U. n.154 del 6.06.2025, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2025, la documentazione attestante “il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di: a) lodi emessi entro il 31 maggio 2025 dal Collegio Arbitrale LND/AIC e dal Collegio Arbitrale LND/AIAC; b) decisioni assunte, entro il 31/5/2025, per gli allenatori dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. e, per i calciatori dalla Commissione Accordi Economici, divenute definitive; c) decisioni rese in appello ed ultimo grado dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche”; nonché dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 9) del C.U. n.154 del 6.06.2025, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2025, le “dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025 in favore di calciatori ed allenatori di quanto previsto dai contratti depositati”;

- la società SSD Novaromentin, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Guido Presta così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento nasce dalla “Segnalazione della Co.Vi.So.D in ordine al mancato adempimento della società SSD Novaromentin di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/06/2025 in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 20252026”.

La società SSD Novaromentin ha presentato domanda di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025 - 2026, soggiacendo, in via vincolante, agli adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, emanato dal Dipartimento Interregionale, recante la disciplina procedurale e documentale per l’ammissione al Campionato, nonché l’indicazione dei termini perentori e delle conseguenze in caso di inadempimento.

In particolare, il predetto Comunicato Ufficiale stabilisce che le società aventi diritto devono provvedere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 10 luglio 2025 ore 17.00, alla compilazione definitiva e trasmissione telematica della domanda di iscrizione, con allegazione della modulistica e della documentazione prescritta.

A seguito dell’istruttoria è stato rilevato che la società, per il tramite del proprio rappresentante, non aveva depositato, nel termine del 10 luglio 2025, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di “a) lodi emessi entro il 31 maggio 2025 dal Collegio Arbitrale LND/AIC e dal Collegio Arbitrale LND/AIAC; b) decisioni assunte, entro il 31/5/2025, per gli allenatori dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. e, per i calciatori dalla Commissione Accordi Economici, divenute definitive; c) decisioni rese in appello ed ultimo grado dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, sempre entro il 31/5/2025”, come previsto al punto 8) del C.U. n. 154 del 06/06/2025.

In particolare, dal fascicolo si evince che non è stata depositata, nei termini previsti, la documentazione afferente l’avvenuto pagamento del lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. del 6 maggio 2025 (vertenza n.264/2024-2025) in favore del calciatore sig. Piscitella Gianmario.

Dagli accertamenti istruttori è emerso, altresì, che il sig. Presta non ha provveduto a depositare, sempre entro il termine del 10 luglio 2025, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025 in favore di calciatori ed allenatori di quanto previsto dai contratti depositati, come statuito al punto 9 del sopra citato C.U. ai fini dell’iscrizione al campionato.

La citata disposizione prevede, infatti, che “Per tutte le Società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2024/2025, le dichiarazioni liberatorie …e copia documento d’identità, attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025 in favore di calciatori ed allenatori di quanto previsto dai contratti depositati. In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori (di seguito per brevità “documentazione equipollente”). Il suddetto deposito dovrà avvenire entro il termine del 10 luglio 2025 ore 17.00, a mezzo PEC (liberatorieseried@pec.it)”.

Dagli atti istruttori, inoltre, emerge documentalmente che l’avvenuto pagamento nei confronti del sig. Piscitella è intervenuto in data successiva (bonifico bancario presente in atti dell’11 luglio 2025), ovvero oltre il termine del 10 luglio 2025 previsto per il deposito della documentazione a comprova dei pagamenti effettuati nei confronti dei calciatori e degli allenatori.

La Co.Vi.So.D., a seguito dell’avvenuto pagamento, con nota del 16 luglio 2025, ha comunicato che l’istruttoria al campionato Serie D 2025/2026 aveva dato esito positivo ma che tuttavia, trattandosi di tardivo adempimento, avrebbe provveduto a presentare la segnalazione alla Procura Federale.

La fase predibattimentale

Il Presidente Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza per il 24.02.2026. A seguito dell’udienza il Tribunale accoglieva, con il consenso della Procura Federale, l'istanza depositata dalla difesa dei deferiti e rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 9 marzo 2026 con salvezza dei diritti di prima udienza e con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI.

All’udienza del 9 marzo, preso atto delle deduzioni difensive, il Tribunale disponeva l’acquisizione – da parte della Procura Federale – di una copia del fascicolo istruttorio della Co.Vi.So.D riguardante l'ammissione al campionato di Serie D 2025-2026 della società SSD Novaromentin Srl, entro la data del 25 marzo 2026, e rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del giorno 8 aprile 2026.

Si costituiva altresì l’avv. Nicola Capozzoli in qualità di difensore sia del Sig. Guido Presta che della Società Sportiva Dilettantistica Novaromentin S.r.l.

Il dibattimento

All’udienza dell’8 aprile 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, hanno preso parte l'Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Maria Mangone, in difesa dei deferiti, su delega dell'Avv. Nicola Capozzoli.

Ha preso la parola l'Avv. Liberati, il quale riportandosi integralmente all'atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Guido Presta, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società SSD Novaromentin, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 16.000,00 (sedicimila/00) di ammenda.

È intervenuto l'Avv. Mangone per i deferiti, la quale richiamate le tesi difensive argomentate nelle memorie depositate, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

La decisione

1. Il Tribunale, esaminati i documenti, gli atti e la memoria depositati, ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità dei deferiti.

Dall’analisi del fascicolo istruttorio della Co.Vi.So.D, depositato nei termini prima della discussione dell’udienza dell’8 aprile 2026 dalla Procura Federale, è emerso in modo chiaro la responsabilità del deferito sig. Presta, munito dei poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, per il mancato deposito nel termine del 10 luglio 2025, della documentazione di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di “a) lodi emessi entro il 31 maggio 2025 dal Collegio Arbitrale LND/AIC e dal Collegio Arbitrale LND/AIAC; b) decisioni assunte, entro il 31/5/2025, per gli allenatori dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. e, per i calciatori dalla Commissione Accordi Economici, divenute definitive; c) decisioni rese in appello ed ultimo grado dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, sempre entro il 31/5/2025”.

In particolare, è emerso documentalmente che il pagamento di quanto dovuto in forza del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. del 6 maggio 2025 (vertenza n.264/2024-2025) in favore del sig. Piscitella Gianmario, è avvenuto solo in data 11 luglio 2025, oltre il termine previsto per il deposito della documentazione.

Pertanto, si è configurata la responsabilità del sig. Guido Presta per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (primo capo di incolpazione).

La società, inoltre, per il tramite del proprio rappresentante, non ha provveduto al deposito – entro il termine del 10 luglio 2025 – della documentazione di cui al punto 9 del citato C.U. (sulla perentorietà del termine si veda TFN n. 101/2024-2025).

La disposizione prevede il deposito delle “dichiarazioni liberatorie …e copia documento d’identità, attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025 in favore di calciatori ed allenatori di quanto previsto dai contratti depositati”.

Inoltre, nella medesima disposizione, è previsto che in casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti “andrà” dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori, sempre entro il termine del 10 luglio 2025.

Nel caso in esame è certo che la società, per il tramite del proprio rappresentante, non ha trasmesso al Dipartimento Interregionale, unitamente alla domanda di iscrizione al campionato, la documentazione richiesta disattendendo la prescrizione contenuta al punto 9) del citato C.U. e determinando, anche in questo caso, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (secondo capo di incolpazione).

La fattispecie disciplinare che tutela il principio di parità nella competizione (CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025), se da un lato risulta flessibile sul tipo e forma del documento, è, invece, rigorosa sul termine entro cui esso va fornito, e pertanto si perfeziona con la mancata consegna della documentazione entro il termine perentorio del 10 luglio 2025. Ne deriva che “…è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto profilo soggettivo)” (TFN, n. 176/ 2025-2026; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; v. anche C.F.A., SS.UU., n. 13/2024-2025; Sez. I, n. 47/2021-2022 e n. 49/2021-2022).

Gli inadempimenti sopra decritti costituiscono, dunque, illecito disciplinare e sono sanzionati “con l’inibizione a carico del presidente di mesi tre, l’ammenda di Euro 5.000,00 a carico della Società e la penalizzazione di due punti di classifica per ciascun inadempimento da scontarsi nel Campionato di Serie D2025/2026” (punto 12 del C.U. n.154 del 6.06.2025).

Per tale motivo il Tribunale, in relazione ai fatti sopra esposti, ritiene equa per i due capi di incolpazione, la sanzione di 6 mesi di inibizione a carico del sig. Presta, all’epoca dei fatti munito di poteri di rappresentanza della società.

2. La società risponde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Guido Presta così come descritti nel punto che precede, con la conseguente applicazione del minimo delle sanzioni, ovvero punti 4 di penalizzazione in classifica (due punti per ciascun inadempimento) ed euro 10.000,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Guido Presta, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società SSD Novaromentin, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 20 aprile 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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