FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 366/AA del 23/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD SAN MICHELE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD SAN MICHELE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD SAN MICHELE, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, commi 3 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i sostenitori della squadra, per tutta la durata della gara A.S.D. F.C. Laveno Mombello – A.S.D. San Michele Calcio del 14.9.2025 valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria, rivolto all’indirizzo del direttore di gara espressioni offensive;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Società ASD SAN MICHELE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro Bartolomei;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SAN MICHELE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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