FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 450/AA del 07/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FERRARI – A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 883 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Maurizio FERRARI, e della società A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio FERRARI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sport Club Bozzolo all’epoca dei fatti; in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di una comunicazione trasmessa in data 19.2.2026, alle ore 21.15, dall’indirizzo di posta elettronica certificata di titolarità della società A.S.D. Sport Club Bozzolo (asdsportclubbozzolo@legalmail.it) all’indirizzo pec del Comitato Regionale Emilia Romagna (segreteria@pec.figccrer.it), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e del Comitato Regionale Emilia Romagna;

A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Maurizio Ferrari; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Maurizio FERRARI,

- Società A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio FERRARI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Maurizio FERRARI,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it