F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 224/TFN – SD del 24 Aprile 2026 (motivazioni) – Leonardo Tralia – 203/TFNSD
Decisione/0224/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0203/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari – Componente
Monica Coscia – Componente
Claudio Croce – Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24332/484pf25-26 GC/PM/fm del 17 marzo 2026 e depositato il 18 marzo 2026, nei confronti del sig. Leonardo Tralia, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con deferimento del 17 marzo 2026 proposto dal Procuratore Federale, iscritto al n. 484pf25-26, al sig. Leonardo Tralia viene contestata la “violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri per avere, nel corso della gara Zarja – ISM Gradisca disputata il 26.10.2025 e valevole per il girone B del campionato Under 14 provinciale della Delegazione provinciale di Gorizia, tenuto un comportamento gravemente contrario ai doveri connessi alla funzione arbitrale, proferendo espressioni ingiuriose e/o comunque gravemente offensive, tra cui l’appellativo “coglione” e altre locuzioni volgari di analogo tenore, nei confronti del sig. M.M. e del sig. G.A., entrambi calciatori minorenni tesserati per la società A.S.D. I.S.M. Gradisca”.
La fase istruttoria
La Procura avviava il presente procedimento sulla base della segnalazione inoltrata dal sig. Davide Gandin l’1.11.2025.
I fatti oggetto di indagine della Procura riguardavano due episodi avvenuti nel corso della gara ASD Zarja – ISM Gradisca, disputata il 26.10.2025 e valevole per il girone B del campionato Under 14 provinciale della Delegazione Provinciale di Gorizia, nei quali il direttore di gara, sig. Leonardo Tralia, avrebbe rivolto ai calciatori minorenni tesserati per la società ISM Gradisca espressioni ingiuriose e gravemente offensive, incompatibili con il decoro e la dignità della funzione arbitrale.
La Procura Federale disponeva vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare, i seguenti documenti: 1) segnalazione trasmessa dal sig. Davide Gandin l’1.11.2025; 2) foglio censimento della società C.S.D. Zarja A.S.D. per la stagione sportiva 2025 – 2026; 3) foglio censimento della società A.S.D. I.S.M. Gradisca per la stagione sportiva 2025 – 2026; 4) referto arbitrale, completo di allegati, relativo alla gara Zarja – ISM Gradisca disputata il 26.10.2025 e valevole per il girone B del campionato Under 14 provinciale della Delegazione provinciale di Gorizia; 5) supplemento di rapporto trasmesso il 4.11.2025 dal sig. Leonardo Tralia, arbitro della gara Zarja – ISM Gradisca disputata il 26.10.2025 e valevole per il girone B del campionato Under 14 provinciale della Delegazione provinciale di Gorizia; 6) stralcio del Comunicato Ufficiale n. 26 del 30.10.2025 della Delegazione provinciale di Gorizia; 7) stralcio del Comunicato Ufficiale n. 28 del 6.11.2025 della Delegazione provinciale di Gorizia; 8) tesseramento del sig. G.G., calciatore della società A.S.D. I.S.M. Gradisca; 9) verbale di audizione della sig.ra Jana Ban, dirigente tesserato per la società C.S.D. Zarja A.S.D., del 23.12.2025; 10) verbale di audizione del sig. Stefano Savi, dirigente tesserato per la società C.S.D. Zarja A.S.D., del 23.12.2025; 11) verbale di audizione del sig. Giuseppe Cordio, dirigente tesserato per la società A.S.D. I.S.M. Gradisca, del 30.12.2025; 12) verbale di audizione del sig. Gabriele Cossar, dirigente tesserato per la società A.S.D. I.S.M. Gradisca, del 30.12.2025; 13) verbale di audizione del sig. A.C., calciatore tesserato per la società A.S.D. I.S.M. Gradisca, del 7.1.2025; 14) verbale di audizione del sig. M.M., calciatore tesserato per la società A.S.D. I.S.M. Gradisca, del 7.1.2025; 15) verbale di audizione del sig. E.P., calciatore tesserato per la società A.S.D. I.S.M. Gradisca, del 8.1.2025; 16) verbale di audizione del sig. G.G., calciatore tesserato per la società A.S.D. I.S.M. Gradisca, del 8.1.2025; 17) verbale di audizione del sig. C.B., calciatore tesserato per la società A.S.D. I.S.M. Gradisca, del 9.1.2025; 18) verbale di audizione del sig. N.P., calciatore tesserato per la società A.S.D. I.S.M. Gradisca, del 9.1.2025; 19) verbale di audizione del sig. G.A., calciatore tesserato per la società A.S.D. I.S.M. Gradisca, del 9.1.2025; 20) verbale di audizione del sig. Leonardo Tralia, arbitro effettivo della sezione AIA di Gradisca d’Isonzo, del 16.1.2025.
Ad avviso della Procura la menzionata istruttoria consentiva di ricostruire due episodi distinti, verificatisi durante il secondo tempo di gara, nei quali il sig. Leonardo Tralia, a fronte di proteste dei calciatori per decisioni tecniche assunte, li apostrofava con l’epiteto “coglione”, svilendo il ruolo istituzionale dell’ufficiale di gara e aggredendo verbalmente, in modo gratuito, i giovani calciatori impegnati nella competizione.
La Procura traeva in primo luogo il proprio convincimento dalle dichiarazioni puntuali, circostanziate e convergenti rese dai calciatori direttamente attinti dall’offesa atteso che il calciatore M. M. in sede di audizione riferiva che, in conseguenza di una contestazione relativa ad un fallo fischiato contro di lui, il direttore di gara gli rivolgeva l’espressione “zitto coglione non dire minchiate”, circoscrivendola, con dettagli, nel tempo e nel contesto; parimenti, il calciatore Gioele Gandian dichiarava in sede di audizione che, a seguito di una protesta successiva ad un provvedimento disciplinare, il direttore di gara lo apostrofava con l’espressione “stai zitto coglione sono io l’arbitro”, collocando l’accaduto nel secondo tempo e prima della propria sostituzione. Ulteriore convincimento dell’accaduto veniva tratto dalla Procura nelle deposizioni di altri calciatori escussi in sede istruttoria, che confermavano l’accaduto con divergenze ritenute marginali per la terminologia offensiva utilizzata, considerate fisiologiche rispetto alla dinamica e alla concitazione dell’evento sportivo, ma del tutto irrilevanti rispetto al nucleo essenziale della condotta, rappresentato dall’apostrofare i calciatori con l’epiteto “coglione” e con altre espressioni di contenuto volgare.
Ad avviso della Procura era, altresì, particolarmente significativo, a riprova dell’accaduto, che la condotta era stata immediatamente contestata al termine dell’incontro, come emerso dal referto arbitrale di fine gara, nei quali l’incolpato dava atto di essere stato accusato, in sede di fine gara, di avere insultato i calciatori riferendosi a loro con il termine “coglione”.
A fronte di un compendio istruttorio così delineato, la Procura riteneva provato che il sig. Tralia, nel corso della gara in esame, aveva tenuto una condotta gravemente lesiva del decoro e dell’autorevolezza della funzione arbitrale, per aver rivolto a calciatori minorenni espressioni ingiuriose e gravemente offensive, con conseguente compromissione della credibilità del ruolo e dell’immagine dell’Associazione.
Procedeva, pertanto al deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 21 aprile 2026.
Il dibattimento
All’udienza del 21 aprile 2026 è comparso per la Procura l’avv. Enrico Liberati, mentre nessuno si è presentato per il deferito. Preliminarmente il Tribunale ha ritenuto inammissibile la memoria difensiva del deferito perché redatta dal presidente della locale sezione arbitrale in violazione dell’art. 49, comma 9 del CGS, (a mente del quale “le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia…. Le persone che … svolgono incarichi federali… non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva”) e per gli stessi motivi inammissibile anche la richiesta di rinvio dell’udienza presentata dal medesimo presidente della sezione arbitrale, ritenendola peraltro anche inaccoglibile nel merito perché priva di adeguata giustificazione.
In sede di discussione la Procura, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto l’accoglimento dello stesso con condanna della deferita alla sospensione di mesi 6 (sei).
La decisione
Il Tribunale ritiene che i fatti oggetto di contestazione risultano effettivamente provati.
Le espressioni offensive rivolte dal deferito Tralia trovano, invero, adeguato riscontro probatorio nei seguenti fatti emersi in sede istruttoria, che, unitamente considerati, depongono per la fondatezza di quanto ascritto al deferito.
In base all’atto di deferimento i calciatori M.M. e G.A. sarebbero stati oggetto di frasi volgari da parte del direttore di gara nel corso della gara Zarja – ISM Gradisca disputata il 26.10.2025 a seguito di richieste di delucidazioni aventi ad oggetto provvedimenti di gioco rivolte dagli stessi al direttore di gara. Al primo, M.M., che indossava la maglia nr. 7, il direttore di gara avrebbe detto, dopo una richiesta di delucidazioni per un fallo fischiato contro le seguenti testuali parole ricordate dal calciatore in sede di audizione “zitto coglione non dire minchiate”, mentre il secondo calciatore, G. A., che indossava la maglia nr. 8, il quale si lamentava per una ammonizione che non riteneva giusta, avrebbe ricevuto dal direttore di gara la seguente risposta “stai zitto coglione sono io l’arbitro”.
Ebbene, i predetti due episodi trovano pieno riscontro, non solo nelle circostanziate deposizioni degli stessi due calciatori, i quali, ciascuno per quanto a sé stesso accaduto, hanno puntualmente riferito il momento, il contesto della gara e la frase indirizzate al proprio cospetto, ma anche dalle audizioni di altri calciatori presenti in campo. In particolare, A.C., E.P. e C.B. hanno confermato di aver ascoltato direttamente le espressioni ingiuriose, tutti e tre con riferimento alla frase offensiva indirizzata a M.M. dall’arbitro (sia pure con lievi differenze espressive, in particolare il C.B., che non inficiano in ogni caso il contenuto lesivo delle stesse), ed il C.B. con riferimento alla frase offensiva pronunciata nei confronti del calciatore Andrian dallo stesso arbitro.
La prova di quanto avvenuto in entrambi gli episodi trova ulteriore conforto nel fatto che la contestazione all’arbitro del suo inappropriato comportamento è avvenuta nell’immediatezza dell’accadimento dei fatti, senza alcuna rimeditazione postuma, atteso che entrambi i calciatori riferivano con prontezza quanto occorsogli al proprio allenatore, che chiedeva giustificazioni all’arbitro, ed anche in considerazione del fatto che veniva dato atto delle rimostranze dei calciatori anche nel referto arbitrale di fine gara, ancorché l’arbitro, con giustificazione apodittica e smentita da quanto prima esposto, negava l’accaduto nel referto stesso e di seguito anche nel corso dell’istruttoria.
Ciò detto quanto alla prova dell’accaduto, venendo al contenuto lesivo delle frasi pronunciate dal Tralia, il Tribunale ritiene che il loro carattere offensivo sia del tutto evidente, consistendo nelle riportate espressioni palesemente ingiuriose e riprovevoli, ancor più laddove referite a calciatori ancora nella minore età.
Ne consegue che sussiste la responsabilità del deferito per la violazione a questi ascritta dell’art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A., nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri, che prevedono il dovere dell’arbitro di comportarsi secondo correttezza e probità.
Quanto alla sanzione, anche in considerazione della minore età del deferito all’epoca dei fatti, il Tribunale ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Leonardo Tralia la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Carlo Sica
Depositato in data 24 aprile 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
