F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 228/TFN – SD del 28 Aprile 2026 (motivazioni) – Salvatore Purificato, Minturno Calcio 1936 – 213/TFNSD

Decisione/0228/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0213/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)

Gaetano Berretta – Componente

Ignazio Castellucci – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 aprile 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25886/519pf25-26/GC/DP/ff del 2 aprile 2026 e depositato il 3 aprile 2026, nei confronti del sig. Salvatore Purificato, nonché della società Minturno Calcio 1936, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 25886/519pf25-26/GC/DP/ff del 2 aprile 2026 e depositato il 3 aprile 2026, nei confronti di:

1) Purificato Salvatore,tecnico con Licenza D, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore in seconda della prima squadra della società Minturno Calcio 1936 nonché presidente dotato dei poteri di rappresentanza della medesima società, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C e dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Allievi Under 17 della società Minturno Calcio 1936, in occasione degli allenamenti e delle gare del Campionato Allievi Under 17 Provinciali, pur essendo sprovvisto della prescritta abilitazione;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C e dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Minturno Calcio 1936, omesso di tesserare nella stagione sportiva 2025-2026 un allenatore in prima per la categoria Allievi Under 17 della predetta società.

2) Minturno Calcio 1936 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Salvatore Purificato così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Salvatore Purificato, nonché la società Minturno Calcio 1936, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Salvatore Purificato, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione e squalifica;

- alla società Minturno Calcio 1936, euro 334,00 (trecentotrentaquattro/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 28 aprile 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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