F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 231/TFN – SD del 28 Aprile 2026 (motivazioni) – Vito Nullo, Simone Salvatore Calogero, ASD Real Trinacria CT – 209/TFNSD
Decisione/0231/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0209/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25153/475pf25-26/GC/DP/ff del 25 marzo 2026 e depositato il 27 marzo 2026, nei confronti del sig. Vito Nullo, Simone Salvatore Calogero, nonché della società ASD Real Trinacria CT, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 25 marzo 2026 n. 25153/475pf25-26/GC/DP/ff la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. NULLO Vito, allenatore UEFA C, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 10.2025, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Trinacria CT, per la quale si è tesserato a far data dal 10.2025;
2. il sig. CALOGERO Simone Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Trinacria CT;
3. la società C.D. Real Trinacria CT, per rispondere:
− il sig. NULLO Vito:
a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 5.10.2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore della categoria Esordienti della società A.S.D. Real Trinacria C.T., in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 6.10.2025;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 3 (“Attività a contatto con minori”) dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modiche, a valere dall’1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso, all’atto del proprio tesseramento per la stagione sportiva 2025-2026 quale allenatore in prima della categoria Esordienti della società A.S.D. Real Trinacria CT, omesso di allegare il proprio certificato penale del casellario giudiziario;
− il sig. CALOGERO Simone Salvatore:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Vito Nullo, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 5.10.2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore della categoria Esordienti della società A.S.D. Real Trinacria CT, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 6.10.2025;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 3 (“Attività a contatto con minori”) dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modiche, a valere dall’1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. n. 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso, all’atto del tesseramento per la stagione sportiva 20252026 del sig. Vito Nullo quale allenatore in prima della categoria Esordienti della società A.S.D. Real Trinacria CT, omesso di allegare il certificato penale del casellario giudiziario del predetto tecnico;
− la società A.C.D. Real Trinacria CT, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Simone Salvatore Calogero e Vito Nullo.
La fase istruttoria
In data 26.11.25, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 475pf25-26, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine all’attività del tecnico Vito Nullo svolta per la società A.S.D. Real Trinacria in assenza di tesseramento”.
L’attività di indagine traeva origine dalla trasmissione, da parte degli Affari legali della Figc, di un esposto presentato dall’Avv. Giovanna Trovato, nell’interesse del tecnico Sig. Vito Nullo, nei confronti della società A.C.D. Real Trinacria CT, relativo a presunte inadempienze contrattuali in danno del proprio assistito.
Veniva quindi richiesta ed acquisita presso il competente Comitato Regionale Sicilia, la documentazione di rito ed, in particolare la posizione di tesseramento del Sig. Nulli, per poi procedere all’audizione dei tesserati Sig.ri Nullo (in due occasioni) e Calogero.
Il sig. Nullo, per quanto di interesse, riferiva in audizione di essere stato tesserato quale allenatore della squadra esordienti per la società Real Trinacria nel mese di ottobre, avendo sottoscritto un accordo economico in data 26.9.25, per poi essere esonerato nel mese di novembre; successivamente, in data 24.11.25, sottoscriveva con la società una risoluzione contrattuale a definizione di ogni controversia. Precisava altresì di aver collaborato con la società per molti anni e di aver svolto analogo incarico anche nella precedente stagione sportiva, durante la quale aveva regolarmente ricevuto la retribuzione pattuita.
L’Ufficio inquirente procedeva quindi all’audizione del Sig. Calogero, Presidente della Real Trinacria, il quale riferiva di aver tesserato il Sig. Nullo, quale tecnico per la categoria esordienti, in data 26.9.25, con approvazione avvenuta in data 6.10.25, per poi procedere al suo esonero in data 29.10.25, a causa di riferite “gravi violazioni degli obblighi contrattuali”; precisava altresì di aver analiticamente esposto le suddette violazioni nel Ricorso proposto davanti al Collegio Arbitrale, dichiarato inammissibile, e non riproposto a seguito della sopravvenuta risoluzione consensuale.
A conferma di quanto sostenuto, depositava la documentazione richiamata, ivi compreso l’accordo economico sottoscritto con il Nullo in data 26.9.25 e il Ricorso al Collegio Arbitrale, ove lamentava condotte improprie del tecnico serbate nei mesi di settembre ed ottobre 2025.
L’ufficio inquirente procedeva inoltre a richiedere al Settore Tecnico informazioni in ordine all’allegazione del certificato del Casellario Giudiziale del Sig. Nullo in occasione del suo tesseramento; l’Ufficio competente riscontrava la richiesta rappresentando che il certificato “non risulta allegato al tesseramento, in quanto è di competenza della società per la quale svolge la mansione di tecnico esserne in possesso”.
All’esito dell’espletata attività istruttoria, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 4.2.26, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione indagini agli odierni deferiti.
A seguito della notifica, il Sig. Calogero, in proprio ed in rappresentanza della società, faceva pervenire, in data 10.2.26 un’istanza di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS e, in data 13.2.26, memoria difensiva con la quale contestava le violazioni ascritte, rappresentando di aver regolarmente sottoscritto, in data 26.9.25, con durata 1.9.25- 30.6.26, un contratto federale con il tecnico Nulli, e che alcuna attività “riconducibile alla direzione tecnica di allenamenti o alla conduzione della squadra” sarebbe stata svolta dal tecnico prima della sottoscrizione di tale accordo. Precisava inoltre di aver regolarmente acquisito il certificato del Casellario del Nulli, non allegato al tesseramento per impossibilità tecnica del sistema, non abilitato all’upload di tale documento. A conferma dell’avventa acquisizione allegava il certificato – risultato nullo – datato 16.5.25.
Nei termini di rito perveniva inoltre memoria difensiva del Sig. Nulli, a firma dell’Avv. Trovato, con la quale contestava lo svolgimento di attività “ufficiale federale” in epoca antecedente al tesseramento, precisando altresì di aver regolarmente consegnato il certificato del casellario alla segreteria della società prima dell’inizio dell’attività. Chiedeva comunque l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS.
La Procura Federale, non ritenendo le argomentazioni addotte idonee a scalfire l’impianto accusatorio, in data 25.3.26, procedeva alla notifica dell’atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 23 aprile 2026, ritualmente notificata, il Sig. Calogero, in proprio e in rappresentanza della società, faceva pervenire, nei termini di rito, memoria difensiva, con la quale, nel ripercorre le doglianze già rappresentate nella precedente memoria, contestava lo svolgimento dal parte del Nulli di attività rilevante per l’ordinamento federale in epoca precedente al tesseramento, sottolineando altresì la regolare acquisizione del certificato del casellario datato 16.5.25, rivendicandone la validità temporale a termini di legge. Evidenziava inoltre che la mera acquisizione, in luogo dell’allegazione corrispondeva “alle prassi applicative seguite a livello territoriale presso il Comitato Regionale FIGC-LND Sicilia e la Delegazione provinciale FIGC-LND di Catania”.
Sotto il profilo istruttorio, chiedeva di disporre l’audizione del Responsabile dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato FIGC -LND e del responsabile dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale FIGC-LND Sicilia e del Responsabile della Delegazione provinciale FIGC-LND di Catania, al fine di riferire le prassi operative adottate nella stagione sportiva 2025/2026.
In via subordinata, chiedeva contenersi la sanzione entro i minimi edittali, attesa l’assenza di offensività e la buona fede degli incolpati.
Il dibattimento
All’udienza del 23.4.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale, l’Avv. Angelo Chisari per il Sig. Calogero e la A.S.D. Real Trinacria CT e l’Avv. Vito Fava per il Sig. Nullo, presente anche in proprio.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, nel riportarsi all’atto di deferimento, sottolineava come lo svolgimento dell’attività tecnica da parte del Nullo emergesse dallo stesso ricorso proposto dalla società davanti al Collegio Arbitrale, versato in atti; ribadiva inoltre l’irregolarità del certificato penale acquisito dalla società, essendo stato rilasciato oltre 4 mesi prima e non in periodo coevo al tesseramento, nonché la sua mancata allegazione.
Concludeva pertanto per l’accoglimento del deferimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Vito Nulli: mesi sei (6) di squalifica;
- per il sig. Simone Salvatore Calogero: mesi sei (6) di inibizione; per la società
- A.S.D. Real Trinacria CT: euro 600,00 (seicento/00) di ammenda;
Prendeva poi la parola l’Avv. Chisari, il quale ribadiva quanto evidenziato nella memoria difensiva, precisando di aver regolarmente acquisito il certificato penale, all’epoca perfettamente valido seppur estratto nel mese di maggio e, relativamente all’attività asseritamente svolta dal Nullo prima del tesseramento, ne sottolineava l’irrilevanza ai fini federali, non essendo state esercitate in quel periodo le specifiche mansioni da allenatore.
Prendeva la parola l’Avv. Fava, il quale, nell’associarsi alle argomentazioni dell’Avv. Chisari, precisava che sulla base dei comunicati ufficiali, la stagione sportiva della categoria aveva avuto inizio solo in data 16.11.25 e pertanto in epoca successiva al tesseramento del Nullo. Rappresentava altresì che il proprio assistito aveva regolarmente consegnato alla società il casellario giudiziale negativo al momento della richiesta.
La decisione
Preliminarmente, il Tribunale ritiene irrilevanti le prove testimoniali richieste nella memoria versata in atti dalla società A.S.D. Real Trinacria CT, peraltro non espressamente reiterate in sede di conclusioni.
Come è noto il processo sportivo, attese le esigenze di celerità ed il criterio di informalità cui è improntato, si svolge sulla base delle prove precostituite, delle evidenze documentali e delle deduzioni difensive delle parti, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, un’eccezione.
A conferma di tale assunto soccorre il dato letterale dell’art. 60 CGS laddove chiarisce che “ la testimonianza.. può essere disposta ..su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando dal materiale acquisito emerga la necessità di provvedere in tal senso”. Nel caso di specie, le prove testimoniali invocate dalla difesa si rivelano superflue e, comunque, inidonee a modificare il quadro probatorio del presente giudizio.
Tanto premesso sotto il profilo istruttorio, nel merito, il Collegio, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, ritiene accertata la responsabilità dei deferiti limitatamente a quanto loro ascritto ai capi a) delle rispettive incolpazioni.
Risulta provato per tabulas che il sig. Nullo, nel mese di settembre 2025, abbia, in assenza di tesseramento con la A.S.D. Real Trinacria CT, condotto gli allenamenti della squadra giovanile, nonché partecipato, in qualità di tecnico, ad almeno una gara amichevole.
Tale circostanza è infatti evincibile dalla stessa documentazione versata in atti dal Presidente Sig. Calogero in occasione della sua audizione e, in particolare, dal ricorso al Collegio Arbitrale proposto nei confronti dell’allenatore successivamente al suo esonero.
Nel ricorso, la società riferiva alcuni episodi ritenuti violativi degli obblighi contrattuali, avvenuti, per quanto di interesse, in data 26.9.25 (durante la conduzione di un allenamento), in data 30.9.25 (dopo una gara amichevole), in data 13.9.25 (ove si rifiutava di svolgere la propria prestazione lavorativa) ed in data 3.10.25.
Ad ulteriore conferma dello svolgimento dell’attività tecnica in epoca antecedente al tesseramento, soccorre altresì il contratto sottoscritto dalle parti in data 26.9.25, la cui decorrenza è indicata dall’1.9.25.
Tali circostanze risultano pertanto idonee ad integrare la contestata violazione della normativa di settore, che impone ai “ tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico” di “chiedere il tesseramento per la società la quale intendono prestare la propria attività” (art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico; art. 38, comma 1, NOIF), nonché di osservare “.. le norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e…tutte le altre norme federali ” (art.23, comma 2, N.O.I.F.).
Sotto tale profilo appare quindi inconferente l’argomentazione addotta dalle difese di entrambi i deferiti su una presunta irrilevanza dell’attività svolta dal Nullo precedentemente all’inizio del Campionato, essendo emerso per tabulas, contrariamente a quanto sostenuto in memoria, che il Sig. Nullo abbia, in assenza di tesseramento, svolto proprio i precipui compiti tecnici a lui spettanti, quale, soprattutto, la conduzione degli allenamenti, le cui modalità, quantomeno in un’occasione, sono state anche oggetto di doglianza da parte della società.
A diversa conclusione deve invece giungersi relativamente al capo b) della rubrica contestato ad entrambi i deferiti.
Occorre preliminarmente osservare che, in disparte le considerazioni di merito appresso indicate, alcuna omessa allegazione appare ascrivibile al Sig. Nullo.
Come è noto, ai sensi dell’ art. 94 ter NOIF n. 3 “ Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell’Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all’allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall’allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.”
Appare pertanto evidente dalla testuale lettera della norma che gli adempimenti relativi alla registrazione/deposito del contratto sportivo e, pertanto, di eventuali allegati all’uopo occorrenti, nonché della richiesta di tesseramento, siano di competenza della società sportiva, restando in capo al tesserato solo la facoltà (potrà) di provvedere al deposito laddove la società non vi abbia adempiuto (peraltro circostanza non ricorrente nel caso di specie).
Appare pertanto evidente come non possa essere ascritta al Nullo alcuna omissione inerente il deposito del contratto e della richiesta di tesseramento unitamente ad eventuali allegati, non essendone all’uopo onerato.
Ma v’è di più.
L’ Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021) pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177, di cui alla contestazione, all’art. 3 “Attività a contatto con minori” prescrive:
3.1 In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l’operatività del contratto è condizionata all’allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
3.2 In via sostitutiva, nelle more dell’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l’allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all’Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.
3.3 Il Tecnico o la Società deve trasmettere all’altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.
L’accordo collettivo, nella parte di interesse, prevede quindi l’allegazione del certificato penale ex art. 2 co.1 D.Lgs 39/2014 che testualmente recita:
“Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro”. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis” Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600ter, 600-quater, 600-quinquiese 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
Dal combinato disposto della normativa federale e della legge dello Stato si evince come sia onere del datore di lavoro richiedere il certificato penale, essendone all’uopo espressamente autorizzato dall’art. 25 bis DPR 313/2002 – attraverso il modulo 3 bis - in deroga al principio generale che richiede una delega scritta qualora l’istanza non sia presentata dall’interessato.
Non può pertanto non evidenziarsi che certamente il certificato potrebbe anche essere richiesto dall’interessato, ma il precetto normativo richiamato dall’accordo collettivo ha come unico destinatario il datore di lavoro, nel caso di specie il legale rappresentante della società sportiva, e pertanto, anche sotto tale profilo, alcun addebito può essere mosso nei confronti del tesserato per l’eventuale omissione a costui riconducile.
Così chiarito il perimetro normativo, il Tribunale non ritiene integrata alcuna violazione disciplinare in capo al Sig. Nullo relativamente a quanto allo stesso ascritto al capo b), con conseguente suo proscioglimento.
Analogamente, alcuna violazione appare ascrivibile al Presidente Sig. Calogero relativamente alla condotta allo stesso contestata al capo b) per le motivazioni appresso chiarite.
Preliminarmente, seppur non espressamente contestato nel capo di incolpazione, appare necessario soffermarsi sul certificato del Casellario Giudiziale acquisito dalla società in sede di tesseramento e depositato in atti dalle parti, avendone la Procura Federale contestato la validità, sia nella parte motiva del deferimento, che nelle conclusioni rassegnate in udienza.
Assume la Procura che il certificato in atti, essendo stato rilasciato in data 16.5.25, quindi oltre 4 mesi prima dell’avvenuto tesseramento, non possa essere ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa federale che imporrebbero, secondo l’interpretazione offerta dall’Organo inquirente, l’allegazione di un certificato aggiornato alla data del tesseramento.
Sotto tale profilo, occorre precisare che la normativa federale si limita a condizionare l’operatività del contratto sportivo “all’allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39”, senza fornire alcuna prescrizione sotto il profilo temporale per l’acquisizione del certificato, ma solo per la sua allegazione.
In assenza di diversa indicazione, la validità del certificato penale soggiace alle norme statali di riferimento ed in particolare all’art.41 DPR 445/00 che dispone che “I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”.
Si evidenzia altresì che la scelta del legislatore federale di non introdurre una deroga alla validità legale del certificato, appare conforme, non solo al dettato normativo statale, ma anche alla mancata previsione di un obbligo di aggiornamento del certificato in costanza tesseramento (anche eventualmente alla scadenza del semestre di validità).
Accertata pertanto la validità del certificato penale acquisito dalla società in occasione del tesseramento, in ordine alla sua mancata allegazione si osserva quanto segue.
L’articolo 33, comma 7, del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello sport) ha esteso ai minori che praticano attività sportiva le tutele previste dal D.Lgs. 39/2014, che attua la direttiva europea 2011/93/UE contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Ai sensi del D.P.R. 313/2002, integrato dal D.Lgs. 39/2014, il datore di lavoro che intende impiegare una persona per attività professionali o volontarie organizzate a contatto diretto e regolare con minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine verificare l‘assenza di condanne per reati sessuali o di sanzioni interdittive all‘esercizio di attività con minori.
Al fine di tutelare il benessere psicofisico dei minori, la Federazione ha, non solo recepito la suddetta normativa, ma promosso iniziative, normative e formative, per garantire loro un ambiente sportivo sicuro, positivo e privo di abusi, discriminazioni o maltrattamenti.
Attesa la ratio della normativa in esame, l’acquisizione di un certificato penale negativo, come avvenuto nel caso di specie, appare sufficiente ad ottemperare agli obblighi posti a presidio del bene giuridico tutelato, laddove una pretesa punitiva, ancorabile al mero dato formale, si scontrerebbe con il principio di offensività, applicabile, per pacifica giurisprudenza endofederale, anche ai procedimenti disciplinari sportivi: “ove il comportamento sia assolutamente inidoneo a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima, implica, di riflesso, la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente (Corte costituzionale n. 360/1995)”. (CFA n. 60/25-26)
Occorre infine sottolineare che, anche sotto l’aspetto formale, il precetto della norma che richiede l’allegazione, contestuale al tesseramento non appare di univoca interpretazione, come si evince dalle stesse risultanze istruttorie.
Nelle memorie versate in atti dal Presidente Calogero, viene sottolineata sia l’impossibilità di un upload di tale documento, non essendo prevista apposita schermata in piattaforma, sia, soprattutto, la prassi applicativa degli Organismi federali destinatari della richiesta di tesseramento, di non richiedere l’invio del certificato, ma la sola conservazione dello stesso presso la società.
In disparte l’equivoco dato letterale che richiede l’allegazione al tesseramento, piuttosto che alla richiesta di tesseramento, non può non rilevare, al fine che ci occupa, che l’Ufficio Tesseramenti del Settore Tecnico, nel riscontrare la richiesta della Procura Federale, in data 21.1.26, precisava “..che il certificato del Casellario Giudiziale non risulta allegato al tesseramento in quanto è di competenza della società per la quale svolge la mansione di tecnico esserne in possesso”.
Alla luce di tutto quanto sopra espresso e, soprattutto, della inequivoca risposta dell’Ufficio Tesseramenti, ritiene il Collegio che alcuna violazione disciplinare sia ascrivile al Presidente Calogero relativamente al capo b), nei confronti del quale si impone pertanto una pronuncia di proscioglimento, avendo correttamente acquisito un certificato penale in corso di validità, risultato negativo, per poi conservarlo agli atti della società unitamente al tesseramento ed al contratto del tecnico.
Acclarata quindi la responsabilità di entrambi i deferiti limitatamente alla violazione loro ascritta al capo a) delle rispettive incolpazioni, sotto il profilo sanzionatorio va rilevato che la conduzione tecnica precampionato, in assenza di tesseramento, si è protratta per soli 15-20 gg, avendo le parti, in data 26.9.25 sottoscritto il contratto di collaborazione, poi trasmesso, attraverso piattaforma informatica, ai competenti Organi Federali che, in data 6.10.25, rilasciavano il tesseramento.
Alla luce di tali circostanze si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
Alla responsabilità dei tesserati, nelle rispettive qualità, consegue quella della società di appartenenza.
PQM
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Vito Nullo, giorni 30 (trenta) di squalifica;
- al sig. Simone Salvatore Calogero, giorni 30 (trenta) di inibizione; - alla società ASD Real Trinacria CT, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Depositato in data 28 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
