F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0187/CSA pubblicata del 16 Aprile 2026 –società Valmontone 1921 SSD aRL

Decisione/0187/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0276/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Antonio Blandini - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0276/CSA/2025-2026, proposto dalla società Valmontone 1921 SSDaRL in data 27.03.2026;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 101 del 24/03/2026 - Dipartimento Interregionale, relativa alla gara Nocerina Calcio 1910/Valmontone 1921 del 22.03.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 3.4.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Valmontone 1921 ha proposto reclamo avverso le sanzioni: - ammenda di 2.000,00 e diffida alla società; - squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Favo Vittorio, inflitte in relazione alla gara Nocerina Calcio 1910/Valmontone 1921 del 22.03.2026.

In merito all’ammenda di 2.000,00 inflitta alla Società, la stessa risulta comminata “ per essere, una persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società entrato, al termine della gara, nello spogliatoio dell’Arbitro rivolgendo allo stesso frasi offensive ed ingiuriose. Successivamente tentava di appoggiare la testa sulla testa del Direttore di gara ma veniva bloccato dal personale di sicurezza presente”. La vicenda viene meglio illustrata nel contesto del referto arbitrale dove si specifica, tra l’altro, che “al termine della gara, una volta giunti negli spogliatoi, entrava nello stesso anche una persona che si qualificava come presidente della società Valmontone. Lo stesso rivolgeva al sottoscritto frasi offensive e ingiuriose, tra cui: Avete rovinato una gara, chi cazzo siete, sei un folle. Successivamente, tentava di appoggiare la testa sulla mia senza riuscirvi grazie all'intervento del personale di sicurezza presente in quel momento. Successivamente, si presentava nello spogliatoio il dirigente accompagnatore (con la scusa di ritirare i documenti che già erano stati recuperati in precedenza), Matrigiani Matteo, il quale, con tono minaccioso, mi accusava di aver comminato due espulsioni al termine della partita anziché una”.

Quanto al Sig. Favo Vittorio, il Giudice Sportivo ha proceduto in questi sensi in quanto il sig. Favo aveva “ rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale”. In particolare, come si desume dal referto arbitrale, “al termine della gara, il calciatore Favo Vittorio mi si avvicinava con atteggiamento minaccioso, dicendo: Fammi vedere l’orologio, sei un folle, non puoi aver rovinato una partita così, fai schifo. Successivamente, lo stesso si avvicinava all’AA1, mantenendo un comportamento intimidatorio e rivolgendogli le seguenti espressioni: Siete dei folli, fate schifo, avete rovinato una partita coglioni”.

La reclamante, con riferimento alle espressioni pronunciate ed ai comportamenti tenuti dal sig. Favo, nel confermare quanto accaduto, contesta la qualificazione ingiuriosa e irriguardosa formulata, ritenendo trattarsi di una “protesta verbale”, inopportuna ma non rilevante ai sensi dell’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva.

In merito alla sanzione dell’ammenda in danno della società, la reclamante ne contesta la portata e ne chiede la mitigazione. In particolare, pur confermando gli eventi, la Società non individua specificamente il soggetto attore dei comportamenti sopra esposti, limitandosi a riferire che trattavasi di “verosimilmente…(di) un collaboratore addetto ad attività logistiche ed organizzative”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti di essere accolto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., emerge come il sig. Favo abbia pronunciato espressioni effettivamente ingiuriose o comunque irriguardose nei confronti dell’ufficiale di gara e della Terna arbitrale, in uno a comportamenti aggressivi e non commendevoli. Al riguardo, questa Corte non condivide i rilievi di parte reclamante circa la scarsa o nulla offensività di tali espressioni, che vanno ben oltre una garbata ed ammissibile protesta o contestazione.  Peraltro, anche la tempistica e la circostanza della espressione di quelle affermazioni e dell’assunzione di quegli atteggiamenti, come riportati in fatto, determinano semmai una valutazione ancora più rigorosa.

Il sig. Favo è stato pertanto correttamente sanzionato con il minimo edittale di 4 giornate di squalifica, non ravvisandosi alcuna circostanza attenuante idonea a determinarne una diminuzione.

Analoga assenza di attenuanti ricorre a proposito dell’ammenda irrogata alla società, non potendosi condividere la prospettiva della reclamante, che si sofferma essenzialmente nel comportamento generale tenuto in epoca precedente lo svolgimento della gara in questione dalla Società. Si rappresenta anzi che la mancata individuazione del soggetto che, pur riferibile alla società reclamante, si è reso responsabile dei comportamenti sopra enunciati, denota una non efficiente collaborazione con gli organi di Giustizia Sportiva, non consentendo l’ulteriore accertamento di eventuali profili sanzionatori a carico del responsabile.

Il reclamo, pertanto, non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonio Blandini                                                                Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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