F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0190/CSA pubblicata del 16 Aprile 2026 –società Albalonga S.S.D. a r.l. – calciatore Davide Cirulli
Decisione/0190/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0270/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Nicola Durante - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0270/CSA/2025-2026, proposto dalla società Albalonga S.S.D. a r.l. in data 29.03.2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 97 del 17.03.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 3 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Nicola Durante e udito il sig. Alessandro Pirruccio per la Società reclamante; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Albalonga impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 97 del 17.03.2026, con cui il Giudice sportivo nazionale presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara di campionato nazionale juniores Casertana/Albalonga del 21.03.2026, ha irrogato le sanzioni:
- della squalifica per sei giornate effettive di gara al calciatore sig. Davide Cirulli, “ per avere, in reazione ad un pugno subito, tentato di colpire un calciatore avversario con una manata al volto. In seguito alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva un gesto di protesta all'indirizzo del pubblico, prima di essere aggredito nuovamente dal medesimo avversario che colpiva con ripetuti calci e pugni”;
- dell’ammenda di € 1.000,00 alla stessa società reclamante, “ per avere propri tesserati preso parte a due risse che avevano luogo sul terreno di gioco nel corso del secondo tempo”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 3 aprile 2026, il reclamo è stato trattenuto in decisione, prendendosi atto che non è stato dato seguito al reclamo preannunciato avverso la squalifica di tre giornate effettive di gara inferta al calciatore sig. Yuri Giordano Palombini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I fatti di causa sono pacifici, perché ben descritti nel referto arbitrale e rimasti incontestati nel reclamo.
Al 39° minuto del secondo tempo, dopo un fallo fischiato alla Casertana, il giocatore di questa sig. Nazzareno Darzillo dapprima spintonava il giocatore dell’Albalonga sig. Daniele Barraco e successivamente colpiva con un pugno al volto il giocatore sig. Davide Cirulli, sempre dell’Albalonga, che a sua volta reagiva, tentando di colpire il sig. Darzillo con una manata al volto.
Si verificava quindi una prima rissa, a seguito della quale il sig. Darzillo ed il sig. Cirulli venivano espulsi e lasciavano il campo di gioco.
Giunto però all’altezza della zona spogliatoi, il sig. Darzillo tornava indietro e si dirigeva con fare minaccioso ed aggressivo verso il sig. Cirulli il quale, anch’esso diretto verso gli spogliatoi, compiva un gesto con la mano verso gli spalti, dicendo di “fare silenzio”.
I due entravano a contatto, colpendosi reciprocamente con pugni e prese che li portavano a cadere a terra; ciò scatenava una seconda rissa, che costringeva l’arbitro ad eseguire altre due espulsioni.
Col proposto reclamo, l’Albalonga chiede l’annullamento, ovvero la riduzione, delle sanzioni comminate al sig. Cirulli ed alla società medesima, illustrandone l’illegittimità e, comunque, l’eccessività e la sproporzione, in quanto:
a) la squalifica a carico del sig. Cirulli è di sole due giornate inferiore a quella comminata al sig. Darzillo, la cui esclusiva condotta ha provocato le due risse e le reazioni dello stesso sig. Cirulli;
b) l’ammenda a carico dell’Albalonga è d’importo pari a quella inflitta alla Casertana, nonostante l’assenza od il minore grado di responsabilità oggettiva concretamente addebitabile.
Il gravame è parzialmente fondato.
Come visto, il calciatore sig. Davide Cirulli si è reso responsabile di due condotte violente, consistenti nell’avere, in più riprese ma nel medesimo contesto, dapprima tentato di colpire il calciatore avversario sig. Nazzareno Darzillo con una manata al volto e successivamente colpito quest’ultimo, provocandone la caduta a terra.
Entrambe le condotte, da valutare unitariamente, pur se riprovevoli, sono tuttavia circostanziate dall’attenuante della reazione immediata al fatto ingiusto del sig. Darzillo, autore di due consecutive aggressioni in danno del sig. Cirulli.
Appare pertanto equo riparametrare la squalifica a carico di quest’ultimo a quella irrogata dal Giudice sportivo nei confronti degli altri due giocatori espulsi nella gara in esame (cioè a dire: il sig. Yuri Giordano Palombini dell’Albalonga ed il sig. Manuel Vitale della Casertana) per analoghi comportamenti violenti tenuti in pregiudizio di giocatori avversari (un calcio alla schiena ed un pugno al volto), riducendola quindi a tre gare effettive.
In pratica, partendo da una pena base di tre giornate di squalifica per il comportamento violento, le stesse possono essere ridotte a due per l’attenuante della provocazione, per tornare a tre per il gesto di protesta rivolto all’indirizzo del pubblico.
In forza dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., la società Albalonga va ritenuta responsabile degli illeciti sportivi perpetrati dai propri tesserati sig. Davide Cirulli e sig. Yuri Giordano Palombini.
Nondimeno, anche rispetto a tale forma di responsabilità opera l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del C.G.S., di modo che pure l’ammenda inflitta dev’essere ridotta della metà.
P.Q.M.
Preso atto che non è stato dato seguito al preannuncio di reclamo per la posizione del calciatore Palombini Yuri Giordano, accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce a 3 (tre) giornate la squalifica irrogata nei confronti del calciatore Cirulli Davide e ad € 500,00 (cinquecento) l'ammenda irrogata alla società Albalonga S.S.D. a r.l.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Durante Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
