F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 240/TFN – SD del 7 Maggio 2026 (motivazioni) – Emanuele Mancin e società ASD USD Adriese 1906 – 230/TFNSD

Decisione/0240/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0230/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Daniela Nardo – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente (Relatore)

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 aprile 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27112/837pf25-26/GC/PN/fm del 15 aprile 2026, depositato il 16 aprile 2026, nei confronti del sig. Emanuele Mancin e della società ASD USD Adriese 1906, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 27112/837pf25-26/GC/PN/fm del 15 aprile 2026, Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Signor Emanuele Mancin, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. USD ADRIESE 1906, e la stessa A.S.D. USD ADRIESE 1906 per rispondere:

- “Il Signor Emanuele Mancin, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. USD ADRIESE 1906, della violazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dal paragrafo B) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale n. 154 del 06.6.2025, pubblicato in pari data, recante «ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2025/2026», per non avere la Società A.S.D. USD ADRIESE 1906 tempestivamente depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025 e segnatamente per le mensilità di settembre, ottobre e novembre del 2025, delle competenze spettanti al tecnico Signor Massimo Pedriali;

- la A.S.D. USD ADRIESE 1906, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, Signor Emanuele Mancin, descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione del Dipartimento Interregionale in ordine al mancato adempimento della società A.S.D. Adriese USD 1906 di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/06/2025 in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025-2026” risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 25 febbraio 2026 al n. 837pf25-26.

Agli atti di indagine, per quanto di interesse, risultano acquisiti: (i) la segnalazione a mezzo p.e.c. in data 09.02.2026 del Dipartimento Interregionale della L.N.D.-F.I.G.C.; (ii) la nota prot. 0002982 del 09.01.2026 del Dipartimento Interregionale concernente la piattaforma Portale Società per il deposito delle liberatorie di cui al C.U. n. 154 del 06.6.2025, diramata a tutti i Presidenti di Società iscritte al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025/2026, con i relativi allegati; (iii) il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale n. 154 del 06.6.2025, pubblicato in pari data, recante «ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2025/2026»; (iv) la nota del 09.02.2026 della Co.Vi.So.D, avente ad oggetto «dichiarazioni liberatorie tesserati depositate al 31 gennaio 2026 Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2025/2026», trasmessa alla A.S.D. USD ADRIESE 1906; (v) la posizione di tesseramento del Signor Massimo Pedriali, allenatore tesserato per la A.S.D. USD ADRIESE 1906; (vi) i fogli di censimento della A.S.D. USD ADRIESE 1906 per la stagione sportiva 2025/2026; (vii) la comunicazione trasmessa il 12.02.2026 dalla A.S.D. USD ADRIESE 1906, con allegati la dichiarazione liberatoria resa dal Signor Massimo Pedriali in data 30.01.2026 e il documento di identità del Signor Massimo Pedriali;

La fase predibattimentale

In atti vi è l’avviso di convocazione per l’udienza del 30.04.26, comunicato a mezzo PEC in data 17.04.2026.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 30 aprile 2026, svoltasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’Avv. Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Tribunale ritiene di dover ravvisare la responsabilità disciplinare dei deferiti.

Si rammenta, in via di premessa in fatto, che, come riportato nell’atto di deferimento, l’odierno procedimento trae origine dalla segnalazione, in data 9.02.2026, del Dipartimento Interregionale in ordine al mancato adempimento della società A.S.D. Adriese USD 1906 di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n° 154 del 06.06.2025 in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025-2026 nonché dalla nota in pari data con cui la Co.Vi.So.D ha comunicato alla medesima Società oggi deferita il mancato deposito, alla data del 31.01.2026, della dichiarazione liberatoria per il Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2025/2026, per le mensilità settembre/novembre, riferita al Signor Massimo Pedriali, allenatore tesserato per la A.S.D. USD ADRIESE 1906.

La contestazione nei confronti dei deferiti prende dunque le mosse dal contenuto dispositivo del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale n. 154 del 6.06.2025, pubblicato in pari data, afferente l’iscrizione al campionato nazionale di Serie D 2025/2026 e, segnatamente dalla sezione “B” (intitolata “adempimenti per tutte le società in organico al dipartimento interregionale nella stagione sportiva 2025/26”), ove si prevede espressamente che “Le società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 devono, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, depositare presso la Co.Vi.So.D., le dichiarazioni liberatorie (è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito del Dipartimento interregionale alla voce organizzazione/modulistica) e copia documento d’identità, attestante il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di calciatori e allenatori tesserati di quanto previsto dai contratti depositati”.

È dunque ivi sancita la necessarietà di una tempestiva produzione da parte delle Società sportive iscritte al campionato di riferimento (Serie D) della documentazione (dichiarazioni liberatorie) attestante i pagamenti eseguiti sino a tutto l’anno 2025 in favore dei propri tesserati. La ratio della disposizione è quella, evidentemente, di garantire, attraverso un regolare e tempestivo assolvimento delle obbligazioni corrispettive in favore dei tesserati e la sua comunicazione mediante l’apposita Piattaforma portale gestita dalla Lega Nazionale Dilettanti, la corretta e trasparente gestione economica delle medesime Società. All’uopo, viene, per l’appunto indicata, quale termine ultimo e perentorio della richiesta produzione, la data del 31.01.2026.

La definizione del termine come perentorio non lascia del resto adito a dubbi circa la sua inderogabilità, ravvisandosi in tale qualificazione del momento ultimo in cui effettuare l’adempimento, l’intendimento della fonte regolamentare (nel nostro caso il Comunicato) di fornire certezza all’attività richiesta, così da rendere inutile ogni tardiva esecuzione per via del conseguente effetto decadenziale prodottosi.

Non solo. Il Comunicato in parola, al fine di consentire nel più ampio modo possibile il rispetto di tale esigenza di raccolta documentale, precisa, sempre nella Sezione “B”, che “In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori (cd. documentazione equipollente)”. Dunque, per il caso di impossibile produzione delle liberatorie richieste, il Comunicato, anziché consentire una dilazione temporale rispetto al termine sopra indicato, si limita a disporre l’utilità allo scopo anche di documentazione equipollente, con ciò dimostrando ulteriormente la non derogabilità del termine assegnato, a prescindere dalla sua (pur assorbente) definizione in termini di perentorietà.    

Ebbene, dalla attività istruttoria svolta, è emerso quale dato pacifico che gli obblighi di cui al Comunicato n. 154 siano stati disattesi dalla Società deferita, non avendo la stessa depositato le dichiarazioni liberatorie richieste dalla normativa federale con riferimento al tecnico Signor Massimo Pedriali per le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2025 entro il termine all’uopo previsto, ossia entro il 31.01.2026.

Né per quanto sopra riferito, può valere, se non nei termini di cui infra relativamente alla sanzione applicabile, quale esimente della responsabilità disciplinare dei deferiti l’avvenuto deposito, oltre quel termine perentorio e precisamente in data 12.02.2026, della richiesta liberatoria, anche perché la Società deferita non ha addotto circostanze obiettive e insuperabili ad essa non imputabili che avrebbero in astratto potuto far valutare l’eventualità di una rimessione in termini, ma si è limitata a riferire, nella nota di trasmissione, che il mancato invio nei termini è dipeso da “un mero errore di scrittura e informatico da parte della segreteria”. Configurare tale elemento (a prescindere dalla sua reale portata) come idoneo a determinare una deroga del termine previsto dal Comunicato n. 154 equivarrebbe a privare lo stesso di quella valenza perentoria assicurata dall’espresso dettato dispositivo e così affermarne una natura soltanto ordinatoria in spregio all’intendimento regolatorio ed alla parità di trattamento nei confronti delle Società adempienti in modo tempestivo.

Tali pacifiche circostanze, così come accertate, configurano una chiara violazione delle norme contestate, cui consegue la disciplinare responsabilità dei deferiti per violazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, CGS, quanto al Sig. Emanuele Mancin ed all’art. 6, comma 1 CGS, quanto alla A.S.D. USD ADRIESE 1906, a titolo di responsabilità diretta.

Ciò nonostante, ai fini della individuazione in concreto della sanzione applicabile, occorre operare un distinguo, rilevando in tale ottica la successiva produzione da parte della Società, come detto, di apposita liberatoria pur in seguito allo spirare del termine. Sul tema è opportuno riportare, innanzitutto, la espressa previsione del Comunicato n. 154 il quale, all’ultimo capoverso del punto “B”, prevede che “L’inosservanza del suddetto termine del 31 gennaio 2026, con riferimento all’adempimento sopra  previsto costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’inibizione a carico del Presidente di mesi tre, l’ammenda di .5.000,00 a carico della Società e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati. La penalizzazione si sconterà nel Campionato di Serie D 2025/2026”.

Ebbene, se in ordine alla sanzionabilità per inibizione e ammenda del comportamento elusivo del termine del 31.01.2026 non si pone alcun dubbio, per l’addebito di penalizzazione (richiesto dalla Procura) è previsto dalla disposizione in esame un immediato e funzionale collegamento, non già e non tanto all’inosservanza formale di quel medesimo termine, bensì al mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai tesserati, in proporzione ai ratei (mensilità) maturati.

Vi è dunque, nella espressa indicazione disciplinare, l’intendimento di ancorare la più “dura” sanzione della penalizzazione soltanto all’accertato inadempimento degli obblighi retributivi incombenti sulle società, con ciò dovendosi ravvisare un principio di punibilità “sostanziale” slegato, questo sì, dal concreto assolvimento del termine di produzione delle liberatorie.

In tal senso, pare rilevante, nel caso che ci occupa, la produzione a pochi giorni dallo spirare del medesimo termine (il 12.02.2026) della richiesta liberatoria (datata 30.01.2026) da parte del tesserato Massimo Pedriali (allenatore), attestante, con indicazione certo presuntiva in ordine al fatto in essa contemplato, l’avvenuto percepimento del compenso previsto dal contratto depositato, per il periodo interessato (1.07.2025/31.12.2025). Tale valenza certificativa della liberatoria è, del resto, confermata dalla previsione del Comunicato 154 (punto “B”) che ad essa attribuisce piena idoneità a rappresentare l’assolvimento dell’obbligo retributivo delle società.

Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della penalizzazione alla Società deferita.

Corretta appare, invece, con riferimento alla riscontrata violazione, la richiesta della Procura di irrogazione delle sanzioni di: (i) 3 mesi di inibizione per il Sig. Emanuele Mancin, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. USD ADRIESE 1906, per non avere quest’ultima tempestivamente depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta, entro il termine perentorio del 31.01.2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31.12.2025 e segnatamente per le mensilità di settembre, ottobre e novembre del 2025, delle competenze spettanti al tecnico Signor Massimo Pedriali; (ii) 5.000,00 euro di ammenda, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 1 lett. g), a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, comma 1 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Emanuele Mancin, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società ASD USD Adriese 1906, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 6 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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