F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 247/TFN – SD del 14 Maggio 2026 (motivazioni) – Giovanni Di Mauro, Città Di Acireale 1946 SSD A RL – 224/TFNSD

Decisione/0247/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0224/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Gaetano Berretta - Componente

Ignazio Castellucci - Componente

Monica De Vergori - Componente (Relatore)

Nicola Ruggiero - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26846/309pf25-26/GC/PG/ep del 14 aprile 2026 e depositato il 15 aprile 2026, nei confronti del sig. Giovanni Di Mauro, nonché della società Città Di Acireale 1946 SSD A RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 26846/309pf25-26/GC/PG/ep del 14 aprile 2026 e depositato il 15 aprile 2026, nei confronti di:

1) Giovanni DI Mauro all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Città Di Acireale 1946 SSD A RL, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dall’art. 66, comma 2, delle N.O.I.F. per aver lo stesso, al termine della gara Città Di Acireale 1946 SSD A RL – ACR Messina Srl del 24.9.2025 valevole per il girone I del campionato di serie D, fatto ingresso nel recinto di gioco pur non essendo iscritto in distinta e colpito con un pugno alla nuca il sig. Giuseppe Savanarola, tecnico tesserato per la società ACR Messina Srl, provocandogli nell’immediatezza lievi conseguenze; nonché per aver lo stesso, nella zona antistante gli spogliatoi, proferito all’indirizzo del sig. Giuseppe Savanarola espressioni dal seguente tenore testuale: “ti taglio la testa, ti vengo a prendere a casa;

2) Città di Acireale 1946 SSDARL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Di Mauro.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i deferiti hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giorgio Ricciardi in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Filippo Pandolfi in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Giovanni Di Mauro, mesi 8 (otto) di inibizione;

- alla società Città di Acireale 1946 SSDARL, euro 1.333,33 (milletrecentotrentatre/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione,  nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Monica De Vergori                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 14 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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