F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 249/TFN – SD del 19 Maggio 2026 (motivazioni) – Ezzaouit Mohamed Amin – 204/TFNSD
Decisione/0249/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0204/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Claudio Croce - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza del 19 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24466/424pf25- 26/GC/PM/ep del 18 marzo 2026 e depositato il 19 marzo 2026, nei confronti del sig. Ezzaouit Mohamed Amin, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 24466/424pf25-26/GC/PM/ep del 18 marzo 2026 e depositato il 19 marzo 2026, nei confronti del sig. Ezzaouit Mohamed Amin, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Bolzano, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento agli artt. 5, commi 1 e 2, e 6.1, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere lo stesso in data 11.10.2025, in occasione della gara Oltrisarco Juventus Club - Neugries, valevole per il girone B del Campionato Under 17 Provinciali, da lui arbitrata, manifestato platealmente un comportamento d'ira incontrollata ed aver cercato a più riprese il contatto fisico con il sig. Domenico Adamo, dirigente tesserato per la società ASC Neugries, senza riuscirvi grazie all'intervento di altri tesserati; violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento agli artt. 5, commi 1 e 2, e 6.1 del vigente Codice Etico A.I.A., per avere lo stesso in data 15.11.2025, al termine della gara Virtus Bolzano - Voran Laives Leifers, valevole per il girone A del Campionato Under 17 Provinciali, da lui arbitrata, rivolto ad uno spettatore presente in tribuna, che gli urlava la frase "figlio di puttana vai negli spogliatoi che fai pena", la seguente espressione: "la mia è migliore della tua".
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il deferito hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta/e la/e proposta/e di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Enrico Liberati e Alfonso Oliva in rappresentanza della Procura Federale e Ezzaouit Fatima Zahra in rappresentanza del deferito, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Ezzaouit Mohamed Amin la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione. Dichiara la chiusura del procedimento.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Carlo Sica
Depositato in data 19 maggio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
