F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0213/CSA pubblicata del 19 Maggio 2026 –Calcio Lecco 1912 S.r.l. – calciatore Duca Edoardo

Decisione/0213/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0308/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone - Vice Presidente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0308/CSA/2025-2026, proposto dalla Calcio Lecco 1912 S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 107/DIV dell’11/05/2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; sentito l’Arbitro;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.05.2026 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La CALCIO LECCO 1912 SRL ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Calcio Lecco e Pianese del 10/05/2026, è stata comminata al calciatore Edoardo Duca la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara in quanto: “durante un azione di gioco, correndo verso l’avversario n. 13 della Pianese, in uno scontro corpo a corpo, lo colpiva volontariamente con la mano aperta al volto, frontalmente, facendolo cadere a terra e provocandogli dolore momentaneo, senza causargli ulteriori conseguenze oltre al soccorso del medico sociale. A seguito dell’espulsione abbandona il recinto di gioco senza ulteriori proteste”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione, la reclamante ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la reclamante ha sostenuto che il calciatore Edoardo Duca non ha tenuto una condotta violenta bensì una condotta antisportiva o gravemente antisportiva, per di più essendosi sempre contraddistinto nella sua carriera per aver tenuto comportamenti ossequiosi dei principi di lealtà e correttezza.

A dire della stessa il comportamento si sarebbe collocato integralmente all’interno della dinamica agonistica dell’azione di gioco, e non già in un contesto estraneo o successivo rispetto allo svolgimento della gara o di un’azione.

Né sarebbe stato caratterizzato da alcuna volontarietà e intenzionalità nel produrre danni da lesioni personali.

In particolare la ricorrente ha evidenziato quanto riportato nel referto del Direttore di gara, ovvero che la condotta addebitata al Duca si è svolta durante “uno scontro corpo a corpo” con l’avversario e che lo stesso colpiva l’avversario con la mano sul volto.

Inoltre la ricorrente ha affermato che nella fattispecie non sono ravvisabili i presupposti per poter qualificare la condotta del tesserato come violenta, non essendoci una volontà deliberatamente aggressiva né una intenzione di arrecare danno fisico all’avversario né una violenza sproporzionata al contesto di gioco, non essendo una azione avulsa dalla dinamica agonistica.

Ciò sarebbe confermato dal fatto che l’avversario non ha riportato conseguenze lesive.

Sentito l’Arbitro della gara il quale ha confermato che il calciatore Edoardo Duca mentre svolgeva una azione di attacco per la propria squadra si trovava dinanzi l’avversario che si poneva di fronte a lui in posizione di blocco. Egli ha altresì confermato che il Duca colpiva lo stesso con la mano aperta.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 15 maggio 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per i motivi che seguono.

La Corte rileva che si è trattato di un’azione di gioco in cui lo scontro tra giocatori è avvenuto in quanto l’avversario del Duca ha effettuato un blocco nei suoi confronti al quale lo stesso ha reagito colpendo l’avversario con la mano aperta sul volto.

Pertanto nella fattispecie non è ravvisabile una condotta violenta consistente in un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto di quanto riferito dal Direttore di gara nell’audizione, la condotta tenuta nella circostanza dal calciatore deve essere qualificata come condotta gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ex art. 39 C.G.S. con la squalifica di due giornate effettive di gara.

A tal riguardo la Corte richiama la decisione n. 0020 2025/2026 delle Sezioni Unite della C.S.A. nella quale si afferma che il Giudice Sportivo di Appello ha il potere di riqualificare in toto i fatti sottoposti al suo giudizio, ciò che consente di individuare ex novo la sanzione in concreto applicabile.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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