FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 518/AA del 15/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MORTAROTTI – FAZARI – FONTANA – MAINETTI – A.S.D. CHIAVENNESE US
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 544 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele MORTAROTTI, Daniele FAZARI, Alessio FONTANA, Rodolfo MAINETTI e della società A.S.D. CHIAVENNESE U.S., avente ad oggetto la seguente condotta:
Emanuele MORTAROTTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Chiavennese U.S.: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall’art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 - 2026, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C., raggiungibile all’indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, il nominativo del Responsabile Safeguarding, nonché l’adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l’invio delle autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della A.S.D. Chiavennese U.S.; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito ai sigg.ri Daniele Fazari, Alessio Fontana e Rodolfo Mainetti, all’epoca dei fatti dirigenti tesserati per la società dallo stesso rappresentata, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Chiavennese U.S. in occasione delle sedute di allenamento; tutto ciò nonostante i sig.ri Alessio Fontana e Rodolfo Mainetti fossero sprovvisti della necessaria abilitazione rilasciata dal settore Tecnico della F.I.G.C. ed il sig. Daniele Fazari avesse conseguito solo a decorrere dal mese di dicembre 2025 la Licenza D, dunque non abilitato ad assumere la conduzione tecnica di tale attività di base; c) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, comma 2 lett. e) ed i), del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’ 11.7.2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, manifestato un persistente disinteresse rispetto ai bisogni psicologici ed emotivi dei calciatori militanti nella categoria Pulcini della squadra della società dallo stesso rappresentata, consentendo e/o comunque non impedendo che nel corso delle sedute di allenamento condotte dai dirigenti sig.ri Daniele Fazari, Alessio Fontana e Rodolfo Mainetti i giovani atleti fossero suddivisi in due gruppi tra loro distinti in base a criteri fondati esclusivamente sulle loro abilità atletiche (“i più bravi ed i meno bravi”); in tal modo ponendo in essere un comportamento contrario ai principi formativi che contraddistinguono l’attività di base finalizzata al gioco ed alla crescita psico motoria di tutti i bambini, senza alcuna connotazione discriminatoria di natura selettiva;
Daniele FAZARI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Chiavennese U.S.: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in occasione delle sedute di allenamento della squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Chiavennese U.S.; tanto sebbene lo stesso avesse conseguito solo a decorrere dal mese di dicembre 2025 Licenza D, e dunque fosse sprovvisto della necessaria abilitazione a svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore nell’ambito di tale categoria di base; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, comma 2 lett. e) i), del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’11.7.2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, manifestato un persistente disinteresse rispetto ai bisogni psicologici ed emotivi dei calciatori militanti nella categoria Pulcini della squadra della società A.S.D. Chiavennese U.S.; tanto è accaduto per avere lo stesso, in occasione delle sedute di allenamento, suddiviso tali giovani atleti in due gruppi tra loro distinti in base a criteri fondati esclusivamente sulle loro abilità atletiche (“i più bravi ed i meno bravi”); in tal modo ponendo in essere un comportamento contrario ai principi formativi che contraddistinguono l’attività di base, finalizzata al gioco ed alla crescita psico motoria di tutti i bambini, senza alcuna connotazione discriminatoria di natura selettiva;
Alessio FONTANA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Chiavennese U.S.: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in occasione delle sedute di allenamento della squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Chiavennese U.S.; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, comma 2 lett. e) i), del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’11.7.2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, manifestato un persistente disinteresse rispetto ai bisogni psicologici ed emotivi dei calciatori militanti nella categoria Pulcini della squadra della società A.S.D. Chiavennese U.S.; tanto è accaduto per avere lo stesso, in occasione delle sedute di allenamento, suddiviso tali giovani atleti in due gruppi tra loro distinti in base a criteri fondati esclusivamente sulle loro abilità atletiche (“i più bravi ed i meno bravi”); in tal modo ponendo in essere un comportamento contrario ai principi formativi che contraddistinguono l’attività di base, finalizzata al gioco ed alla crescita psico motoria di tutti i bambini senza alcuna connotazione discriminatoria di natura selettiva;
Rodolfo MAINETTI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Chiavennese U.S.: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in occasione delle sedute di allenamento della squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Chiavennese U.S.; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, comma 2 lett. e) i), del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’11.7.2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, manifestato un persistente disinteresse rispetto ai bisogni psicologici ed emotivi dei calciatori militanti nella categoria Pulcini della squadra della società A.S.D. Chiavennese U.S.; tanto è accaduto per avere lo stesso, in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, suddiviso tali giovani atleti in due gruppi tra loro distinti in base a criteri fondati esclusivamente sulle loro abilità atletiche (“i più bravi ed i meno bravi”); in tal modo ponendo in essere un comportamento contrario ai principi formativi che contraddistinguono l’attività di base, finalizzata al gioco ed alla crescita psico motoria di tutti i bambini senza alcuna connotazione discriminatoria di natura selettiva;
A.S.D. CHIAVENNESE U.S., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Emanuele Mortarotti, Daniele Fazari, Alessio Fontana e Rodolfo Mainetti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Emanuele MORTAROTTI,
- Sig. Daniele FAZARI,
- Sig. Alessio FONTANA,
- Sig. Rodolfo MAINETTI,
- Società A.S.D. CHIAVENNESE U.S., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele Mortarotti;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele MORTAROTTI, × 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele FAZARI,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessio FONTANA,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rodolfo MAINETTI,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CHIAVENNESE U.S.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
