FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 521/AA del 18/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FURLAN – A.S.D

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 471 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Claudio FURLAN, e della società A.S.D. CITTA' DI CAORLE LA SALUTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Claudio FURLAN, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Città di Caorle La Salute all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 34, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 9.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 10.7.2024 della stagione sportiva 2024 - 2025, per avere lo stesso consentito ad alcuni calciatori tesserati per la società A.S.D. Caorle di partecipare nella giornata del 7 giugno 2025 a due gare finali di tornei distinti, e precisamente alla finale del torneo “7° Torneo di Calcio Giovanile in Notturna Città di Musile di Piave 2025” ed alla finale del torneo “13° Memorial Alberto Viotto”;

A.S.D. CITTA' DI CAORLE LA SALUTE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Claudio FURLAN all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Claudio FURLAN,

- Società A.S.D. CITTA' DI CAORLE LA SALUTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Flavio FAVERO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio FURLAN,

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI CAORLE LA SALUTE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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