F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0218/CSA pubblicata del 27 Maggio 2026 – Calcio Foggia 1920 s.r.l.

Decisione/0218/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0295/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone - Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 295/CSA/2025-2026, proposto dalla società Calcio Foggia 1920 s.r.l. in data 30.04.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 92/DIV del 20.04.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.05.2026, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 92/DIV del 20.04.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Monopoli/Foggia del 19.04.2026.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato alla società reclamante la sanzione della disputa di 4 gare casalinghe di Campionato e/o Coppa Italia a porte chiuse con un’ammenda di 10.000,00.

Il Giudice sportivo ha così motivato il provvedimento: “Il Giudice Sportivo, rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue: A) i sostenitori della Società Foggia, posizionati nel Settore Ospiti, hanno lanciato: 1. prima dell’inizio della gara, prima che le squadre facessero il loro ingresso sul terreno di gioco, tre petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco, che venivano prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, senza danni materiali ma provocando il ritardo dell’inizio della gara; 2. durante la gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. al 95° minuto della gara, tre petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco; un petardo nel recinto di gioco, provocava un danno ad un pannello pubblicitario LED posto in adiacenza del Settore Ospiti, causando la bruciatura per effetto della combustione del petardo stesso; 4. al 95° minuto della gara, una lattina di birra da 33 cl parzialmente piena e un involucro in plastica di un petardo, senza arrecare danno a persone e/o cose; B) al 95° minuto della gara, un gruppo di circa venti sostenitori sfondava la porta che separa il Settore Ospiti dal recinto di gioco. Tre dei sostenitori che avevano sfondato la porta (due dei quali con il volto coperto da sciarpe ed uno con il volto coperto) accedevano al terreno di gioco dopo aver scavalcato i pannelli pubblicitari posti tra il recinto ed il terreno stesso. Uno dei sostenitori, con il volto travisato, dopo aver percorso alcuni metri sul terreno di gioco, faceva ritorno all’interno del Settore Ospiti. Un secondo sostenitore, anch’egli con il volto coperto, dopo aver percorso circa trenta metri sul terreno di gioco, veniva fermato dalle Forze dell’Ordine prontamente intervenute. Un terzo sostenitore, a volto scoperto, attraversava trasversalmente, correndo, il terreno di gioco fino a raggiungere il sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, situato sul lato opposto rispetto al Settore Ospiti e posto tra le due panchine all’esterno del centro del campo. Giunto dinanzi al sottopassaggio, sferrava un colpo di forte intensità allo Steward ivi presente, il quale nel frattempo aveva aperto il cancello scorrevole in alluminio a pavimento per consentire ai calciatori delle due squadre ed ai componenti della squadra Arbitrale di rientrare negli spogliatoi. Subito dopo il gesto compiuto ai danni dello Steward, il sostenitore veniva fermato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti e identificato unitamente ad altro sostenitore fermato ed autore dell’invasione. Lo Steward, dopo il predetto episodio, continuava a svolgere regolarmente le proprie mansioni sino al termine dell’incontro. Tali condotte costringevano l’Arbitro a sospendere la gara complessivamente per 11 minuti e 30 secondi; dopo che la situazione nel Settore Ospiti era tornata sotto controllo a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine, le squadre ed i componenti della squadra Arbitrale facevano ritorno sul terreno di gioco. Trascorso un ulteriore minuto e 30 secondi, il Responsabile dell’Ordine pubblico autorizzava la ripresa della gara, anche in considerazione del fatto che, a protezione della porta sfondata, era stato disposto un cordone di agenti della Polizia di Stato; C) i sostenitori del Foggia hanno altresì danneggiato alcuni seggiolini posti nel Settore loro riservato; D) al 95° minuto della gara, circa l’80% dei 338 presenti nel Settore Ospiti intonava un coro gravemente minaccioso nei confronti dei giocatori della propria squadra, ripetuto per tre volte. Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, il ritardato inizio della gara e la sospensione della gara per undici minuti e 30 secondi da parte dell’Arbitro. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, della squadra Arbitrale e degli addetti ai servizi (uno dei quali è stato proditoriamente colpito da uno degli invasori) e hanno provocato danni all’impianto sportivo. Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 3 dell'art. 26 cit., impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l'obbligo a carico della Società FOGGIA di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all'irrogazione di un'ammenda. La congrua graduazione della sanzione, commisurata alla gravità dei fatti scrutinati, appare quella di seguito indicata che tiene conto anche della circostanza che le condotte in esame sono state perpetrate mentre il gioco era in corso di svolgimento e che in conseguenze delle stesse i tesserati e la squadra Arbitrale hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco per il timore di evitare pericoli. Timore rivelatosi anche in concreto del tutto fondato in quanto uno degli invasori ha colpito con un colpo uno Steward presente sul campo. Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di QUATTRO gare casalinghe di Campionato e/o di Coppa Italia alle quali parteciperà la società Foggia A PORTE CHIUSE e di EURO 10.000,00 di ammenda. Dispone che la sanzione della disputa delle quattro gare casalinghe ufficiali a porte chiuse sopra irrogata sia scontata in occasione della gara casalinga del Campionato immediatamente successiva alla pubblicazione del presente Comunicato e, per il rimanente, in occasione di tutte le altre gare ufficiali casalinghe delle due manifestazioni sopra indicate ivi compresa l’eventuale fase di Play Off e Play Out cui parteciperà la Società sanzionata.”.

La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo ritenendolo eccessivamente afflittivo e gravoso anche in considerazione del fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle circostanze esimenti ed attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e c) del C.G.S. e dei principi di gradualità e ragionevolezza della sanzione, ex artt. 13, comma 2, e 12, comma 1, C.G.S., nonché della valutazione delle circostanze ex art. 16, comma 1, C.G.S., alla luce della documentazione versata in atti (Richiesta Forza Pubblica e Scrittura di appalto di servizi tra Calcio Foggia 1920 s.r.l. e Key Solution Group s.r.l.).

La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto:

“IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente reclamo e per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, ridurre al presofferto la sanzione della disputa delle gare a porte chiuse ed annullare la sanzione dell’ammenda di 10.000,00;

IN VIA SUBORDINATA: in riforma della gravata squalifica, rideterminare la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse a 2 gare porte chiuse, con annullamento dell’ammenda di 10.000,00;

SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: ridurre la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse al presofferto e disporre la chiusura della Curva per 3 gare effettive, con annullamento dell’ammenda di 10.000,00;

SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: annullare la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse, consentendo l’ingresso solo agli abbonati;

SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: rideterminare la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse a 2 giornate a porte chiuse, con riduzione dell’ammenda ad 5.000,00;

SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: rideterminare la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse a 2 gare a porte chiuse, commutando le ulteriori 2 in chiusura della sola Curva; SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: ridurre la gravata sanzione a 3 gare a porte chiuse con annullamento dell’ammenda di 10.000,00, o rideterminazione della stessa nella diversa maggiore o minore misura ritenuta equa e di giustizia;

SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: ridurre in maniera decisamente congrua la gravata decisione nella misura ritenuta equa e di giustizia.”

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 maggio 2026, sono comparsi l’Avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Filippo Pandolfi per la società Calcio Foggia 1920 s.r.l., i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte sportiva d’appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

I fatti indicati nei referti di gara dall’Arbitro, dai collaboratori della Procura federale e dal Commissario di campo, non contestati, evidenziano comportamenti di notevole gravità posti in essere dai sostenitori della società Calcio Foggia 1920 s.r.l., che occupavano il settore dello stadio a loro riservato.

Prima dell’inizio della gara i sostenitori della società reclamante, lanciavano sul terreno di gioco tre petardi e tre fumogeni. Nel corso della gara, gli stessi sostenitori, lanciavano quattro petardi, quattro fumogeni ed altri oggetti verso il terreno di gioco ed il recinto di gioco.

Al 95° minuto della gara, un gruppo di circa venti sostenitori della società Calcio Foggia 1920 s.r.l. sfondava la porta che separa il Settore Ospiti dal recinto di gioco. Tre di loro (due dei quali col volto coperto), accedevano al terreno di gioco. Uno di questi, dopo aver percorso alcuni metri, faceva ritorno nel Settore Ospiti. Un secondo sostenitore veniva fermato dalle Forze dell’Ordine. Un terzo sostenitore attraversava trasversalmente, correndo, il terreno di gioco fino a raggiungere il sottopassaggio che conduce agli spogliatoi. Giunto dinanzi al sottopassaggio, sferrava uno schiaffo di forte intensità ad uno Steward. Subito dopo il gesto compiuto ai danni dello Steward, questo veniva prontamente fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Tali comportamenti dei tifosi foggiani inducevano l’Arbitro a sospendere la gara per 11 minuti e 30 secondi.

Inoltre, i sostenitori del Calcio Foggia 1920 s.r.l. danneggiavano alcuni seggiolini posti nel Settore loro riservatosi ed intonavano, per tre volte, un coro gravemente minaccioso nei confronti dei giocatori della propria squadra, “vi uccidiamo, a Foggia non venite”.

Come correttamente evidenziato dal Giudice sportivo, i gravi comportamenti dei tifosi della società Calcio Foggia 1920 s.r.l. costituiscono violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S.

La Corte ritiene che nel caso in esame la società reclamante non abbia dimostrato la sussistenza delle invocate circostanze esimenti ed attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, C.G.S., avendo solo provato di aver fatto richiesta di intervento della Forza Pubblica, che non costituisce una forma di cooperazione con le Autorità, ma un preciso dovere a carico delle società.

La prodotta scrittura privata di appalto di servizi di sicurezza e stewarding risulta priva di sottoscrizione da parte della società appaltatrice, così come le allegate ricevute di comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei nominativi dei lavoratori, risultano incomplete e non vi è prova del loro invio.

Oltretutto la presenza di personale steward nel settore occupato dai sostenitori della squadra del Calcio Foggia non è stata rilevata, né dalle Forze dell’Ordine, né dagli organi federali ivi presenti ed i fatti accaduti ne sono la conferma.

Il Collegio, ferma restando la indiscutibile gravità dei fatti per cui è causa, ritiene debba essere tenuto conto che la gara in questione si svolgeva in campo avverso e, pertanto, di difficile gestione e/o controllo da parte della società Calcio Foggia 1920 s.r.l. in quanto, di fatto, i poteri di intervento sulla tifoseria erano alquanto limitati, reputando conseguentemente equo ridurre le sanzioni inflitte dal Giudice sportivo come segue: obbligo di disputare 3 gare casalinghe di Campionato e/o Coppa Italia a porte chiuse e ammenda di 5.000,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nell'obbligo di disputa di 3 gare casalinghe di Campionato e/o di Coppa Italia a porte chiuse e ammenda di 5.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                                 Patrizio Leonzappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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