F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 260/TFN – SD del 29 Maggio 2026 (motivazioni) – Enrico Scoccimarro – 235/TFNSD

 

Decisione/0260/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0235/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Clarizia - Componente

Gaia Golia - Componente

Edoardo Ales - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 maggio 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27570/395pf25-26/GC/PM/ep, depositato il 22 aprile 2026, nei confronti del sig. Enrico Scoccimarro, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 21 aprile 2026, ha deferito a questo Tribunale il sig. Enrico Scoccimarro, arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Torino, al quale ha contestato la sussistenza dei seguenti capi di incolpazione.

Violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 4, lettera D), del Regolamento AIA, per avere, in mancanza della prescritta autorizzazione del Presidente dell’AIA, rilasciato plurime dichiarazioni pubbliche tramite l’account denominato “L’arbitrista”, allo stesso riconducibile, presente sui social network Instagram (https://www.instagram.com/arbitrista_/) e TikTok (https://www.tiktok.com/@larbitrista), nonché mediante pubblicazione sulla piattaforma Youtube (https://www.youtube.com/@arbitrista), commentando episodi occorsi in diverse gare del campionato di serie A ed esprimendo valutazioni sul comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA, segnatamente nei seguenti collegamenti:

- https://www.youtube.com/watch?v=Ib36Cz9G5O0, dal titolo “Serie A, tutti gli episodi arbitrali della 24esima giornata: cosa dice il regolamento? L'analisi”, pubblicato l’11 febbraio 2025, data ultima consultazione 2 marzo 2026;

- https://www.youtube.com/watch?v=wrFrtEQ9gRI, dal titolo “Inchiesta arbitri delle Iene, cosa è vero e cosa è falso?”, pubblicato il 27 marzo 2024, data ultima consultazione 2 marzo 2026; nonché per ave utilizzato, sempre senza autorizzazione, materiale sportivo con logo ufficiale dell’AIA https://www.youtube.com/watch?v=d6FAZDzA6_o, dal titolo “I falli di mano: cosa dice il regolamento. Facciamo chiarezza”, pubblicato il 26 aprile 2024, data ultima consultazione 2 marzo 2026;

- https://www.youtube.com/watch?v=y9Qm9t-gXTs, dal titolo “I casi controversi dell'ultima giornata di campionato analizzati col regolamento alla mano”, pubblicato l’8 gennaio 2024, data ultima consultazione 2 marzo 2026;

- per aver realizzato interviste al di fuori degli stadi italiani nei confronti di tifosi, qualificandosi come arbitro federale e chiedendo le opinioni del pubblico sulla direzione di gara di altri tesserati AIA https://www.youtube.com/watch? v=M0vtsu1CXn0, dal titolo Cosa pensano di arbitri e Var i tifosi della Juventus? L'arbitrista on tour all'Allianz Stadium”, pubblicato il 25 maggio 2025, data ultima consultazione 2 marzo 2026;

- https://www.youtube.com/watch?v=zuRIQGYK0vc, dal titolo “Cosa pensano di arbitri e Var i tifosi del Torino? Percezioni e proposte”, pubblicato il 29 marzo 2025, data ultima consultazione 2 marzo 2026;

- https://www.youtube.com/watch?v=SZ2D4C737pI, dal titolo “Cosa pensano di arbitri e Var i tifosi del Verona? L'arbitrista on tour al Bentegodi. Il Vlog”, pubblicato il 5 marzo 2025, data ultima consultazione 2 marzo 2026.

 Il deferimento aveva tratto le mosse da una nota del presidente del Comitato Regionale Arbitri del Piemonte – Valle d’Aosta, sig. Paolo Calcagno, pervenuta alla Procura Federale a mezzo pec del 15 ottobre 2025, con la quale si evidenziava un’attività giornalistica svolta dall’arbitro effettivo Enrico Scoccimarro, che era risultata priva della prescritta autorizzazione del Presidente AIA.

Con tale nota si precisava che lo Scoccimarro era stato sentito telefonicamente e che aveva dichiarato al proprio interlocutore, nella persona del suddetto presidente, di non aver effettuato alcuna comunicazione in quanto giornalista e comunque certo di non aver violato alcuna norma.

Già in precedenza, altra nota della sezione arbitri di appartenenza del deferito, firmata dal presidente sig. Walter Virgilio, aveva messo in risalto l’esistenza di un link riferito ad un video apparso sul canale YouTube dal titolo “Inchiesta arbitri delle Iene, cosa è vero e cosa è falso?”, in cui appariva l’arbitro Scoccimarro che commentava il video e che esprimeva anche giudizi non veritieri e comunque lesivi dell’immagine dell’AIA. Da altre fonti si era appreso che lo Scoccimarro, indossando abbigliamenti sportivi riconducibili ai diversi comitati regionali arbitri, ai quali era stato associato, sul suo profilo social si cimentava a commentare gli episodi arbitrali che si erano verificati in gare di campionato ed a intervistare i tifosi all’uscita dallo stadio.

Anche in questa circostanza era stato chiesto allo Scoccimarro per via telefonica se aveva avuto l’autorizzazione AIA per svolgere la descritta attività, che era nel contempo di commentatore ed anche di divulgatore del regolamento di giuoco, ma la risposta era stata negativa in quanto come giornalista affermava di essere libero di commentare episodi, soprattutto se il commento avveniva attraverso la spiegazione del regolamento.

La fase predibattimentale

Lo Scoccimarro, notificato da parte della Procura Federale della comunicazione di conclusione delle indagini, eseguita in data 12 marzo 2026 presso il domicilio eletto dall’incolpato presso lo studio dell’avv. Vittorio Di Candido, come da procura alle liti in atti, faceva pervenire alla Procura Federale la memoria datata 25 marzo 2026, redatta ai sensi dell’art. 125 CGS e da lui stesso firmata, con la quale chiedeva l’archiviazione del procedimento per infondatezza dei fatti contestati, previa valutazione della irrilevanza disciplinare dell’attività definita di natura divulgativa, da lui svolta, avente finalità sociale, comunque caratterizzata da comprovata buona fede.

L’incolpato, più in particolare, deduceva di esercitare l’attività di giornalista professionista e che l’altra attività di arbitro effettivo AIA era meramente sportiva e che era finalizzata a consentirgli di acquisire conoscenze tecniche ed una particolare sensibilità della materia, che egli aveva impiegato nello sviluppo di un progetto comunicativo professionale. Procedeva ad una minuziosa descrizione di quanto contenuto in ciò che egli aveva pubblicato e che, a suo avviso, era privo di giudizi sull’operato dei colleghi arbitri e di valutazioni tecniche o disciplinari; deduceva infine di aver utilizzato episodi di pubblico dominio unicamente come elemento didattico per spiegare le norme.

Deduceva, altresì, che nel corso del tempo aveva mantenuto un atteggiamento costantemente collaborativo con i suoi superiori, interloquendo con il presidente di sezione e con il presidente di comitato; a quest’ultimo aveva manifestato l’intenzione di richiedere l’autorizzazione formale per l’espletamento dell’attività di cui trattasi e che aveva al riguardo inoltrato una pec formale per richiedere detta autorizzazione, ma che non aveva mai ricevuto risposta.

Il dibattimento

All’udienza dibattimentale del 21 maggio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale gli avv.ti Giorgio Ricciardi ed Alfonso Oliva e per il sig. Enrico Scoccimarro l’avv. Vittorio Di Candido, nonché lo stesso Scoccimarro.

Prima dell’apertura dell’udienza, la Procura Federale ed il sig. Enrico Scoccimarro hanno fatto pervenire a questo Tribunale proposta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 127 commi 1 e 2 CGS, recante la sanzione finale a carico del deferito di mesi 2 (due) di sospensione sulla sanzione base di mesi 3 (tre) di sospensione, diminuita di 1/3.

Questo Tribunale, sospesa l’udienza per l’esame della proposta, dopo attenta valutazione, non ha ritenuto congrua la sanzione proposta e, respinto il patteggiamento, ha invitato le parti alla discussione.

Gli avv.ti Ricciardi ed Oliva, riportatisi al deferimento, ne hanno chiesto l’accoglimento e l’irrogazione della sanzione della sospensione di mesi 8 (otto).

Per il deferito, l’avv. Di Candido ha contestato il diniego della proposta, rivendicandone la fondatezza e la congruità della sanzione patteggiata; nel merito, ha sostanzialmente riproposto le tesi difensive esplicitate dal deferito nella memoria difensiva sopra descritta; ha dichiarato che il proprio assistito nello scorso mese di gennaio aveva inoltrato alla presidenza AIA formale richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività  contestatagli, pur trattandosi di attività prettamente giornalistica, rientrante nella sfera professionale dello Scoccimarro e, quindi, non necessitante di autorizzazione.

È altresì intervenuto lo stesso Scoccimarro, confermando le proprie ragioni ed insistendo per il rigetto del deferimento.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Il Tribunale osserva quanto segue.

L’art. 42 del Regolamento AIA alla lettera D) del comma 4 prevede espressamente che agli arbitri “è fatto divieto di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma anche a mezzo di siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC”.

La lettera E) di detto comma prevede altresì che agli arbitri è fatto divieto “di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto ed associativo dell’AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o nickname atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma”.

La norma testé richiamata, al pari dell’intero Regolamento AIA, ha natura endofederale ed è vincolante per tutti gli associati AIA in quanto finalizzata a valorizzare il rapporto associativo nell’ambito dell’ordinamento sportivo federale.

L’arbitro che non rispetta il Regolamento e si pone in contrasto con le sue prescrizioni incorre in ipotesi di responsabilità disciplinare, che è suscettibile di essere sanzionata a seconda della sua gravità.

Applicando siffatta normativa al caso in esame, appare accertato che l’arbitro Enrico Scoccimarro ha svolto l’attività descritta nel deferimento, ed ammessa dallo stesso Scoccimarro come effettivamente esercitata, senza aver ottenuto l’autorizzazione della Presidenza AIA.

Lo Scoccimarro, invero, escusso dalla Procura Federale (audizione del 16 gennaio 2026), ha ribadito che, essendo giornalista professionista, l’attività che gli veniva contestata costituiva espressione della sua professione e che, in quanto tale, non necessitava di alcuna autorizzazione; tale autorizzazione, tuttavia, era stata da lui richiesta, ma era rimasta priva di risposta.

Il sig. Paolo Calcagno, associato AIA e Presidente CRA Piemonte – Valle d’Aosta (audizione del 6 dicembre 2025), ha dichiarato che lo Scoccimarro aveva rilasciato commenti di natura arbitrale su vari social senza che avesse mai chiesto l’autorizzazione al riguardo, che sarebbe stata tanto più opportuna per il fatto che lo Scoccimarro si qualificava nei video come arbitro e che in molti casi aveva indossato le varie tenute sportive riconducibili all’associazione arbitri.

Balza all’attenzione di questo giudicante che lo Scoccimarro si è voluto addentrare nel merito dei contenuti della sua attività, omettendo di considerare che il capo d’incolpazione del deferimento si è incentrato non sul merito dell’attività del deferito, bensì sulla mancanza dell’autorizzazione della Presidenza AIA e, quindi, sulla violazione dell’art. 42 commi 1, 2 e 4 del Regolamento AIA.

I contenuti dell’attività dello Scoccimarro, pur descritti nel corpo del deferimento, ne costituiscono un aspetto secondario, che rimane assorbito dalla mancanza del provvedimento autorizzativo; ciò a dire che, se anche l’attività svolta dallo Scoccimarro fosse entrata nel merito della incolpazione, non sarebbe stato necessario scrutinarla, essendo risultata determinante, ai fini del decidere, la ragione più liquida, costituita per l’appunto dall’assenza dell’autorizzazione del Presidente AIA.

Per completezza, si deve osservare che da parte del deferito è stato dichiarato, ma non provato, il titolo di appartenenza all’Ordine dei giornalisti; del pari non è stata provata, ma solo dichiarata, la circostanza dell’inoltro della richiesta di autorizzazione alla Presidenza AIA, ribadita in udienza dal difensore, che si assume essere stata trasmessa nel mese di gennaio 2026 ma, a ben vedere, soli in un momento successivo, ad attività già espletata.

In questo preciso ed accertato contesto, in parziale adesione alla richiesta di mesi 8 (otto) di sospensione formulata in udienza dalla Procura federale, tenuto comunque conto del numero degli episodi contestati, risalenti al periodo dall’8.1.2024 al 25.5.2025, sanzione congrua rispondente ai principi di effettività e afflittività (art. 44, comma 5, CGS) è quella di mesi 6 (sei) di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Enrico Scoccimarro la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                      Amedeo Citarella

 

Depositato in data 29 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it