F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0140/CFA pubblicata il 4 Giugno 2026 (motivazioni) – società A.S.D. Atletico Monteporzio / società A.S.D. Roma City F.C.

Decisione/0140/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0162/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Domenico Luca Scordino – Presidente

Alfredo Vitale – Componente

Antonella Trentini - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0162/CFA/2025-2026 proposto dalla società A.S.D. Atletico Monteporzio (matr. FIGC 937693), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cristofano, contro A.S.D. Roma City F.C. (matr. FIGC 922700), in persona del legale rappresentante pro tempore, per la riforma della decisione n. 1651/TFNSVE-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, pronunciata all'udienza del 24 aprile 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 25 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, la Cons. Antonella Trentini; è presente l’avv. Stefano Cristofano, per la reclamante A.S.D. Atletico Monteporzio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso datato 26 febbraio 2026 e depositato in data 27 febbraio 2026 sul Portale del Processo Sportivo Telematico (PST),A.S.D. Roma City FC adiva il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche chiedendo la condanna di A.S.D. Atletico Monteporzio al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF, quantificato in euro 270,00, in relazione al calciatore Daguanno Nicolò, tesserato dalla ricorrente nelle stagioni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e successivamente tesserato dalla resistente con vincolo biennale giovane dilettante nella stagione 2023/2024.

2. La notificazione del ricorso alla resistente A.S.D. Atletico Monteporzio risulta avvenuta in data 27 febbraio 2026, come da ricevuta di consegna PEC versata in atti dalla stessa ricorrente A.S.D. Roma City FC.

3. Con provvedimento del 31 marzo 2026, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava l'udienza per il giorno 24 aprile 2026, in modalità videoconferenza.

4. Soltanto in data 17 aprile 2026 alle ore 17:46, vale a dire circa sette settimane dopo la notificazione del ricorso, A.S.D. Atletico Monteporzio depositava tramite PST una memoria difensiva con relativi allegati, nella quale formulava eccezioni preliminari e contestazioni di merito e chiedeva di essere sentita all'udienza mediante collegamento da remoto.

5. In data 23 aprile 2026, A.S.D. Atletico Monteporzio inoltrava alla PEC della Sezione Vertenze Economiche una comunicazione con la quale sollecitava la trasmissione del link per la partecipazione all'udienza in videoconferenza del giorno successivo.

6. All'udienza del 24 aprile 2026, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche pronunciava la decisione n. 1651/TFNSVE-2025-2026, accogliendo il ricorso di A.S.D. Roma City FC e condannando la resistente al pagamento di euro 270,00.

7. Con atto depositato in data 29 aprile 2026, A.S.D. Atletico Monteporzio ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte Federale d'Appello, articolando motivi di gravame per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, travisamento del fatto processuale, difetto di motivazione e, in via subordinata, riproponendo le contestazioni di merito.

8. La società resistente A.S.D. Roma City FC, ritualmente notiziata, non si è costituita nei termini ordinamentali.

9. All'udienza del 25 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, la Corte ha ascoltato la parte presente e trattenuto la causa in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va respinto per le ragioni che si va ad esporre.

1. Il quadro normativo è perimetrato dall’art. 91 CGS FIGC, che, al comma 5, dispone: « La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 53», al successivo comma 6, dispone: «Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni».

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che «il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio».

Il sistema è chiaro e lineare: la resistente ha l'onere di costituirsi tempestivamente, entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione del ricorso, depositando le proprie controdeduzioni; ed è esclusivamente in tale atto che può formulare la richiesta di essere sentita in udienza. La scansione temporale risponde all'esigenza di celerità e concentrazione che connota il processo sportivo, in coerenza con i principi di ragionevole durata e di ordinato svolgimento dell'attività federale sanciti dall'art. 44 CGS.

Tale principio assume nell’ordinamento sportivo un valore ancora più pregnante rispetto all’ordinamento generale e tale da connotare tutto il sistema (per una recente applicazione si veda CFA, SS.UU. n. 50/2019-2020), tanto che sul punto il vigente Codice di Giustizia Sportiva ha innovato rispetto al passato, introducendo il principio della perentorietà di tutti i termini ivi previsti, ad eccezione di quanto diversamente ed esplicitamente disciplinato dal Codice stesso, in tal modo capovolgendo il principio previsto in precedenza (ex multis: CFA, Sez. IV, n. 140/2016-2017; Collegio di garanzia dello Sport n. 25/2017). Ciò trova senso nella necessità di garantire certezza e celerità al processo in armonia con i principi generali della giustizia sportiva che prevedono la massima restrizione dei tempi di risoluzione delle controversie in ragione dell'incalzare delle competizioni (CFA, SS.UU. n. 30/2019-2020).

Al riguardo la Corte federale d’appello, di recente, ha avuto modo di osservare che:

- il vigente Codice ha operato, all’articolo 44, una precisa scelta nel senso della generalizzata attribuzione della natura perentoria a “tutti i termini stabiliti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”;

- si tratta di una previsione, quella del CGS, di speciale importanza, tesa a sensibilizzare tutti gli attori del processo sportivo nella direzione della celerità del giudizio, per raggiungere l’obiettivo della effettività della tutela. Una giustizia che non sia anche tempestiva rischia infatti di rivelarsi, in determinate situazioni, irrimediabilmente vana (cfr.. M. Torsello, La Corte Federale d’appello della Federazione Italiana giuoco calcio, in https://www.giustizia-amministrativa.it).

2. Dagli atti del procedimento di primo grado risulta, in termini documentali e non controvertibili, che:

a) il ricorso di A.S.D. Roma City FC è stato notificato alla resistente in primo grado A.S.D. Atletico Monteporzio in data 27 febbraio 2026;

b) il termine di sette giorni per il deposito delle controdeduzioni, previsto dall'art. 91, comma 5, CGS, è spirato nei primi giorni del mese di marzo 2026 (e precisamente venerdì 6 marzo 2026);

c) la memoria difensiva di A.S.D. Atletico Monteporzio è stata depositata soltanto in data 17 aprile 2026, con un ritardo di circa sette settimane (precisamente di 42 giorni) rispetto al termine perentorio di legge.

La costituzione della resistente in primo grado è, pertanto, avvenuta abbondantemente oltre il termine stabilito dall'art. 91, comma 5, CGS. Trattandosi di termine perentorio, in conformità al principio generale sancito dall'art. 44, comma 6, CGS, secondo cui «tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori» per finalità di celerità del processo sportivo, il deposito tardivo priva di efficacia processuale l'atto di costituzione, le difese ivi contenute e i documenti tardivamente prodotti.

A ciò consegue che anche la richiesta di essere sentita in udienza, formulata nella medesima memoria del 17 aprile 2026, è irrimediabilmente tardiva. L'art. 91, comma 6, CGS esige infatti che tale richiesta sia contenuta nelle controdeduzioni tempestivamente depositate, e tale previsione ha carattere perentorio oltre che sistematico: la richiesta di audizione si inserisce nell'atto di costituzione della resistente e ne segue la sorte processuale.

3. L'accertata tardività della costituzione della A.S.D. Atletico Monteporzio in primo grado in quanto preliminare e assorbente, priva di fondamento tutti i motivi di reclamo.

3.1. E così in merito alla pretesa violazione del contraddittorio per mancata trasmissione del link. La reclamante lamenta di non aver ricevuto il link per la partecipazione all'udienza in videoconferenza del 24 aprile 2026, deducendone la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il motivo è infondato.

La richiesta di audizione è stata formulata in un atto (la memoria difensiva del 17 aprile 2026) che, giuste le superiori argomentazioni, è stato depositato oltre il termine perentorio di cui all'art. 91, comma 5, CGS. In quanto tale, essa è processualmente inefficace e non poteva fondare alcun obbligo per il Collegio di primo grado.

Il Tribunale Federale Nazionale non aveva, pertanto, il dovere di trasmettere il link di collegamento alla reclamante, non essendovi una richiesta di audizione ritualmente e tempestivamente formulata. La mancata trasmissione del link non integra dunque alcuna violazione del contraddittorio, ma costituisce la naturale conseguenza della tardività della costituzione della resistente ASD Atletico Monteporzio, alla quale soltanto è imputabile la mancata attivazione del diritto di essere sentita.

La scansione temporale è, infatti, dirimente e documentale: la memoria è stata depositata del tutto tardivamente il 17 aprile 2026 (peraltro lo stesso giorno in cui la Segreteria ha comunicato l'avvenuto deposito), a fronte di un'udienza fissata per il 24 aprile 2026, sicché data la non tempestività il Collegio non aveva l'obbligo di garantirla, stante l'estrema prossimità della data di deposito alla data di udienza e la conseguente impossibilità di assicurare un ordinato svolgimento del contraddittorio.

3.2. Sull'omesso esame della memoria difensiva e sul preteso travisamento del fatto processuale, la reclamante deduce che la decisione impugnata avrebbe erroneamente affermato la mancata contestazione dell'attestazione premio, omettendo l'esame della memoria difensiva depositata.

Anche il presente motivo è infondato.

La memoria difensiva del 17 aprile 2026, in quanto depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 91, comma 5, CGS, è processualmente inefficace. Il Collegio di primo grado non era tenuto a esaminarla, né a darne conto nella motivazione della decisione. La tardività della costituzione determina infatti l'inefficacia delle difese ivi contenute, con la conseguenza che sotto il profilo processuale la pretesa avversaria (i.e. di ASD Roma City FC) deve considerarsi non ritualmente contestata. L'affermazione della decisione impugnata secondo cui l'attestazione sarebbe stata «non contestata dalle parti» è, dunque, corretta in punto di diritto: la contestazione, per essere processualmente rilevante, deve essere tempestiva; quella formulata dalla odierna reclamante (resistente del primo giudizio) non lo era.

3.3. Per le medesime ragioni, il motivo relativo al preteso difetto di motivazione è infondato. In assenza di una contestazione ritualmente introdotta nel giudizio, il Collegio di primo grado non era tenuto a esaminare eccezioni e difese processualmente inefficaci. La motivazione della decisione impugnata - che dà atto del deposito del ricorso, della documentazione in atti, dell'attestazione della Piattaforma Telematica Premi e della fondatezza della domanda - è sufficiente e adeguata rispetto al perimetro del thema decidendum quale correttamente delimitato dagli atti ritualmente acquisiti al processo in termini.

3.4. Il motivo relativo all’anomalia della data di caricamento della decisione sul PST, che la reclamante segnala come anteriore all'udienza, è assorbito dalle conclusioni che precedono. La tardività della costituzione della resistente rende irrilevante qualsiasi questione attinente allo svolgimento dell'udienza.

La circostanza segnalata dalla reclamante non ricorre. Quand'anche fosse confermata nella sua effettiva consistenza non avrebbe alcuna incidenza sulla validità della decisione impugnata. Questa Corte ha già accertato, in via assorbente, che le controdeduzioni della reclamante erano tardive e che la richiesta di audizione era inammissibile, con la conseguenza che il TFN-SVE non era tenuto a sentire la parte né a trasmettere il link di videoconferenza. In tale contesto, un'eventuale irregolarità nella sequenza temporale di caricamento del provvedimento nel sistema PST, ove pure sussistente, non potrebbe mai spiegare efficacia invalidante sulla decisione, poiché non inciderebbe né sul contraddittorio (già legittimamente limitato alla documentazione ufficiale) né sul diritto di difesa (non ritualmente attivato).

Tuttavia, nei sistemi informatizzati e telematici accade che la data di caricamento di un file nel sistema PST possa corrispondere a operazioni tecniche innocue e del tutto estranee al procedimento deliberativo che talvolta si rendono indispensabili quando vi siano numeri elevatissimi di documenti da caricare (come ad esempio l’usuale precaricamento di un template, o la generazione automatica di un placeholder documentale da parte del sistema, oppure operazioni di back-office della Segreteria, ecc.), sulle quali, in ogni caso, non è stato offerto (né esiste) alcun principio di prova che nel caso di specie il provvedimento sia stato deliberato, sottoscritto o adottato prima dell'udienza.

4. Il rigetto dei motivi principali di reclamo comporta l'assorbimento del motivo subordinato con cui la reclamante ripropone le contestazioni di merito già formulate nella memoria difensiva tardivamente depositata. Tali contestazioni, in quanto contenute in un atto processualmente inefficace, non possono essere esaminate da questa Corte.

Tuttavia a scopo meramente tuzioristico si affronta il dubbio sollevato con la memoria difensiva in primo grado da ASD Atletico Monteporzio sulla legittimazione attiva di ASD Roma City FC a richiedere il premio di formazione per le stagioni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ipotizzando una possibile discontinuità soggettiva con la distinta entità "Romana Football Club". In sede di reclamo, la questione è riproposta in via subordinata (punto 5, pagg. 8-10), ferma l'assorbente censura processuale.

In proposito va anzitutto evidenziato che Atletico Monteporzio (pag. 6-7) si è limitata a sollevare il dubbio in termini meramente ipotetici: «La resistente non intende formulare sul punto un'affermazione apodittica di difetto assoluto di titolarità del credito, ma rileva la necessità di un accertamento puntuale circa la continuità soggettiva tra i diversi enti eventualmente coinvolti; l'identità o meno della matricola federale; l'eventuale mutamento di denominazione; l'esistenza di un titolo idoneo a fondare in capo all'odierna ricorrente la legittimazione a richiedere anche premi riferiti a quelle annualità.»

Va quindi rilevata la natura meramente esplorativa e non assertiva di tale deduzione: la resistente/reclamante non afferma che la legittimazione manchi, ma si limita a chiedere al Collegio di verificare. Una contestazione siffatta non soddisfa l'onere di specificità richiesto per integrare una valida eccezione, né nell'ordinamento processuale civile (art. 115 c.p.c. sul principio di non contestazione) né nel processo sportivo federale. Inoltre, la contestazione - già di per sé generica - si basa su un presupposto (la mera diversità denominativa) che, alla luce dei principi civilistici e federali, è giuridicamente irrilevante a fondare un dubbio sulla legittimazione attiva. Infatti l’attestazione della Piattaforma Telematica Premi FIGC (in atti al ricorso di primo grado) ha valore probatorio laddove indica testualmente: «Società Creditrice A.S.D. ROMA CITY F.C. (matricola 922700) – Stagione 2023/2024 » con riferimento ai tesseramenti delle «stagioni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023», individuando come società debitrice l’Atletico Monteporzio.

Tale attestazione è generata elettronicamente dal Portale Servizi FIGC sulla base dei dati di tesseramento ufficiali. Essa costituisce una prova documentale con presunzione di veridicità fino a prova contraria, non offerta.

Nel caso concreto, la piattaforma ha riconosciuto la matricola 922700 (ASD Roma City FC) come soggetto creditore, associando a tale matricola i tesseramenti delle stagioni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, quindi, implicitamente attestando la continuità soggettiva tra l'ente che tesserò il calciatore in quelle stagioni e l'odierna ASD Roma City FC.

Per superare tale attestazione, la resistente avrebbe dovuto produrre prova contraria (ad esempio, dimostrando che la matricola 922700 era in passato attribuita a un soggetto giuridico estinto e diverso da quello attuale), ma tale prova contraria non esiste.

La costituzione di A.S.D. Atletico Monteporzio nel procedimento di primo grado avvenuta ben oltre il termine perentorio di sette giorni previsto dall'art. 91, comma 5, CGS., ha dunque determinato l'inefficacia processuale della memoria difensiva e, con essa, di tutte le eccezioni ivi contenute compresa la richiesta di audizione. Il Tribunale Federale Nazionale non aveva, pertanto, alcun obbligo di trasmettere il link di collegamento alla resistente, né di esaminare le difese tardivamente depositate.

La decisione impugnata che ha accolto il ricorso di A.S.D. Roma City FC sulla base dell'attestazione della Piattaforma Telematica Premi FIGC non ritualmente contestata, è immune dai vizi denunciati.

Il reclamo deve essere integralmente respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Antonella Trentini                                               Domenico Luca Scordino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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