F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0144/CFA pubblicata il 8 Giugno 2026 (motivazioni) – sig. Vincenzo Esposito e società A.S.D. Pro-Secco Primorje
Decisione/0144/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0163/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Sergio Della Rocca - Componente
Francesco Tuccari - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0163/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale in data 04.05.2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, del 27.04.2026 n. 0226/TFNSD-2025-2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione del sig. Vincenzo Esposito e i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
relatore all’udienza del 29.05.2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Francesco Tuccari e uditi l’Avv. Massimo Giuseppe Adamo per la Procura federale e l’Avv. Nicola Paolini per il sig. Vincenzo Esposito.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del 17.03.2026, la Procura federale deferiva davanti al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara A.S.D. Pro-Secco Primorje - A.S.D. Muggia 1967, disputata il 19.10.2025 e valevole per il Campionato di Terza categoria, Girone D, del Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia:
- il sig. Vincenzo Esposito, all’epoca dei fatti allenatore iscritto al settore tecnico della F.I.G.C. e individuato dalla Procura quale soggetto che aveva svolto, all’interno e nell’interesse della A.S.D. Pro-Secco Primorje, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CGS, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 66, commi 2-bis e 2-ter, delle N.O.I.F. e 37, commi 1 e 2, del regolamento del settore tecnico della F.I.G.C., per avere fatto ingresso nel recinto di gioco (zona ingresso spogliatoi), pur non essendo tesserato per la società A.S.D. Pro-Secco Primorje né inserito nella distinta di gara, e per avere, poi, rivolto all’arbitro dell’incontro, sig. Devid Saccon, ponendosi a breve distanza dal suo viso e con toni minacciosi, le seguenti testuali espressioni: «lei è un coglione, non sa arbitrare e ci ha rovinato la partita; deve assolutamente cancellare la decisione disciplinare al numero 11 della nostra squadra perché è inventata ed impossibile che il ragazzo le abbia detto quelle parole»;
- la sig.ra Chiara Gatto, all’epoca dei fatti presidente dotata dei poteri di rappresentanza della società, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione al successivo art. 22, comma 1, per avere, sebbene ritualmente convocata, omesso di presentarsi alle audizioni fissate dalla Procura federale per le date del 18.12.2025, 07.01.2026 e 09.01.2026, senza addurre alcun idoneo motivo ostativo;
- la società A.S.D. Pro-Secco Primorje, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex 6, commi 1 e 2, del CGS, dei suddetti atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Vincenzo Esposito e Chiara Gatto.
2. Il deferimento nasce dalla segnalazione (prot. n. 11428/SS 25-26) trasmessa il 28.10.2025 dal Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia L.N.D. alla Procura federale, a seguito della delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Trieste, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 30 del 23.10.2025, con i relativi allegati (tra cui copia del referto arbitrale, delle liste gara e dell’elenco delle persone ammesse al recinto di gioco).
Nel referto si legge che l’arbitro era stato inseguito e fermato, al termine dell’incontro, all’interno del recinto di gioco (zona ingresso spogliatoio), da una persona vestita con la tuta sportiva della squadra di casa, qualificatasi come presidente del sodalizio e non identificata in lista ufficiale, che gli aveva rivolto, urlando e con atteggiamento minaccioso, le frasi riportate sub 1.
Nel corso delle indagini, la Procura acquisiva ulteriore documentazione, tra cui i fogli di censimento della società A.S.D. Pro-Secco Primorje per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026, il foglio di censimento della società A.S.D. Muggia 1967 per la stagione 2025/2026, la posizione e lo storico di tesseramento del sig. Esposito, nonché tre fotografie di soggetti estrapolate da fonti aperte in internet, da utilizzare ai fini dell’identificazione dell’autore delle offese.
Il 12.12.2025 veniva audito il direttore di gara, il quale confermava il contenuto del referto e, dopo aver visionato le fotografie acquisite, riconosceva «senza ombra di dubbio» nel sig. Vincenzo Esposito l’autore della condotta di che trattasi.
Il 18.12.2025 veniva sentito il sig. Esposito, il quale dichiarava di essersi recato presso l’impianto in occasione della gara, ma soltanto «per l’arrivo del direttore di gara», negando di avere assistito all’incontro e di aver proferito le suddette frasi, in quanto al momento dei fatti stava assistendo ad altra competizione (Sevegliano-Sistiana); precisava di rivestire la qualifica di vicepresidente della società sportiva Prosek Primorje, nonché di responsabile dell’impianto sportivo denominato Rouna, escludeva di aver indossato nell’occasione una tuta sportiva riconducibile alla Pro-Secco Primorje e faceva presente che la propria utenza telefonica figurava nei fogli di censimento di tale società in quanto gestore dell’«impianto sportivo Rouna dove gioca la squadra» di quest’ultimo sodalizio.
La sig.ra Gatto, che, ritualmente convocata, non si presentava ad alcuna delle tre suddette audizioni, giustificava per e-mail l’assenza alle sedute del 18.12.2025 e del 07.01.2026, rispettivamente, con ragioni di lavoro e familiari e con la chiusura degli istituti scolastici frequentati dai figli, nulla adducendo per l’assenza alla seduta del 09.01.2026.
Concluse le indagini, la Procura esercitava l’azione disciplinare.
3. Nel corso del giudizio di primo grado, il sig. Esposito depositava memoria difensiva con cui contestava gli addebiti mossigli, indicava quali persone informate sui fatti i sig.ri Christian Vittorelli e Lorenzo Biasin e chiedeva il proscioglimento; quanto alla sig.ra Gatto, risulta in atti un deposito, privo di allegati, del 09.04.2026.
All’udienza del 16.04.2026:
- la Procura chiedeva l’irrogazione: (i) al sig. Esposito, della squalifica di 6 (sei) mesi; (ii) alla sig.ra Gatto, dell’inibizione di 3 (tre) mesi; (iii) all’A.S.D. Pro-Secco Primorje, dell’ammenda di euro 600,00 (seicento);
- il sig. Esposito ribadiva le difese e le richieste già formulate;
- nessuno compariva per gli altri deferiti.
Il Collegio, con ordinanza resa a verbale, dichiarava inammissibile, per difetto di articolazione in specifici capitoli di prova e, comunque, superflua alla luce del compendio istruttorio acquisito, la richiesta di «acquisizione in udienza delle testimonianze dei sigg. Christian Vittorelli e Lorenzo Biasin» formulata dal sig. Esposito, riservando «di decidere il procedimento nel merito».
Con la sentenza reclamata, il Tribunale:
- proscioglieva il sig. Esposito, ritenendo che «la responsabilità disciplinare del deferito non risulti provata con il grado di certezza richiesto [sic] nel giudizio sportivo, stante il mancato raggiungimento dello standard probatorio richiesto»;
- irrogava alla sig.ra Gatto l’inibizione di 3 (tre) mesi, come da richiesta della Procura;
- in considerazione del proscioglimento del sig. Esposito e della sanzione comminata alla sig.ra Gatto, irrogava all’A.S.D. ProSecco Primorje l’ammenda di euro 300,00 (trecento).
4. La Procura federale interponeva reclamo, affidandolo a un unico motivo, rubricato «Violazione ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva e degli artt. 66, commi 2-bis e 2-ter, delle N.O.I.F. e dell’art. 37, commi 1 e 2, del regolamento del settore tecnico della F.I.G.C., in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità disciplinare del sig. Vincenzo Esposito per le condotte allo stesso ascritte con l’atto di deferimento, nonché in ordine alla conseguente ritenuta insussistenza della responsabilità oggettiva della società A.S.D. Pro-Secco Primorje [sic] per i comportamenti posti in essere dal predetto sig. Vincenzo Esposito e conseguente incongruità della sanzione irrogata alla medesima società - omessa e/o erronea valutazione dei riscontri probatori»: (i) diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, gli elementi emersi nel corso delle indagini, considerati nel loro complesso, offrirebbero un quadro indiziario idoneo a superare la soglia probatoria richiesta nel giudizio sportivo ai fini dell’accertamento della colpevolezza del sig. Esposito; (ii) la circostanza che i fatti siano avvenuti all’interno dell’impianto sportivo, immediatamente dopo la conclusione della gara e nell’area degli spogliatoi, metterebbe capo a un nesso di occasionalità necessaria con l’organizzazione sportiva, da cui discenderebbe la responsabilità della compagine sociale per non aver «adottato o attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire» accadimenti del genere.
Si costituiva in giudizio il sig. Esposito, riproponendo le difese svolte in primo grado, eccependo l’infondatezza del reclamo, in quanto non vi sarebbe prova certa che egli sia effettivamente «l’autore delle frasi offensive e minacciose e dell’asserito ingresso nella zona spogliatoi» e allegando, tra l’altro, due dichiarazioni a firma, rispettivamente, dei menzionati sig.ri Vittorelli e Biasin.
All’udienza del 29.05.2026, tenutasi in videoconferenza, risultavano collegati l’Avv. Massimo Giuseppe Adamo per la Procura federale e l’Avv. Nicola Paolini per il sig. Vincenzo Esposito.
Il reclamo veniva, dunque, trattenuto in decisione.
Considerato in diritto
5. Va precisato che il capo della decisione impugnata relativo alla posizione della sig.ra Chiara Gatto non è oggetto di reclamo ed è divenuto, pertanto, definitivo.
Ciò posto, il gravame è fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
6. Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «per l'affermazione della responsabilità disciplinare il valore probatorio si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, come invece previsto nel diritto penale» (CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020). «In sostanza, occorre che l'organo di giustizia sportiva raggiunga una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti» (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026).
A ciò aggiungasi che, in coerenza con il canone richiamato dallo stesso Tribunale di primo grado, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi e non possono consistere in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, secondo la regola di diritto comune di cui all’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale (CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 25/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026).
L’applicazione dei suesposti princìpi al caso di specie, lungi dal condurre al proscioglimento del sig. Vincenzo Esposito, depone in senso opposto, risultando in atti, come si dirà, dati di fatto certi e univocamente convergenti nel senso della riferibilità soggettiva della condotta descritta sub 1. allo stesso sig. Esposito.
7. Tanto premesso, può darsi per assodata la ricostruzione dei fatti per come risultanti dal referto arbitrale, in quanto fonte di prova privilegiata (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026), sul cui contenuto non vi è contestazione.
Ivi si legge: «Segnalo che al termine della gara vengo inseguito e fermato, all’interno del recinto di gioco (zona ingresso spogliatoi), da una persona vestita con la tuta sportiva della squadra di casa Pro Secco Primorje, che appena arrivato all’impianto sportivo si è presentato come presidente della squadra di casa. Il signore in questione, non identificato in lista ufficiale, urla e si scaglia contro di me con testuali parole: lei è un coglione, non sa arbitrare e ci ha rovinato la partita; deve assolutamente cancellare la decisione disciplinare (espulsione) al numero 11 della nostra squadra perché è una deciosne» [n.d.r., decisione] «inventata ed impossibile che il ragazzo le abbia detto quelle parole. Il signore in questione continua ad urlare e minacciarmi senza alcun riguardo, finché decido di dirigermi verso il mio spogliatoio per concludere il fatto accaduto. A fine gara chiedo al dirigente della squadra di casa il nome del signore in questione per poter segnalare l’accaduto, ma si rifiutano di identificarlo».
Ciò posto, il Collegio ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura federale (cfr. pag. 6 reclamo), « il successivo riconoscimento dell’autore delle condotte in sede di audizione» non possa essere «assimilato a un supplemento che partecipa della medesima natura ed efficacia probatoria del referto cui si ricollega», trattandosi piuttosto di un’attività riconducibile alle dichiarazioni della persona offesa, le quali «possono essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, purché siano sottoposte a un vaglio positivo circa la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto; tale verifica deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, ma non richiede la necessaria presenza di riscontri esterni (CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 76/2025-2026)».
La conclusione è confortata dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 61, comma 1, CGS assiste i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi, ma non si estende alle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione dinanzi alla Procura federale (CFA, Sez. I, n. 77/2025-2026); e ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l’identificazione riguardi fatti verificatisi fuori dalla gara o in un contesto spaziotemporale di molto successivo, atteso che la fede privilegiata assume tale connotato solo se contenuta nel referto arbitrale e non in dichiarazioni rese aliunde (CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026).
Pertanto, resta ferma la piena valenza probatoria del referto in ordine al fatto storico, di per sé non controverso, della condotta offensiva e minatoria intercorsa nella zona di ingresso degli spogliatoi al termine della gara; là dove, invece, la riferibilità soggettiva della condotta in parola al sig. Vincenzo Esposito va apprezzata secondo le ordinarie regole del libero convincimento e del vaglio rigoroso della dichiarazione della persona offesa.
Applicando i princìpi di cui sopra alla vicenda che ne occupa, non vi sono dubbi sulla « credibilità soggettiva del dichiarante», trattandosi del direttore di gara, ossia di un soggetto che, come evidenziato dalla Procura (cfr. p. 7-8 reclamo), riveste un ruolo istituzionale.
La credibilità soggettiva del sig. Saccon è ulteriormente confortata dall’assenza di qualsiasi interesse o animus accusatorio nei riguardi del deferito: non risultano contatti pregressi tra l’arbitro e il sig. Esposito al di fuori dell’occasione della gara; la denuncia è stata formalizzata immediatamente nel referto e ribadita in sede di audizione, senza alcuna oscillazione narrativa; il direttore di gara non ha procurato autonomamente le fotografie sulla base delle quali è avvenuto il riconoscimento, essendo queste state acquisite dalla Procura federale all’esito di un autonomo accertamento basato su elementi indipendenti.
L’assenza di motivo a calunniare costituisce, secondo la giurisprudenza richiamata, elemento centrale nel «vaglio più penetante e rigoroso» della deposizione della persona offesa (CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024).
Riguardo all’«attendibilità intrinseca» del racconto del dichiarante, dal verbale di audizione del sig. Saccon risulta che quest’ultimo:
- ha sostanzialmente ribadito quanto dichiarato nel referto, ossia che alla conclusione della gara veniva « inseguito e fermato da altra persona che all’arrivo nell’impianto sportivo si era qualificata come presidente della società ospitante, indossava la tuta sportiva della squadra Pro-Secco Primorje il quale ponendosi a breve distanza» dal volto dello stesso sig. Saccon «proferiva» nei suoi riguardi le note frasi;
- ha precisato che il rifiuto di identificare questa persona gli veniva opposto dal sig. Biasin;
- dopo aver descritto le caratteristiche fisiche della persona in questione, ha dichiarato di essere comunque « in grado di riconoscerlo»;
- «dopo una attenta visione» delle fotografie sottopostegli, ha indicato «senza ombra di dubbio nella foto n. 2 l’autore dei fatti e che si era qualificato come presidente della società sportiva Pro-Secco Primorje».
A ciò si aggiunga la circostanza che, nel verbale di audizione e negli scritti difensivi di primo e di secondo grado del sig. Esposito, si legge che egli ha accolto il direttore di gara e ci ha parlato.
Ciò induce il Collegio a escludere che la percezione del soggetto da parte del direttore di gara sia avvenuta esclusivamente nel «momento concitato» del fatto, atteso che il sig. Saccon aveva avuto modo di osservare il deferito poco prima, all’arrivo presso l’impianto, in condizioni di calma e a distanza ravvicinata: il successivo riconoscimento fotografico, lungi dal costituire identificazione di uno sconosciuto attraverso immagini, opera dunque come conferma documentale dell’identità di una persona personalmente conosciuta in quella stessa giornata.
Detto riconoscimento trova riscontro, poi, nella documentazione versata in atti di giudizio e, segnatamente, nella fotografia contenuta nel documento d’identità del sig. Vincenzo Esposito rilasciato l’11.11.2022 (cfr. fascicolo primo grado, prot. 15/202/TFNSD/2025-2026, caricato il 01.04.2026, a colori; fascicolo secondo grado, prot. 10/0163/CFA/2025-2026, caricato il 26.05.2026, in bianco e nero), che raffigura incontrovertibilmente la medesima persona ritratta nella richiamata foto n. 2.
La generica deduzione difensiva del reclamato, secondo cui la foto utilizzata per il riconoscimento non rappresenterebbe « ad oggi, le caratteristiche somatiche attuali» del sig. Esposito, resta priva di alcun riscontro documentale ed è, in ogni caso, smentita dal raffronto con la fotografia del documento di identità di quest’ultimo.
Alla luce di tutto quanto precede, può concludersi nel senso dell’intrinseca attendibilità del racconto del sig. Saccon, nonché del riconoscimento fotografico dallo stesso effettuato.
8. Il Collegio ritiene, dunque, di confrontarsi con i quattro snodi argomentativi del Tribunale di primo grado.
Circa le modalità del riconoscimento, si osserva che al direttore di gara furono sottoposte tre fotografie (e non una sola), che egli ha previamente descritto le caratteristiche fisiche dell’autore della condotta e dichiarato di essere in grado di riconoscerlo, e che ha quindi individuato senza esitazioni la foto n. 2: elementi che sono idonei a superare, sul piano sostanziale, le perplessità espresse dal Tribunale circa l’assenza di «verbalizzazione delle modalità di riconoscimento» e di «indicazione delle ragioni specifiche della certezza riferita».
Con riferimento alla ritenuta necessità di plurime fonti dichiarative, si ribadisce che il canone della concordanza non esige la pluralità di testimonianze ove la convergenza indiziaria emerga da fonti documentali (nella specie, la fotografia del documento di identità del deferito, che ritrae incontrovertibilmente la medesima persona della foto n. 2).
In ordine alla pretesa assenza di riscontri documentali sulla presenza del deferito nelle aree riservate al termine della gara, si rileva che il referto stesso, dotato di fede privilegiata in ordine al fatto storico, attesta che una persona qualificatasi come presidente della squadra di casa si trovava nella zona di ingresso degli spogliatoi al termine dell’incontro, sicché il dato documentale obiettivo della presenza in area riservata vi è, e va saldato al riconoscimento.
Quanto all’irrilevanza dell’utenza nei fogli di censimento e del ruolo gestorio, si precisa che tali elementi, che ovviamente non valgono a dimostrare la partecipazione alla condotta, costituiscono indizi del legame operativo del deferito con la società e rilevano ex art. 2, comma 2, CGS, saldandosi alla qualifica spontaneamente assunta di «presidente» davanti all’arbitro.
9. In ordine alle altre circostanze addotte dal sig. Esposito, si osserva quanto segue.
Riguardo al fatto che egli non avrebbe «assistito alla gara né preso parte ad attività successive», il Collegio ritiene che non possano essere invocate, a conferma, le dichiarazioni dei sig.ri Vittorelli e Biasin, peraltro prive di data, perché i dichiaranti si sono limitati a riferire di aver incontrato il sig. Esposito presso l’impianto sportivo, di essere stati salutati dallo stesso, che li avrebbe messi a parte di star andando ad assistere ad altra competizione, e di non averlo più rivisto; circostanza, quest’ultima, che non può valere a escluderne la presenza presso l’impianto sportivo nel momento in cui si sono verificati i fatti in questione.
In assenza di ulteriori elementi che attestino la presenza del sig. Esposito in altro luogo, queste dichiarazioni non possono essere invocate a sostegno del fatto che egli avrebbe assistito alla partita tra Sevegliano e Sistiana, trattandosi, sotto questo profilo, di dichiarazioni de relato ex parte, come tali prive di valenza probatoria autonoma (CFA, SS.UU., n. 72/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025); e ciò vieppiù considerando che in esse si fa riferimento non già a un evento che la parte ha riferito essersi verificato (l’aver assistito ad altra competizione sportiva), bensì a una futura condotta di quest’ultima (l’andare ad assistere ad altra competizione sportiva) che, come tale, costituisce mera intenzione, della cui concretizzazione non vi è prova in atti.
Non risultano corredate da alcun supporto documentale e restano, perciò, sul piano della mera allegazione, inidonee a contribuire al vaglio di concordanza indiziaria a favore del deferito le ulteriori deduzioni difensive secondo cui il sig. Esposito:
- non avrebbe indossato alcuna tuta riconducibile alla A.S.D. Pro-Secco Primorje;
- si sarebbe presentato al direttore di gara quale vicepresidente della Prosek Primorje (qualifica di cui, peraltro, non vi è traccia nei documenti offerti in comunicazione);
- sarebbe gestore dell’impianto sportivo in cui si sono verificati i fatti.
Il quadro indiziario si compone, dunque, di una pluralità di riscontri esterni concordanti: (i) il referto arbitrale, che fa piena prova del fatto storico e della collocazione spazio-temporale della condotta; (ii) la dichiarazione del direttore di gara, vagliata secondo i canoni della giurisprudenza sulla persona offesa e ritenuta intrinsecamente attendibile; (iii) il riconoscimento fotografico, operato a partire da una previa percezione diretta dell’arbitro all’arrivo presso l’impianto; (iv) la fotografia del documento di identità del deferito, che ne conferma documentalmente l’identità con il soggetto ritratto nella foto n. 2; (v) il legame operativo stabile del deferito con la società, evincibile dall’utenza telefonica nei fogli di censimento, dalla gestione dell’impianto e dall’autoqualificazione come «presidente» innanzi al direttore di gara.
Si tratta di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la ragionevole certezza richiesta dallo standard probatorio del giudizio disciplinare sportivo.
10. Per tutto quanto precede, il Collegio ritiene raggiunta la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito da parte del sig. Vincenzo Esposito.
Quanto, poi, alla qualifica di soggetto che, all’interno e nell’interesse della A.S.D. Pro-Secco Primorje, ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS - punto sul quale il Tribunale aveva mosso, incidenter tantum, un rilievo - essa risulta sufficientemente dimostrata da una pluralità di elementi convergenti: il deferito si è personalmente qualificato all’arbitro come «presidente della squadra di casa» intervenendo nel merito della decisione disciplinare adottata in danno del numero 11 della Pro-Secco Primorje; la sua utenza telefonica figura, in via stabile, nei fogli di censimento della società per due stagioni consecutive; egli ha personalmente accolto la terna arbitrale per conto del sodalizio; gestisce in via continuativa l’impianto in cui la squadra disputa le proprie gare.
L’insieme di tali elementi consente di affermare la sussistenza di un legame operativo stabile, costituente attività rilevante per l’ordinamento federale ai fini dell’art. 2, comma 2, CGS, che prescinde dal formale tesseramento.
11. Conseguentemente, va affermata la responsabilità, ex art. 6, comma 2, CGS, dell’A.S.D. Pro-Secco Primorje per mancata adozione o attuazione delle misure atte a prevenire e/o evitare il verificarsi di fatti del genere.
12. Riguardo al quantum delle sanzioni, le considerazioni svolte sub 10. e 11. inducono il Collegio a ritenere congrua l’irrogazione: (i) al sig. Vincenzo Esposito, della sanzione della squalifica per 4 (quattro) mesi; (ii) alla società A.S.D. Pro-Secco Primorje, della sanzione dell’ammenda di euro 400,00 (quattrocento).
Tale duplice misura, inferiore alle richieste della Procura federale, ma superiore al regime irrogato dal Tribunale di primo grado, riflette il bilanciamento dei consolidati canoni di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza con la specifica gravità della condotta.
Depongono in senso aggravante: la natura ingiuriosa e minatoria delle espressioni, rivolte a brevissima distanza e nei riguardi dell’ufficiale di gara, soggetto particolarmente meritevole di tutela nell’ordinamento sportivo; la consumazione del fatto in area riservata e nell’immediatezza del termine della competizione; il tentativo di alterare ex post una decisione disciplinare dell’arbitro relativa al tesserato espulso.
Depongono in senso attenuante: il livello dilettantistico della competizione (Terza categoria); l’assenza, agli atti, di precedenti disciplinari a carico del deferito; il carattere isolato dell’episodio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga:
- al sig. Vincenzo Esposito la sanzione di 4 mesi di squalifica;
- alla società A.S.D. Pro-Secco Primorje la sanzione dell’ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Tuccari Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
