F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 267/TFN – SD del 8 Giugno 2026 (motivazioni) – Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, Gaetano Niscemi, Massimiliano Scialpi, FC Trapani 1905 – 246/TFNSD
Decisione/0267/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0246/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Claudio Sottoriva - Componente (Relatore)
Ermando Bozza - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.28893/1138pf25-26/GC/gb del 5 maggio 2026 nei confronti del sig. Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, Gaetano Niscemi, Massimiliano Scialpi e della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., la seguente
DECISIONE
I deferimenti
Con atto del 5 maggio 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i Sigg.ri:
1 - Valerio ANTONINI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
2 - Vito GIACALONE, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
3 - Andrea ODDO, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
4 - Gaetano NISCEMI, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
5 - Massimiliano SCIALPI, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.; per rispondere ciascuno delle seguenti violazioni:
A) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto alla scadenza del 16 aprile 2026 al versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS per un importo pari complessivamente a circa Euro 270.900,00, oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate;
B) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 aprile 2026 al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, per un ammontare complessivo pari ad Euro 553.815,00 attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute Irpef e contributi previdenziali.
Per tutti, tranne che per il Sig. Massimiliano SCIALPI, con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Valerio Antonini, al Sig. Vito Giacalone ed al Sig. Andrea Oddo nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti rispettivamente al n. 345pf25-26, al n. 649pf25-26 ed al n. 849pf2526 definiti rispettivamente con decisioni n. 135, n. 188 e n. 212 del Tribunale Federale Nazionale (tutte confermate dalla Corte Federale d’Appello); nonché per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al Sig. Gaetano Niscemi nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al menzionato n. 849pf25-26 definito con decisione n. 212 del Tribunale Federale Nazionale.
- - la società F.C. TRAPANI 1905 s.r.l.;
a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, Gaetano Niscemi e Massimiliano Scialpi, rispettivamente Amministratore Unico, Procuratori e Dirigenti della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., tutti dotati di potere di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. f, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti rispettivamente al n. 345pf2526, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19.1.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con decisione n. 93/CFA-2025-2026 del 2.3.2026 della Corte Federale d’Appello, al n. 649pf25-26 definito con decisione n. 188/TFNSD-20252026 del 13.3.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con decisione n. 108/CFA-2025-2026 del 3.4.2026 della Corte Federale d’Appello, ed al n. 849pf25-26 definito con decisione n. 212/TFNSD-2025-2026 del 10.4.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con dispositivo n. 134/CFA-2025-2026 del 23.4.2026 della Corte Federale d’Appello.
La fase istruttoria
Nel corso dell’attività istruttoria, veniva sostanzialmente acquisita la comunicazione della Segreteria Generale della F.I.G.C. del 29.4.2026, con allegato verbale prot. n. 233/2026 della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche del 27.4.2026 e relativi allegati; nonché i fogli censimento della società F.C. Trapani 1905 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025-2026 e la visura camerale della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.
La fase predibattimentale
Il Presidente fissava la convocazione delle parti per l’udienza del 28 maggio 2026.
I deferiti, tramite il proprio legale, Avv. Paolo Rodella, articolavano memorie difensive.
L’Avv. Rodella precisava come oggetto dell’odierno procedimento fosse una vicenda nota e relativa al permanere di alcuni omessi pagamenti già rilevati con precedenti decisioni di questo Tribunale.
Nel merito la difesa dei deferiti sosteneva innanzitutto che la debitoria inevasa non riguarderebbe ritenute IRPEF e contributi INPS, ma solo ed esclusivamente una debitoria IVA, come si desumerebbe dagli stessi atti dell’Agenzia delle Entrate; inoltre, ai fini dell’odierna contestazione assumerebbe fondamentale rilievo, ai sensi dell’art. 85, lett. C), par VI punto 4 bis delle NOIF; il fatto che la Corte Tributaria di Trapani abbia sospeso in via cautelare l’efficacia dell’atto di recupero TY9CR3S00176. Precisava infine la difesa del deferiti che il mancato pagamento di diverse rate del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio del 2025, non possa comunque considerarsi una duplice violazione, ma una sola ed identica violazione, in quanto il mancato pagamento anche di una sola rata di un accordo con il fisco comporta, per il debitore, la decadenza dal beneficio del termine con conseguente debenza dell’intero ed unico debito maturato, pertanto la sanzione da comminare sarebbe una sola e non i diversi punti di penalizzazione sinora irrogati dalla Giustizia Sportiva. Nel senso dell’assenza di responsabilità dei deferiti vi sarebbe poi una pronuncia della Tribunale Federale della F.I.P. resa in un’analoga vicenda relativa alla Trapani Shark s.r.l.
Il dibattimento
All’udienza del 28 maggio in sede di discussione erano presenti gli Avv.ti Alessandro D’Oria e Francesco Salzano, in rappresentanza della Procura Federale, nonché per i deferiti l’Avv. Paolo Rodella.
La Procura federale nel riportarsi all’atto di deferimento chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:
- a carico di Valerio Antonini, 4 mesi di inibizione e 1.500,00 euro di ammenda;
- a carico di Vito Giacalone, 4 mesi di inibizione e 1.500,00 euro di ammenda;
- a carico di Andrea Oddo, 4 mesi di inibizione e 1.500,00 euro di ammenda;
- a carico di Gaetano Niscemi, 4 mesi di inibizione e 1.500,00 euro di ammenda;
- a carico di Massimiliano Scialpi, 3 mesi di inibizione e 1.500,00 euro di ammenda;
A carico del Trapani 5 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile ed euro 1.500,00 di ammenda.
L’Avv. Rodella si riportava infine al contenuto delle memorie difensive sottolineando in sintesi come le contestazioni (relative al primo capo d’incolpazione - sub A) si riferissero ad un debito IVA.
La decisione
La vicenda non è nuova per questo Tribunale, che si è già pronunciato diverse volte circa la medesima fattispecie, ossia la permanenza di alcuni omessi pagamenti e l’utilizzo di un conto corrente bancario di un soggetto terzo e dunque non “dedicato” per i pagamenti federali; entrambe le violazioni contestate sono infatti oggetto di precedenti procedimenti decisi da questo Giudice con le sentenze n. 00135/TFNSD/2025-2026 e n. 188/TFNSD/2025-2026 tutte confermate dalla Corte Federale d’appello con le decisioni n. 0093/CFA-2025-2026 e n. 108/CFA-2025-2026.
Ritiene il Tribunale che non sussistano motivi per mutare il proprio precedente orientamento.
Ed invero, circa l’omesso pagamento di quanto concordato con l’Agenzia delle Entrate nel processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025, come già rilevato nelle citate decisioni, questo riguarda quota parte delle ritenute IRPEF e contributi INPS che risultano inevasi e sono tutt’oggi richiesti dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di recupero TY9CR3S00176/2025, poi impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani.
Circa i mancati pagamenti, risulta in atti che i deferiti abbiano effettuato indebite compensazioni operate con credito iva inesistente al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali. Da ciò consegue che i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d’atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta pertanto evidente che il debito residuo, ed ancora non saldato, non riguarda una posizione debitoria IVA, ma è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei crediti iva inesistenti, ossia a ritenute IRPEF e relative addizionali e a contributi previdenziali.
In definitiva questo Tribunale ha già chiaramente stabilito che quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS oggetto del verbale di contraddittorio del 29.05.2025 a seguito della notifica (avvenuta in data 28.04.2025) dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025 successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, non sono state versate; tale arresto deve confermarsi anche in questa sede.
Quanto poi alla decisioni del giudice tributario (sia cautelari che di merito), come già precisato da questo Tribunale, oltre a non giustificare la sospensione del presente procedimento, le dette decisioni non conducono nemmeno ad una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella già compiuta da questo Collegio; invero la sentenza tributaria riconosce il mancato pagamento di quanto oggi contestato, data “la accertata inesistenza del credito oggetto di compensazione” valutando poi solamente la misura della sanzione applicata (doc. 11 deferiti). Stante dunque l’autonomia di questa Giustizia Sportiva rispetto alla Giustizia Tributaria, il Tribunale ritiene di dover ancora una volta confermare quanto già pronunciato con le decisioni n. 00135/TFNSD/2025-2026 e 00188/TFNSD/2025-2026.
Nessun rilievo in questa sede può infine darsi a pronunce relative alla giustizia di altre federazioni sportive come quella citata dai deferiti della Federazione Pallacanestro.
Quanto infine all’ulteriore capo d’incolpazione (sub lettera B), deve ritenersi accertata per tabulas la responsabilità disciplinare dei deferiti, per avere provveduto alla scadenza del 16 aprile 2026 al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, per un ammontare complessivo pari ad Euro 553.815,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.
Trattasi di circostanza documentalmente provata, pacifica e non contestata.
Da quanto sin qui osservato, discende ovviamente la responsabilità dei deferiti nonché quella della F.C. Trapani 1905 s.r.l. per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S., che per responsabilità propria ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 4 lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto rispettivamente dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art.31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi contestati nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto.
I soggetti deferiti devono dunque ritenersi responsabili delle violazioni contestate e dunque a Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, e Gaetano Niscemi per i fatti loro ascritti ed accertati, con l’aggravante della recidiva per le condanne di cui ai procedimenti disciplinari iscritti rispettivamente al n. 345pf25-26, al n. 649pf25-26 ed al n. 849pf25-26 definiti con decisioni n. 135, n. 188 e n. 212 del Tribunale Federale Nazionale, parzialmente aggravando le richieste della Procura federale, vanno irrogate le sanzioni di mesi 6 di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda.
Al Sig. Massimiliano Scialpi, in assenza di recidiva, va invece irrogata la sanzione di mesi 4 di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda.
Quanto alla società, ritenuto che l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale, costituiscono violazioni distinte e autonome e tenuto conto del minimo edittale previsto dall’art. 33, comma 4, lett. f), per ognuna di esse devono irrogarsi 2 punti di penalizzazioni in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e, per un totale di 4 (quattro) punti). La penalizzazione di punti 4 (quattro) va inoltre incrementata di un ulteriore punto, per un totale complessivo di punti 5 (cinque), in ragione della contestata recidiva ex art. 18, comma 2, CGS, di cui ricorrono i presupposti a seguito delle precedenti sanzioni per fatti della stessa natura (di cui al procedimento n. 345pf25-26, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19.1.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con decisione n. 93/CFA-2025-2026 del 2.3.2026 della Corte Federale d’Appello, al procedimento n. 649pf25-26 definito con decisione n. 188/TFNSD-2025-2026 del 13.3.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con decisione n. 108/CFA-2025-2026 del 3.4.2026 della Corte Federale d’Appello, ed al procedimento n. 849pf25-26 definito con decisione n. 212/TFNSD-2025-2026 del 10.4.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con dispositivo n. 134/CFA-2025-2026 del 23.4.2026 della Corte Federale d’Appello).
Alla Società FC Trapani 1905 Srl, in adesione alla richiesta della Procura federale sul punto, va infine applicata anche l’ammenda di euro 1.500,00 per l’accertata violazione di cui al capo d’incolpazione sub lettera B).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) di ammenda;
- al sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) di ammenda;
- al sig. Andrea Oddo, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) di ammenda;
- al sig. Gaetano Niscemi, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) di ammenda;
- al sig. Massimiliano Scialpi, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.000,00 (MILLE/00) di ammenda;
- alla società Trapani 1905 FC Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente, ed euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) di ammenda;
- al sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) di ammenda;
- al sig. Andrea Oddo, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) di ammenda;
- al sig. Gaetano Niscemi, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) di ammenda;
- al sig. Massimiliano Scialpi, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.000,00 (MILLE/00) di ammenda;
- alla società Trapani 1905 FC Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente, ed euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) di ammenda.
I RELATORI
Roberto Pellegrini
Claudio Sottoriva IL PRESIDENTE
Ermando Bozza Carlo Sica
Depositato in data 8 giugno 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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