F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0145/CFA pubblicata il 9 Giugno 2026 (motivazioni) – società Pol. Dil. Calcio Soleto et alios

Decisione/0145/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0182/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Marco Mancini - Componente

Renato Grillo - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0182/CFA/2025-2026, proposto a mezzo dell’Avv. Vincenzo Russo, dalla società Pol. Dil. Calcio Soleto, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Luigi Marco Aprile, nonché dai sigg.ri Marco Malerba, Alessandro Zollino e Lorenzo Zollino (rispettivamente, allenatore, il primo, e calciatori, il secondo e il terzo, tesserati, all’epoca dei fatti, per la società Pol. Dil. Calcio Soleto), per la riforma della decisione del Tribunale Federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, di cui al Comunicato ufficiale n. 270 del 25 maggio 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 30 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Renato Grillo e uditi l’Avv. Vincenzo Russo, per i reclamanti, e il rappresentante della Procura federale, Avv. Luca Zennaro.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 15 aprile 2026, nell’ambito del procedimento n. 26969/367pfi 25-26/PM/ag, il Procuratore federale Interregionale deferiva – per quanto qui di interesse – i Sigg.ri Marco Malerba (allenatore, all’epoca dei fatti tesserato per la società Pol. Dil. Calcio Soleto); Alessandro Zollino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la predetta società; Lorenzo Zollino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la predetta società e la società Pol. Dil. Calcio Soleto, per rispondere rispettivamente:

il primo (Marco Malerba):

della violazione degli artt. 4, comma 1, 28 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 19.10.2025 al termine della gara Melpignano - Calcio Soleto valevole per girone C del campionato di Seconda Categoria, partecipato ad una rissa sviluppatasi tra alcuni tesserati per la Pol. Dil. Calcio Soleto ed alcuni tesserati per la Melpignano e per avere lo stesso, in tale frangente, colpito con uno sputo al viso il sig. Nicolò Miccoli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Melpignano, nonché per avere ancora, nel medesimo lasso temporale, rivolto ai calciatori sigg.ri Houssam Lamdaini e Bakary Jarjou, entrambi tesserati per la società Melpignano, le seguenti testuali espressioni: «marocchino di merda» e «negro di merda»;

il secondo (Alessandro Zollino):

della violazione degli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 19.10.2025 al termine della gara Melpignano - Calcio Soleto valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, partecipato ad una rissa sviluppatasi tra alcuni tesserati per la Pol. Dil. Calcio Soleto ed alcuni tesserati per la Melpignano e per avere lo stesso, in tale frangente, aggredito fisicamente percuotendolo sul viso e sul capo il sig. Nicolò Miccoli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Melpignano, nonché ancora per avere lo stesso, nel medesimo lasso temporale, rivolto al calciatore sig. Bakary Jarjou, tesserato per la società Melpignano, la seguente testuale espressione: «negro di merda»;

il terzo (Lorenzo Zollino):

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 19.10.2025 al termine della gara Melpignano - Calcio Soleto valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, rivolto al pubblico presente sugli spalti gesti platealmente offensivi consistiti nel mostrare il dito medio nonché per avere lo stesso, nel medesimo frangente, rivolto al sig. Antonio Vergari, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Melpignano, l’espressione «pelato di merda»;

la società Pol. Dil. Calcio Soleto:

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Marco Malerba, Alessandro Zollino e Lorenzo Zollino, così come descritti nei relativi capi di incolpazione.

Tale deferimento traeva origine da alcune notizie di stampa pubblicate il 20 ottobre 2025 sulle testate online “LeccePrima” e “Quotidiano di Puglia”, con le quali erano state segnalate condotte violente verificatesi in occasione della gara A.S.D. Melpignano – Pol. Dil. Calcio Soleto del 19 ottobre 2025, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria e conclusasi con il punteggio di 4 a 2 in favore del Melpignano.

Iscritta la notizia nel registro della Procura federale in data 4 novembre 2025, le indagini subito promosse si articolavano in una serie di acquisizioni documentali (referto arbitrale; fogli di censimento ed elenchi dei tesserati delle due società; i post e le fotografie pubblicati sui profili social delle compagini; il referto di pronto soccorso relativo al sig. Marco Malerba) e dichiarative (audizione di numerosi tesserati delle due società Pol. Dil. Calcio Soleto e A.S.D. Melpignano coinvolte nella vicenda de qua).

All’esito di tale attività, il Procuratore federale interregionale comunicava in data 3 marzo 2026 la conclusione delle indagini con intento di deferimento, cui seguiva – per quanto qui rileva – la memoria difensiva nell’interesse della società e dei tre incolpati a firma del loro difensore Avv. Vincenzo Russo con la quale venivano contestate le accuse rivolte alla società ed ai tesserati ed evidenziata l’insussistenza degli addebiti per carenza probatoria.

Presa visione delle memorie difensive, in data 16 aprile 2026 il Procuratore federale Interregionale notificava l’atto di deferimento nei riguardi, tra gli altri, dei singoli tesserati sopra menzionati e della loro società di appartenenza per rispondere delle violazioni di cui sopra.

Con la decisione di cui al Comunicato ufficiale n. 270 del 25 maggio 2026, il Tribunale federale territoriale, disattesa in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per la rilevata osservanza dei termini per le indagini e conseguenziale tempestività della notifica avvenuta il 3 marzo 2026, affermava, per quanto qui rileva, la responsabilità dei deferiti comminando loro le squalifiche e l’ammenda di cui in epigrafe, escludendo per il solo Alessandro Zollino l’accusa di condotta discriminatoria per difetto di riscontro. A fondamento dell’accertamento delle responsabilità dei tesserati del Soleto il Tribunale poneva, in particolare, le dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Luigi Latino, calciatore tesserato per l’A.S. Melpignano, ritenute lucide, precise e affidabili, lette unitamente alle ulteriori risultanze acquisite.

Avverso tale decisione, come dinanzi precisato, interponevano reclamo a mezzo del loro difensore la Pol. Dil. Calcio Soleto e i sigg.ri Marco Malerba, Alessandro Zollino e Lorenzo Zollino, sulla base di due motivi. Con il primo motivo veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Codice, stante l’assenza di effettiva identificazione degli autori delle condotte, nonché il vizio di erronea valutazione della prova, illogicità del provvedimento e carenza di motivazione.

I reclamanti censurano, in particolare, la decisione impugnata perché sostanzialmente fondata sulle sole dichiarazioni del sig. Latino soggetto tesserato del Melpignano, portatore di un interesse contrastante e peraltro assai lontano dagli eventi, in quanto presente in tribuna, senza che siano state tenute in considerazione le dichiarazioni di segno contrario provenienti da altri tesserati del Melpignano, segnatamente dai sigg.ri Marco Chiriatti e Bakary Jarjou.

In particolare – in riferimento alle condotte ascritte all’incolpato Marco Malerba, consistite in asserite frasi discriminatorie di tenore razzista  pronunciate nei riguardi dei calciatori Houssam Lamdaini e Bakary Jarjou – la difesa si duole che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni di quest’ultimo il quale non è stato in grado di riconoscere l’autore, nonché delle dichiarazioni del calciatore Marco Chiriatti, tesserato dell’A.S. Melpignano, che ha invece escluso la pronuncia di offese razziste; ancora – sempre in riferimento alla condotta ascritta al tesserato Malerba consistente nello sputo nei riguardi del calciatore Nicolò Miccoli – viene sottolineata la mancanza di riscontri, attesa anche la notevole distanza del Latino dal punto in cui era scoppiata la rissa al termine della gara ed in ultimo, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la eccessiva severità della sanzione, superiore rispetto a quella richiesta dalla Procura federale e a quella, assai più blanda, irrogata al calciatore Miccoli.

Con riferimento all’incolpato Alessandro Zollino, viene censurata la decisione impugnata basata ancora una volta sulle sole dichiarazioni del Latino, tanto più che lo stesso Miccoli non è stato in grado di identificare l’autore del colpo e che le dichiarazioni di Lorenzo Zollino (fratello di Alessandro) sarebbero meramente de relato; quanto alla posizione dell’incolpato Lorenzo Zollino, asserito autore di gesti offensivi di tipo triviale rivolti al pubblico, la dichiarazione del Latino risulta smentita dal Chiriatti; quanto alla società, viene dedotta l’assenza della responsabilità oggettiva, stante l’insussistenza della responsabilità a carico dei suoi tesserati e viene censurata l’entità dell’ammenda, ritenuta sproporzionata anche in raffronto a quella, notevolmente inferiore, inflitta al Melpignano.

Con il secondo motivo i reclamanti deducono il difetto istruttorio e la mancata rinnovazione dell’istruttoria in primo grado, reiterando le richieste istruttorie già avanzate, e cioè l’audizione in contraddittorio dei sigg.ri Chiriatti e Jarjou e l’audizione dei sigg.ri Manuel Mancarella e Alessandra Curilli, già indicati dal Malerba quali testimoni dell’aggressione dallo stesso subita da tergo.

I reclamanti hanno altresì formulato istanza cautelare di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato, rappresentando l’imminenza della finale dei play-off di Seconda Categoria, fissata per il 31 maggio 2026.

Con decreto monocratico n. 007/CFA-2025-2026 del 27 maggio 2026 veniva respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie, sul rilievo che l’interesse degli appellanti risultava adeguatamente tutelato mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito, fissata per il 30 maggio 2026 con abbreviazione dei termini.

Nell’interesse dei reclamanti veniva quindi depositata in termini memoria difensiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, con la quale venivano ulteriormente illustrati i motivi di reclamo e ribadite le istanze istruttorie e la richiesta di sospensione cautelare.

All’odierna udienza, celebratasi in videoconferenza, alla presenza del difensore degli incolpati e del Sostituto Procuratore Federale Avv. Luca Zennaro, l’Avv. Vincenzo Russo nell’interesse degli incolpati si riportava ai contenuti tutti del reclamo, rilevando la carenza probatoria, la mancanza di riscontri e soprattutto l’inattendibilità della testimonianza del Latino; chiedeva quindi l’accoglimento del reclamo in ogni sua parte, insistendo nelle richieste ivi contenute. Il Sostituto Procuratore Federale, nel condividere integralmente le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, ne chiedeva la conferma.

All’esito della discussione il reclamo veniva posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è parzialmente fondato e va quindi accolto, per quanto di ragione, sulla base delle considerazioni che seguono.

2. Giova premettere, in punto di principio e in funzione dello scrutinio dei motivi, alcune coordinate ricostruttive in tema di standard probatorio e di valutazione del materiale dichiarativo, attorno alle quali ruota l’intero impianto del gravame.

3. Va ricordato, in tema di standard probatorio, che i principi che governano la prova della responsabilità in ambito sportivo, oltre ad essere diversi da quelli propri del processo penale, sono ispirati al criterio del “più probabile che non” e non a quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio, tipico del processo penale.

4. Secondo gli arresti più recenti della giurisprudenza federale formatasi in materia, lo standard probatorio richiesto ai fini della affermazione della responsabilità in ambito disciplinare sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio ed integrato dall’ulteriore regola del confortevole convincimento: si tratta di un principio di portata generale che richiede per la sua adeguatezza un grado inferiore di certezza, fondato sulla esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un. n. 6/2016 e più di recente SS.UU. 71/2021; CFA, SS.UU., n. 60/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 25/20252026; CFA, Se SS.UU., n. 64/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026).

Il confortevole convincimento richiamato dal Collegio di garanzia dello sport  rafforza ancor più la regola del “più probabile che non” ed è perfettamente in linea con l’orientamento – di estrazione processualcivilistica – della Suprema Corte di Cassazione che richiama l’ulteriore criterio della “probabilità prevalente”, il quale impone al giudice come prima operazione, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili; successivamente, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere tra queste “quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. Civ. Sez. 3^ Sent. 2.9.2022 n. 25884; in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3^, Ord. 5.3.2024 n. 5922).

Costituisce poi orientamento consolidato quello secondo il quale la valutazione delle risultanze deve essere condotta in chiave complessiva e non atomistica, dovendo gli elementi acquisiti essere apprezzati nella loro coesistenza e capacità cumulativa di concorrere alla formazione del convincimento del giudicante (CFA, SS.UU., n. 50/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 64/2024-2025).

Da tali coordinate discende un corollario di ordine logico, dirimente ai fini dello scrutinio che segue: altro è l’accertamento della materialità del fatto storico – e cioè che una determinata condotta abbia avuto luogo – altro è la sua imputazione soggettiva, ossia la riferibilità di quel fatto a un autore individualmente determinato.

I due piani, ancorché contigui, non sono sovrapponibili, sicché la prova raggiunta sul primo non si trasferisce automaticamente sul secondo: la regola del «più probabile che non», rafforzata dal canone del confortevole convincimento, deve essere soddisfatta in modo autonomo con riguardo a ciascun profilo e, segnatamente, esige indizi gravi, precisi e concordanti di natura individualizzante quando si tratti di ascrivere la condotta a un determinato tesserato.

Ne deriva, sul piano del riparto dell’onere probatorio, che grava sulla Procura federale la dimostrazione non soltanto dell’avvenuta commissione dell’illecito, ma altresì della sua sicura riconducibilità all’incolpato, non potendo l’incertezza sull’autore essere colmata in via meramente presuntiva o per il tramite di una testimonianza singola e contrastata; in difetto, il dubbio non altrimenti superabile secondo lo standard predetto ridonda in favore dell’incolpato.

5. Va altresì ricordato che la dichiarazione del teste in tanto può valere a confermare la responsabilità di un incolpato in quanto venga scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo, specialmente quando essa – come nella specie – provenga da soggetto portatore di un interesse contrastante con quello dell’incolpato, occorrendo, in questo caso, una verifica quanto mai puntuale ed attenta circa non solo la credibilità soggettiva del dichiarante ma l’attendibilità complessiva del suo racconto (ex multis: CFA, Sez. I, n. 76/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026).

Quanto poi alle dichiarazioni de relato le stesse ben possono concorrere alla formazione della prova là dove convergenti e corroborate da ulteriori elementi (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 27/2025-2026).

Se queste sono le regole ermeneutiche da applicare in tema di valutazione della responsabilità disciplinare, è evidente come nel caso in esame il Tribunale non abbia fatto – seppur in parte – buon governo di tali principi, con specifico riferimento ai punti della decisione che hanno affermato la responsabilità degli incolpati per le frasi discriminatorie di tipo razzista e per le offese triviali verso il pubblico.

6. Tanto premesso, con il primo motivo i reclamanti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Codice di giustizia sportiva, l’assenza di effettiva identificazione degli autori delle condotte contestate, l’erronea valutazione della prova, l’illogicità del provvedimento e il vizio di motivazione: la valutazione delle prove dichiarative raccolte, secondo i reclamanti va censurata nella misura in cui è stata valorizzata in modo quasi esclusivo la testimonianza di Latino Luigi, senza tenere conto di elementi contrari rappresentati dalle dichiarazioni di Marco Chiriatti, tesserato per la stessa società del Latino, che smentiscono in più punti quanto riferito da quest’ultimo e dalle dichiarazioni del calciatore Bakary Jarjou.

Premesso che l’art. 5 del Codice di giustizia sportiva detta il criterio soggettivo di imputazione delle violazioni – stabilendo che le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione (CFA, Sez. I, n. 90/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026) – la censura sollevata dalla difesa riguarda il diverso profilo dell’accertamento della riferibilità materiale della condotta al soggetto in termini di erronea valutazione delle prove e di vizio della motivazione in ordine all’individuazione degli autori dei fatti.

7. Il motivo è fondato, sia pure in parte.

8. Va anzitutto evidenziato che il sig. Luigi Latino non è il “Presidente del Melpignano”, come erratamente asserito dalla difesa, ma un calciatore tesserato per tale società, come univocamente attestato dalla richiesta di proroga delle indagini, dall’avviso di convocazione, dal verbale di audizione dell’8 gennaio 2026, dall’atto di deferimento e dalla stessa decisione impugnata, che lo qualifica espressamente come “calciatore del Melpignano”; né alcun atto del fascicolo attribuisce al medesimo la qualità di presidente del sodalizio (carica che, quanto alla Pol. Dil. Calcio Soleto, fa peraltro capo al sig. Aprile).

Detto ciò, va aggiunto – come peraltro ribadito dal Sostituto Procuratore federale in sede di udienza – che non risponde al vero che il Latino fosse “lontano dagli eventi”, avendo egli dichiarato di avere lasciato la tribuna pochi minuti prima del fischio finale e di essersi posizionato dietro il cancello di accesso al campo posto tra gli spogliatoi e il terreno di gioco, ossia esattamente in prossimità del luogo in cui si sono consumati i fatti di fine gara e dunque in posizione privilegiata ed idonea alla percezione diretta dei fatti.

Inoltre, la decisione impugnata non poggia affatto sulle “sole” dichiarazioni del Latino, posto che alcuni degli addebiti contestati agli odierni incolpati risultano sorretti da una pluralità di elementi convergenti, secondo quanto di seguito esposto con riferimento alle singole posizioni.

9. Iniziando ad esaminare la posizione del sig. Marco Malerba, il primo motivo investe sia l’addebito relativo allo sputo che quello inerente alle frasi discriminatorie di tenore razziale.

9.1 Con riguardo all’episodio dello sputo all’indirizzo del calciatore della squadra avversaria Nicolò Miccoli, l’assunto difensivo secondo cui la relativa prova riposerebbe sulle sole dichiarazioni del Latino è smentito dagli atti.

La condotta illecita trova infatti puntuale riscontro nelle dichiarazioni dello stesso sig. Nicolò Miccoli, persona offesa, il quale ha riferito che nel corso della rissa scoppiata a fine gara, il Malerba “mi ha allontanato con la mano e mi ha sputato in faccia”, nonché nelle dichiarazioni del sig. Vergari (allenatore dell’A.S. Melpignano), al quale il Miccoli ha riferito, nell’immediatezza, di essere stato sputato dall’allenatore del Soleto, Marco Malerba.

La convergenza tra la percezione diretta del Latino, l’ammissione della persona offesa e il riscontro de relato del Vergari soddisfa ampiamente lo standard probatorio richiesto.

Va soggiunto che la valenza dimostrativa del compendio risulta corroborata dalla peculiare genesi delle dichiarazioni che lo compongono.

Per un verso, la rivelazione fatta dal Miccoli al proprio allenatore Vergari è intervenuta nell’immediatezza del fatto, in un torno di tempo e in un contesto incompatibili con qualsivoglia premeditata costruzione difensiva, di guisa che la spontaneità e la prossimità cronologica del racconto ne accrescono significativamente l’attendibilità intrinseca; tale dichiarazione de relato, lungi dal valere isolatamente, si salda alla percezione diretta del Latino e all’ammissione del dichiarante-vittima in un quadro di reciproca eterointegrazione.

Per altro verso, l’ammissione resa dallo stesso Miccoli – soggetto a sua volta coinvolto negli accadimenti di fine gara – assume un peso probatorio rafforzato, in quanto resa contro il proprio interesse di tesserato implicato nella colluttazione, e dunque insospettabile di intento accusatorio compiacente.

Sotto il profilo della qualificazione, poi, lo sputo in volto a un avversario integra una condotta autonomamente sanzionabile, in quanto gesto intrinsecamente lesivo della dignità altrui e radicalmente contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 del Codice, indipendentemente dalla sua collocazione nella cronologia della rissa e dall’assenza di un esito lesivo in senso clinico.

Quanto, poi, alla dedotta incertezza sulla dinamica – e segnatamente sulla collocazione temporale dello sputo rispetto al colpo subito dal Malerba – la censura è priva di rilievo, giacché l’eventuale anteriorità o posteriorità del gesto rispetto all’aggressione patita non ne elide l’antigiuridicità: nel sistema disciplinare federale gli istituti di matrice penalistica della legittima difesa o della provocazione non operano quali scriminanti, potendo tutt’al più rilevare in termini di circostanze attenuanti ai fini della commisurazione della sanzione (CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026).

Né assume valenza esimente il rilievo difensivo secondo cui il Miccoli non avrebbe lamentato l’accaduto nei giorni successivi: l’omessa rimostranza a posteriori non smentisce un fatto che lo stesso Miccoli ha, anzi, ammesso in sede di audizione.

In ultimo, va sottolineato che – diversamente da come asserito dalla difesa degli incolpati – nessuna smentita sui fatti in questione può ricavarsi dal referto arbitrale in cui figura la frase “nulla da segnalare” sotto la voce “Pubblico e Incidenti”, in quanto nello stesso referto figura una nota arbitrale in cui il direttore di gara afferma che, a gara finita, egli si dirigeva nello spogliatoio, chiudendo la porta e udendo subito dopo che dal di fuori provenivano “urla e grida per una rissa” che lo inducevano  a chiamare Carabinieri e ambulanza.

È dunque da escludere che l’arbitro fosse venuto a conoscenza diretta dei fatti ascritti agli odierni incolpati in quanto accaduti fuori dal raggio della sua percezione visiva e uditiva, almeno nei particolari.

10. A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riferimento alle frasi discriminatorie di tenore razziale asseritamente pronunciate dal Malerba all’indirizzo di due calciatori (Houssam Lamdaini e Bakary Jarjou).

10.1 L’art. 28 del Codice di giustizia sportiva – attuativo del principio di non discriminazione sancito dall’art. 2, comma 5, dello Statuto federale – reprime ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi, tra l’altro, di razza, colore, nazionalità o origine anche etnica, prevedendo, al comma 3, per i tesserati diversi dai calciatori, la squalifica non inferiore a quattro mesi. Si tratta di una disposizione posta a presidio della dignità della persona, che riflette un disvalore particolarmente intenso nell’ordinamento sportivo, in coerenza con il sistema italo-europeo delle fonti (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 115/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026).

In particolare, è stato affermato che l’epiteto “negro” possiede ex se, e senza necessità di contestualizzazione, l’inequivoco significato di insulto a sfondo razziale (CFA, Sez. I, n. 53/2024-2025), e altrettanto deve dirsi dell’espressione “marocchino di merda” riferita al portiere di nazionalità marocchina, in quanto inequivocabilmente riconducibile a un pregiudizio fondato su un fattore protetto (CFA, SS.UU., n. 115/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026; v. anche CFA, Sez. I, n. 96/2024-2025).

Ciò posto, vi è certezza sulla avvenuta pronuncia delle due frasi, tenuto conto, da un lato, della dichiarazione del sig. Antonio Vergari (allenatore, all’epoca dei fatti, dell’A.S. Melpignano) il quale ha riferito di aver udito poco prima del termine della gara, la frase “sbrigati, marocchino di merda”, proveniente dalla panchina del Calcio Soleto, rivolta al portiere della squadra Houssam Lamdaini, senza tuttavia essere in grado di indicarne l’autore (“….non so precisare chi abbia proferito tale insulto….”); dall’altro, della dichiarazione della parte offesa  Jarjou Bakary (tesserato dell’A.S. Melpignano) il quale in sede di audizione, ha riferito di aver distintamente udito, al termine della gara e mentre era intento a placare il calciatore Nicolò Miccoli piuttosto nervoso in quel frangente, la frase “negro di merda” senza tuttavia indicarne l’autore perché di spalle rispetto al gruppetto di persone dal quale era partita la frase discriminatoria.

Nessuna certezza quindi sugli autori delle due frasi, tanto più che anche il calciatore Sig. Marco Chiriatti dell’A.S. Melpignano ha, seppur in termini più generali, escluso che fossero state pronunciate offese razziste.

Se così è, alla testimonianza del Latino non può attribuirsi particolare credito come affermato dal Tribunale, in quanto smentita da più fonti provenienti, per di più, da soggetti tesserati per la sua stessa squadra (Vergari, Bakary e Chiriatti).

Discende da quanto precede che, nella specie, mentre può ritenersi processualmente acquisita la materialità storica delle frasi discriminatorie – essendone l’avvenuta pronuncia attestata da fonti distinte e convergenti (il Vergari per l’espressione «marocchino di merda»; il Jarjou per l’espressione «negro di merda») – difetta per converso ogni elemento individualizzante idoneo a riferirne con sicurezza la paternità al Malerba.

Entrambi i dichiaranti che hanno percepito le frasi hanno dichiarato di non essere in grado di indicarne l’autore, mentre l’unica fonte che a tale autore perviene – il Latino – è smentita, sul punto, da tre tesserati della medesima compagine (Vergari, Jarjou e Chiriatti), così risultando isolata e priva di quel riscontro esterno che, alla stregua delle coordinate sopra tracciate, è indispensabile per fondare un’attribuzione soggettiva a fronte di una testimonianza unica e per di più proveniente da soggetto in posizione di interesse contrapposto.

Si verte, in definitiva, in quella situazione – concettualmente distinta dall’accertamento del fatto – in cui l’incertezza non investe il se della condotta, bensì il chi l’abbia tenuta: incertezza che, non essendo superabile secondo il criterio del più probabile che non, integrato dal confortevole convincimento, non può che risolversi in senso liberatorio, restando precluso a questa Corte di colmare in via congetturale la lacuna probatoria sull’individuazione dell’agente.

Da qui il doveroso proscioglimento del Malerba per le condotte addebitategli per violazione dell’art. 28, comma 1, CGS, con conseguente ridimensionamento della sanzione irrogatagli dal primo giudice.

11. Quanto alla posizione del calciatore sig. Alessandro Zollino, originariamente incolpato sia per il pugno inferto al calciatore della squadra avversaria sig. Nicolò Miccoli (art. 38 CGS), sia per la frase discriminatoria pronunciata nei confronti del calciatore dell’A.S. Melpignano Jarjou Bakary (art. 28, comma 1, CGS), violazione in ordine alla quale è intervenuto il proscioglimento in primo grado, la testimonianza del Latino, particolarmente dettagliata, si prospetta assolutamente credibile sia dal punto di vista intrinseco che estrinseco in quanto confortata da plurimi riscontri esterni.

Premesso che la condotta violenta di cui all’art. 38 del Codice ricorre in presenza di un’azione caratterizzata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica altrui, anche a titolo di dolo eventuale (CSA, Sez. III, n. 221/2021; CFA, Sez. I, n. 36/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026), la censura sollevata dalla difesa in riferimento alla violazione della suddetta disposizione è infondata, risultando provata la responsabilità del sig. Alessandro Zollino sulla scorta di un compendio convergente.

Da un lato il Latino ha riferito in modo circostanziato che il calciatore del Soleto n. 4 Zollino Alessandro “ ha sferrato un pugno con la mano destra colpendo il Miccoli Nicolò tra la tempia e l’occhio sinistro”; dall’altro il Miccoli – persona offesa – ha dichiarato di avere ricevuto “un pugno tra lo zigomo e l’occhio da una persona che al momento non sono stato in grado di identificare ma che i miei compagni mi hanno riferito essere Zollino Alessandro”; ancora va segnalato che il calciatore Lorenzo Zollino (fratello dell’incolpato e coinvolto nella rissa) ha riferito, de relato, che il fratello Alessandro era presente nel capannello e che secondo lo stesso “è partito un colpo (forse involontariamente) diretto al Miccoli”.

Si tratta di elementi che, letti unitariamente e secondo il canone della valutazione complessiva, si riscontrano reciprocamente in senso individualizzante, convergendo nell’attribuzione del colpo all’Alessandro Zollino, per di più in coerenza con la tumefazione obiettivamente riscontrata in capo al Miccoli. La dichiarazione del fratello, ancorché de relato, lungi dall’essere inutilizzabile, concorre al quadro probatorio quale elemento corroborante, in conformità ai principi giurisprudenziali già richiamati (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 27/2025-2026).

Né a diversa conclusione può condurre l’inciso “forse involontariamente” riferito da Lorenzo Zollino, atteso che l’assenza di un’intenzione mirata non vale a escludere la riconducibilità della condotta all’art. 38 né a degradarla a mera condotta antisportiva, tanto più in presenza di una lesione (CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 77/2025-2026), dovendosi escludere la configurabilità di un eccesso di agonismo, trattandosi di fatti avulsi dal gioco e successivi al fischio finale.

Le dichiarazioni dello stesso Alessandro Zollino (“mi sono trovato in mezzo ed ho cercato di dividere i vari contendenti”), genericamente difensive, non valgono a neutralizzare il convergente compendio accusatorio.

Mette conto rimarcare, a fini di completezza e a riprova del rigore selettivo del giudizio, che la posizione dell’Alessandro Zollino si distingue nettamente da quelle che hanno condotto al proscioglimento proprio sotto il profilo dianzi isolato: qui l’attribuzione soggettiva del colpo non riposa su una fonte unica e contrastata, bensì su una triangolazione di elementi tra loro indipendenti – la percezione diretta e nominativa del Latino, il riferimento de relato del Miccoli ai propri compagni e la dichiarazione, pur de relato, del fratello Lorenzo – che convergono in modo univoco sull’identità dell’agente e si saldano a un dato di riscontro reale e obiettivo, costituito dalla tumefazione tra zigomo e occhio, clinicamente compatibile con il pugno descritto.

Tale convergenza individualizzante, presente in questo caso e assente in quelli sopra esaminati, vale di per sé a giustificare il diverso esito.

Quanto all’elemento soggettivo, l’azione – consistita nello sferrare un pugno al volto di un avversario a gara ormai conclusa – esprime quanto meno l’accettazione del rischio di cagionare un danno all’incolumità altrui, e dunque integra il dolo, sia pure nella forma eventuale, richiesto dall’art. 38 del Codice, senza che l’inciso dubitativo «forse involontariamente» – riferito peraltro da terzi e in chiave meramente attenuativa – valga a refluire sull’oggettiva direzione lesiva del gesto, accertata aliunde.

Tuttavia, se può dirsi accertata secondo il criterio del più probabile che non la responsabilità di Zollino Alessandro, va invece rimeditata la misura della sanzione tenuto conto della sua sproporzione.

12. Con riguardo poi alla posizione del sig. Lorenzo Zollino, incolpato per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e dell’art. 39 stesso codice in relazione alle offese pronunciate nei riguardi del sig. Antonio Vergari e al gesto gravemente offensivo rivolto verso il pubblico presente in tribuna, valgono anche in questo caso le considerazioni svolte in ordine alla parziale inattendibilità delle dichiarazioni del sig. Luigi Latino con riferimento a quest’ultimo episodio.

In disparte il fermo diniego dell’incolpato con riferimento al gesto offensivo rivolto verso il pubblico (toccamento dei genitali e dito medio rivolto all’indirizzo degli spettatori), le dichiarazioni del sig. Latino, il quale ha riferito nel corso della sua audizione che “un calciatore del Soleto, il n. 5 Zollino Lorenzo, senza apparente motivo, si è rivolto verso gli spalti e ha usato un gesto spiacevole toccandosi con la mano i genitali e alzando il dito medio”, risultano smentite da quanto riferito dal sig. Marco Chiriatti, calciatore dell’A.S. Melpignano e compagno di squadra del Latino, il quale ha invece escluso categoricamente sia che fossero state rivolte offese verso il pubblico, sia che fossero state pronunciate frasi razziste.

Peraltro, secondo quanto affermato dal Latino, non è dato neanche comprendere in quale momento della partita – se cioè poco prima che essa terminasse oppure alla fine – fosse stato compiuto tale gesto.

Anzi, un altro elemento che vale a conferire ulteriore incertezza alle dichiarazioni del Latino proviene da quelle del sig. Nicolò Miccoli (giocatore dell’A.S. Melpignano) il quale ha riferito che Zollino Lorenzo dopo la sua sostituzione avrebbe compiuto il gesto gravemente offensivo verso il pubblico; ma dal referto di gara non risulta che Zollino Lorenzo sia stato sostituito, sicché la dichiarazione accusatoria del Miccoli non appare di per sé credibile.

In una situazione di così oggettiva incertezza, avvalorata per di più dal contrasto tra dichiarazioni provenienti da compagni della stessa squadra di appartenenza, non può che pervenirsi al proscioglimento dello Zollino sul punto, residuando invece la sua responsabilità con riguardo alle offese rivolte all’allenatore dell’A.S. Melpignano, Antonio Vergari, confermate da quest’ultimo, il quale oltre ad aver dichiarato di aver distintamente udito le frasi offensive dirette verso di lui (“pelato di merda”; “vaffanculo”) provenienti dalla panchina della squadra avversaria, ha poi avuto modo di precisare che proprio Zollino Lorenzo il martedì successivo alla gara lo aveva contattato telefonicamente in quanto  intenzionato a scusarsi per le frasi dette ed i comportamenti avuti.

La condotta serbata dallo stesso Lorenzo Zollino in epoca successiva alla gara conferisce alla residua incolpazione un fondamento di particolare solidità: l’avere egli contattato telefonicamente il Vergari, il martedì seguente, per porgergli le proprie scuse «per le frasi dette ed i comportamenti avuti», costituisce un contegno logicamente incompatibile con l’asserita estraneità ai fatti e si risolve in un riconoscimento, per facta concludentia, della propria condotta offensiva, secondo un canone di apprezzamento del comportamento extraprocessuale dell’incolpato pacificamente ammesso nell’ordinamento disciplinare.

Tale elemento, saldandosi alla diretta e ferma conferma proveniente dalla persona offesa, sorregge in modo autosufficiente l’affermazione di responsabilità per le espressioni ingiuriose rivolte all’allenatore avversario.

Specularmente, il proscioglimento in punto di gesto osceno verso il pubblico trova ulteriore e dirimente conferma sul piano logico: la dichiarazione accusatoria del Miccoli àncora il gesto al momento successivo a una sostituzione del giocatore che, però, il referto di gara attesta non essere mai avvenuta, con conseguente intrinseca inattendibilità del dato; sicché, al già rilevato contrasto tra fonti della medesima squadra (Latino contro Chiriatti) si aggiunge una positiva incongruità documentale dell’unico ulteriore riscontro, che rende la prova d’accusa, sul punto, irrimediabilmente incerta.

In relazione alla residuale responsabilità dello Zollino dovrà quindi essere ridimensionata la sanzione a suo tempo irrogata dal primo giudice.

13. Quanto, infine, alla responsabilità oggettiva della società Pol. Dil. Calcio Soleto, questa va confermata tenendo ovviamente conto delle residue responsabilità emergenti a carico dei suoi tesserati Malerba Marco, Zollino Alessandro e Zollino Lorenzo, con conseguente ridimensionamento della sanzione originariamente inflitta.

14. Passando quindi al riesame del trattamento sanzionatorio rileva la Corte quanto segue.

Appare parzialmente fondata la doglianza relativa alla pretesa sproporzione del trattamento sanzionatorio inflitto al Malerba (squalifica fino al 30 novembre 2026): sebbene ricompresa entro i limiti edittali, la sanzione – tenuto conto del proscioglimento del Malerba con riferimento alle frasi discriminatorie – va diminuita anche in ossequio ai criteri della proporzionalità, della ragionevolezza e dell’afflittività (da ultimo CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026; ma vedi anche CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023).

Il tema della commisurazione delle sanzioni va posto in correlazione con l’art. 12 del CGS e con l’art. 44 stesso codice, sottolineandosi che tale disposizione impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (cfr. CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024).

In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, CGS, secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.

Ne consegue che solo quando venga correttamente compiuta tale operazione può realizzarsi una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente risultare proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2023-2024).

Alla stregua di tali indicazioni, si ritiene congrua la misura della squalifica per mesi cinque ed in concreto fino al 30 settembre 2026.

Milita in favore di tale soluzione anzitutto il fatto che comunque il Malerba è stato colui che ha, con il suo comportamento intemperante (colloquio piuttosto burrascoso ed irruento al termine della gara con il calciatore Salvatore Capasa dell’A.S. Melpignano), innescato la rissa e la catena degli eventi successivamente accaduti poi degenerati in lesioni reciproche subite da più persone.

Inoltre, non può non sottolinearsi che l’allenatore, per il ruolo che riveste in seno alla squadra, deve dare maggiormente esempio di correttezza, nella specie del tutto venuta meno ed anzi ulteriormente sminuita dal compimento di atti particolarmente riprovevoli (sputo verso un avversario).

L’approdo sanzionatorio così individuato realizza un punto di equilibrio coerente con i parametri di cui agli artt. 12 e 44 del Codice.

Per un verso, l’intervenuto proscioglimento dalla più grave incolpazione discriminatoria – connotata da uno spiccato disvalore e presidiata da un minimo edittale particolarmente severo – impone, in ossequio al principio di proporzionalità, una sensibile contrazione del trattamento originariamente inflitto, non potendo la sanzione continuare a riflettere un addebito venuto meno.

Per altro verso, la residua condotta accertata conserva una gravità tutt’altro che trascurabile, che osta a una riduzione di portata meramente nominale: il Malerba non solo ha innescato, con il proprio contegno irruento, la sequenza degli accadimenti poi degenerati in lesioni reciproche, ma ha posto in essere un gesto – lo sputo in volto a un avversario – di particolare ignominia, vieppiù riprovevole in ragione della qualità di allenatore, cui l’ordinamento federale addossa un dovere rafforzato di esemplarità e di autocontrollo.

La misura di mesi cinque assicura pertanto quel carattere di effettività e di afflittività che l’art. 44, comma 5, del Codice eleva a requisito ineludibile di ogni sanzione, garantendone al contempo l’idoneità a un’efficace funzione di prevenzione speciale e generale, senza sconfinare nell’eccesso repressivo.

14.1 Quanto alla posizione del sig. Alessandro Zollino, ferma restando la responsabilità del tesserato nei termini in cui è stata riconosciuta dal Tribunale, appare congruo contenere la sanzione originariamente inflittagli nella misura di otto giornate di squalifica in considerazione del fatto che il gesto violento compiuto in danno del Miccoli è frutto anche di una reazione, ancorché ingiustificata, ad un gesto altrettanto violento compiuto dal Miccoli (peraltro equivalente sotto il profilo della condotta materiale) in danno dell’allenatore della squadra avversaria, Sig. Malerba.

La riduzione a otto giornate di squalifica si giustifica alla luce del peculiare atteggiarsi della vicenda sul piano della commisurazione.

Pur restando fermo che, nel sistema disciplinare federale, la reazione a un’altrui condotta violenta non opera quale causa di giustificazione – non trovando ingresso gli istituti penalistici della legittima difesa e della provocazione – la circostanza che il pugno sia stato inferto in un contesto di reciproca aggressione, e in risposta a un gesto sostanzialmente equivalente patito da un tesserato della squadra dell’incolpato, assume rilievo quale elemento di attenuazione ai fini della modulazione dell’afflittività ex artt. 12 e 44 del Codice.

La misura individuata realizza inoltre un trattamento coerente con il canone della par condicio sanzionatoria rispetto alle condotte di pari gravità materiale poste in essere dagli altri protagonisti della rissa, prevenendo quella disparità di trattamento che la difesa ha non implausibilmente lamentato, e si mantiene al contempo proporzionata alla gravità oggettiva di una condotta violenta produttiva di lesioni e del tutto avulsa dal contesto di gioco.

14.2 Considerazioni analoghe vanno svolte con riferimento alla posizione dell’incolpato Lorenzo Zollino la cui responsabilità è stata confermata limitatamente alle offese rivolte in danno dell’allenatore dell’A.S. Melpignano, Antonio Vergari.

Ritiene quindi la Corte congrua la sanzione minima di due giornate di squalifica come prevista dall’art. 39 CGS.

La determinazione della sanzione nel minimo edittale di due giornate previsto dall’art. 39 del Codice riflette adeguatamente il duplice dato della contrazione dell’addebito – circoscritto, all’esito del giudizio, alle sole espressioni ingiuriose rivolte all’allenatore avversario, con esclusione del più grave gesto osceno verso il pubblico – e del contegno successivamente serbato dall’incolpato.

Le scuse spontaneamente porte al Vergari nei giorni immediatamente successivi alla gara, lungi dal rilevare unicamente quale elemento di prova della responsabilità, esprimono altresì un atteggiamento di resipiscenza che, sul piano della commisurazione, milita coerentemente per l’applicazione della misura minima, in armonia con i criteri di proporzionalità e di afflittività graduata di cui agli artt. 12 e 44 del Codice.

15. Quanto, infine, alla posizione della società Pol. Dil. Calcio Soleto, se può dirsi riconfermata la responsabilità oggettiva per effetto della responsabilità individuale dei suoi tesserati ancorché ridimensionata sulla base delle considerazioni precedenti, può essere accolta la censura difensiva in punto di entità dell’ammenda, la quale può congruamente ridursi nella misura di 800,00.

Invero va ricordato che la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice consegue automaticamente all’accertamento delle condotte dei propri tesserati, operando per la sola ricorrenza del nesso di tesseramento, in coerenza con il principio di immedesimazione organica e con la centralità, nell’ordinamento sportivo, del principio di precauzione, senza che assumano rilievo né il dolo né la colpa del sodalizio (CFA, Sez. III, n. 3/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023). Peraltro, non risulta allegata l’avvenuta adozione di un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 7 del Codice, in difetto del quale la società non può superare la presunzione di responsabilità (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023).

Da tale assetto discende che la responsabilità oggettiva del sodalizio, proprio perché ancorata in via derivata e automatica alle condotte dei propri tesserati, partecipa necessariamente delle sorti dell’accertamento individuale: ridotto l’ambito delle violazioni ascrivibili ai sigg.ri Malerba, Alessandro Zollino e Lorenzo Zollino, ne risulta corrispondentemente ridimensionato il fattopresupposto cui la responsabilità della società accede, con conseguente erosione della base oggettiva sulla quale il primo giudice aveva calibrato l’ammenda.

La rideterminazione di quest’ultima nella misura di 800,00 si pone dunque in rapporto di stretta coerenza consequenziale con il ridotto perimetro delle responsabilità dei tesserati, assicurando il rispetto del principio di proporzionalità anche con riguardo all’ente, senza che ciò incida sull’an di una responsabilità che, in presenza del nesso di tesseramento e in assenza di allegazione del modello esimente di cui all’art. 7 del Codice, resta integra nella sua struttura.

Ora, poiché, per quanto innanzi esposto, le condotte dei tesserati Malerba, Alessandro Zollino e Lorenzo Zollino sono state correttamente accertate in limiti più ristretti rispetto a quanto accertato dal Tribunale e riqualificate, ne discende, in via consequenziale, la responsabilità oggettiva della società che va ridimensionata nel quantum, nella ridotta misura precedentemente indicata.

16. Va invece rigettato il secondo motivo con il quale i reclamanti deducono il difetto istruttorio e la mancata rinnovazione dell’istruttoria in primo grado, reiterando le richieste istruttorie già formulate, e cioè l’audizione in contraddittorio dei sigg.ri Chiriatti e Jarjou e l’audizione dei sigg.ri Manuel Mancarella e Alessandra Curilli, indicati dal Malerba quali testimoni dell’aggressione dallo stesso subita da tergo.

Il motivo è infondato e le connesse istanze istruttorie vanno respinte.

Premesso che nel processo sportivo non sussiste un diritto dell’incolpato all’ammissione di tutte le istanze istruttorie, competendo al giudice valutarne, in concreto, l’ammissibilità e la rilevanza, con facoltà di limitare le prove dichiarative ove i testi siano indicati su circostanze già sufficientemente chiare, non rilevanti o già oggetto di altre deposizioni (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 45/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015), nel caso in esame tali richieste appaiono del tutto irrilevanti alla luce del materiale raccolto nella fase delle indagini, tanto più che nel caso di specie, i sigg.ri Chiriatti Marco e Bakary Jarjou sono già stati ascoltati nel corso dell’attività inquirente e le loro dichiarazioni sono state oggetto di puntuale valutazione anche da parte di questa Corte: la loro ri-audizione “in contraddittorio”, pertanto, si risolverebbe in un adempimento superfluo e meramente esplorativo, come tale del tutto inaccoglibile.

Né a diverse conclusioni conduce l’invocata rinnovazione dell’attività istruttoria.

Nel giudizio di reclamo la rinnovazione delle prove dichiarative riveste carattere eccezionale e presuppone un giudizio di assoluta necessità, correlato alla decisività della prova richiesta rispetto al thema decidendum; presupposto che qui difetta, vertendosi su deposizioni già ritualmente acquisite nella fase delle indagini, nel rispetto delle garanzie partecipative, e compiutamente valutate.

17. La definizione del giudizio nel merito, infine ed evidentemente, assorbe l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato, formulata in via subordinata per la sola ipotesi di mancata decisione nel merito all’udienza del 30 maggio 2026.

18. In conclusione, il reclamo va parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione con le conseguenziali pronunzie, anche in punto di restituzione dei contributi per l’accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga:

- al sig. Malerba Marco, la squalifica fino al 30.09.2026;

- al sig. Zollino Alessandro, la squalifica per 8 giornate da scontarsi nel campionato di competenza;

- al sig. Zollino Lorenzo, la squalifica per 2 giornate da scontarsi nel campionato di competenza;

- alla società Pol. Dil. Calcio Soleto, l’ammenda di 800,00.

Dispone la restituzione dei contributi per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Renato Grillo                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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