FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 540/AA del 03/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRANCHI – ASD ARANOVA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 719 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Samuele FRANCHI, e della società ASD ARANOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Samuele FRANCHI, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Aranova, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 20.12.2025 in occasione della gara Leocon - Aranova valevole per il girone A del campionato Under 16 Regionali, mentre si trovava in tribuna quale spettatore, rivolto espressioni offensive a un calciatore tesserato per la società Leocon, che stava abbandonando il recinto di giuoco perché espulso;

ASD ARANOVA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Samuele Franchi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Samuele FRANCHI,

- Società ASD ARANOVA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Schiavi; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Samuele FRANCHI,

- € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ARANOVA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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