F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 273/TFN – SD del 11 Giugno 2026 (motivazioni) – Giuseppe Bellantoni – 252/TFNSD

Decisione/0273/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0252/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Ignazio Castellucci – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28856/564pf25-26/GC/PM/mf del 5 maggio 2026 nei confronti dei sig. Bellantoni Giuseppe, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento origina dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale FIGC a mezzo PEC del 14.11.2025 dall’avv. Marco Sabato, con allegato esposto del sig. Munaò Giuseppe (già dirigente della società ACR Messina srl s.s. 25-26) avente ad oggetto l’attività federale posta in essere dal sig. Bellantoni Giuseppe; in particolare il denunciante ha rappresentato che il sig. Bellantoni Giuseppe ha svolto le medesime mansioni di segretario per la società Rimini Calcio FC nonché, contestualmente, per la società ACR Messina, all’inizio della stagione sportiva 2025-2026.

La Procura Federale ha iscritto il procedimento nel proprio registro in data 11 dicembre 2025 al n. 564 pf25-26.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito, tra l’altro i seguenti documenti:

- Fogli di censimento società Rimini FC stagione 2025-2026 e successive integrazioni;

- Fogli di censimento società ACR Messina srl – matricola n. 947500 - stagione 2025-2026 fino al 20.10.2025;

- Fogli di censimento società ACR Messina 1900 SSD ARL – matricola n. 965031 - stagione 2025-2026 aggiornati al gennaio 2026;

- Stralcio articolo di stampa del 5.10.2025 estratto dalla testata giornalistica on line “Tutto Mercato Web”;

- Post estratti dal social network Facebook;

- Screenshot messaggi whatsapp intercorsi tra il sig. Giuseppe Munaò e l’avv. Di Renzo del 5.11.2025;

- Verbale di audizione del sig. Munaò Giuseppe (ex dirigente ACR Messina) del 30.12.2025;

- Verbale di audizione del sig. Ninni Corda (ex dirigente ACR Messina) del 3.2.2026;

- Verbale di audizione sig. Maurizio Mantineo (ex dirigente ACR Messina) del 20.02.2026;

- Comunicazione Avv. Maria Di Renzo (curatore della liquidazione giudiziale della società ACR Messina srl, del Tribunale di Messina) del 25.2.2026;

- Verbale di audizione del sig. Giuseppe Bellantoni del 20.2.2026.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 3 aprile 2026, la comunicazione di Conclusione delle Indagini al sig. Giuseppe Bellantoni che non ha richiesto di essere sentito né ha presentato memorie.

In data 5 maggio 2026 la Procura Federale ha deferito “ il sig. Giuseppe Bellantoni, all’epoca dei fatti Segretario Generale della società Rimini F.C., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e almeno sino al novembre 2025, svolto attività di segretario generale e comunque attività federale in favore della società ACR Messina srl – matricola n. 947500, pur essendo tesserato in qualità di segretario generale con altra società affiliata alla F.I.G.C. (Rimini FC)”.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l’udienza di discussione del 4 giugno 2026 in vista della quale, l'Avv. Luis Vizzino, in rappresentanza del deferito, con memoria depositata il 27 maggio 2026 ha richiesto il proscioglimento del proprio assistito.

Il dibattimento

All’udienza del 4 giugno 2026 tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l'Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Luis Vizzino, in difesa del sig. Giuseppe Bellantoni.

L'Avv. Bandoni, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

L'Avv. Vizzino, riportandosi alla propria memoria ha chiesto il rigetto degli addebiti.

La decisione

Il Tribunale alla luce delle evidenze documentali prodotte dalla Procura Federale all’esito delle indagini non ritiene provata la condotta contestata al deferito.

La Procura, come detto, contesta al deferito di aver svolto dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e almeno sino al mese di novembre 2025, l’attività di segretario generale e comunque l’attività federale in favore della società ACR Messina srl – matricola n. 947500, pur essendo tesserato in qualità di segretario generale con altra società affiliata alla F.I.G.C. (Rimini FC).

Sul punto occorre, in via preliminare, evidenziare che se da un lato il deferito risulta indicato nei fogli di censimento della società ACR Messina srl del 25.8.2025, 06.09.2025, 27.9.2025, 5.10.2025 e 20.10.2025, dall’altro, l’unico foglio di censimento firmato dal sig. Giuseppe Bellantoni è quello del 25.8.2025. Tale circostanza assume concreta rilevanza alla luce della produzione documentale del deferito da cui si evince una richiesta a mezzo PEC – datata proprio il 25.8.2025 - di cancellazione del proprio nominativo dall’anagrafica federale della società ACR Messina srl inviata dal deferito al Sig. Stefano Alaimo - all’epoca dei fatti Presidente della società ACR Messina.

In atti è stata versata anche la PEC del 26.8.2025 con cui il Presidente Alaimo ha informato il sig. Bellantoni dell’avvenuta cancellazione dello stesso dall’anagrafica federale del club.

Dalla documentazione acquisita dalla Procura, peraltro, non si rinviene alcun documento da cui risulti un rapporto di lavoro tra il sig. Bellantoni e l’ACR Messina nel corso della stagione sportiva 2025/2026 e non vi è traccia di eventuali pagamenti effettuati dal club al deferito.

Il Curatore della società, in linea con quanto sopra esposta, ha affermato che il sig. Bellantoni “solo a titolo di cortesia si dichiarava disponibile ad offrirle un supporto (anche quale affezionato e tifoso della sua squadra)” … “non avendo certezza che fosse lui ad eseguire materialmente il caricamento (dei tesseramenti) sul portale FIGC..”.

Anche dalle audizioni effettuate dalla Procura nel corso delle indagini, non si evince, chiaramente, il concreto svolgimento da parte del deferito delle funzioni di Segretario in favore dell’ACR Messina.

In particolare, a fronte delle dichiarazioni rese dal Sig. Ninn CORDA, secondo le quali il Bellantoni si sarebbe occupato di operazioni di svincoli e di tesseramenti, il sig. Maurizio Manineo, in linea con quanto riferito dal Curatore della società e chiarendo di aver effettuato alcune registrazioni di tesserati per l’ACR Messina su delega della proprietà e di essere, quindi, al corrente delle operazioni effettuate dalla società stessa, ha affermato che il sig. Bellantoni “non si è mai occupato di trattative che riguardano o che hanno riguardato calciatori dell’ACR Messina”.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che il Sig. Bellantoni non ha svolto la doppia attività contestatagli, essendo stato cancellato sin dall'agosto 2025 quale collaboratore-segretario dell'ACR Messina e non avendo più svolto, neppure di fatto, la relativa funzione, come attestato dal curatore della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 11 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it