F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 284/TFN – SD del 19 Giugno 2026 (motivazioni) – Michele Diosono e società AC Perugia Calcio Srl – 260/TFNSD
Decisione/0284/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0260/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sig.ri:
Valentino Fedeli – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Monica Coscia – Componente
Gaia Golia – Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il giorno 11 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30021/548pf25-26/GC/blp del 15 maggio 2026, nei confronti del sig. Michele Diosono e della società AC Perugia Calcio Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 15 maggio 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig.:
- Michele Diosono, non tesserato ma collaboratore, all’epoca dei fatti, per la società A.C. Perugia Calcio Srl, nella qualità di Delegato Gestione dell’Evento e, quindi, persona addetta a servizi ed attività all'interno e nell'interesse dell’A.C. Perugia Calcio Srl e comunque in attività rilevanti per l'ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nelle “Linee Guida 2014 del Servizio di Stewarding” che prevede, tra le altre cose, l’osservazione e la vigilanza degli spettatori in tutte le aree e nei servizi interessati dalla loro presenza finalizzata a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità e ad individuare situazioni che potrebbero creare turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica, e per aver disatteso le misure organizzative adottate, con determinazione del 25 novembre 2025, dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in occasione della gara Perugia – Ternana del 7 dicembre 2025, con la quale era stata disposta la necessaria “implementazione del servizio di stewarding”, in quanto, nel momento in cui il calciatore della Ternana veniva colpito, non si rilevava presenza alcuna di steward posizionati sia lungo il perimetro del terreno di gioco prospicente la Curva Nord e sugli spalti del medesimo settore, impegnati a monitorare il comportamento dei tifosi del Perugia ivi presenti;
- la società A.C. Perugia Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Diosono, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti i seguenti atti e documenti a dimostrazione dell’illecito contestato:
- referto gara Perugia – Ternana del 7.12.2025,
- modulo base e relativi allegati controllo gara Perugia – Ternana
- fogli di censimento s/s 25-26 Perugia Calcio,
- fogli di censimento s/s 25-26 Ternana Calcio,
- piantina stadio “R. Curi” e dichiarazione D.G.E. numero spettatori,
- documentazione trasmessa dalla Questura di Perugia,
- Video pervenuto dalla Questura di Perugia,
- 1° fermo immagine tratto da video della Questura di Perugia,
- 2° fermo immagine tratto da video della Questura di Perugia.
- Verbale di audizione sig. Alessandro Morlupo,
- Verbale di audizione sig. Tommaso Vitali,
- Verbale di audizione del sig. Fabio Sandullo,
- Piano di Gestione Evento gara del 7.12.2025
- Elenco personale ammesso in campo.
La fase predibattimentale
Il Presidente fissava la convocazione delle parti per l’udienza del 11 giugno 2026.
I deferiti, tramite il proprio legale, Avv. Marco Sabato, articolavano memorie difensive, in cui sottolineavano, tra l’altro, che la riduzione del numero degli steward presenti per la partita in esame, fosse stata indicata dallo stesso Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) presso la Questura di Perugia a seguito della mancata vendita dei biglietti in favore dei tifosi ospiti della Ternana.
Il dibattimento
All’udienza del 11 giugno. in sede di discussione era presente l’Avv. Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale, nonché per i deferiti l’Avv. Marco Sabato.
La Procura federale nel riportarsi all’atto di deferimento chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:
- a carico di Michele Diosono, 2 mesi di inibizione;
- a carico del Perugia Calcio A.C. euro 4.000,00 di ammenda.
L’Avv. Sabato si riportava infine al contenuto delle memorie difensive sottolineando come in ogni caso non si fosse mai rinvenuto l’oggetto (presumibilmente una moneta) che avrebbe colpito il calciatore della Ternana Alessandro Morlupo.
La decisione
Ritiene il Tribunale che debba ravvisarsi la responsabilità dei deferiti.
Ed invero al di là del rinvenimento o meno dell’oggetto lanciato dagli spalti dello stadio R. Curi di Perugia, risulta comprovato, sia dal referto dell’arbitro, che dalle dichiarazioni dei calciatori e dirigenti coinvolti, nonché dalle indagini della Procura della Repubblica di Perugia e dalle immagini acquisite, che al termine della partita Perugia-Ternana del 7.12.2025 al rientro negli spogliatoi alcuni giocatori della Ternana siano stati attinti da lanci di oggetti provenienti dalla curva nord dello stadio R. Curi occupata dai sostenitori del Perugia, ed in particolare il calciatore Morlupo sia stato colpito in testa con lievi ferite. .
Allo stesso modo è pacifico e riconosciuto dagli stessi deferiti che alla gara in esame siano stati impiegati in concreto 87 steward (più 7 riserve) e dunque in misura nettamente inferiore a quella prevista in data 4 dicembre 2025 nel documento stilato dal Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) presso la Questura di Perugia, ove infatti si precisava invece che “per il livello di rischio attribuito [alla gara] dovranno essere impiegati 130 steward” (di cui 30 forniti dalla Ternana).
In definitiva - pure non considerando il numero di trenta steward che avrebbe dovuto fornire la società ospite (Ternana) – risulta in atti che la società deferita abbia impiegato un numero di assistenti sensibilmente minore di quelli che avrebbe invece dovuto utilizzare (100); ancora sul punto deve precisarsi che non vi sia infatti alcuna evidenza che la riduzione del numero degli steward in esame sia stata concordata ovvero deliberata dal suddetto GOS, la cui unica deliberazione che si ritrova è invece – come detto quella del 4 dicembre suindicata.
In tale quadro è ovvio che le conseguenze poi verificatesi del lancio di oggetti da parte dei tifosi del Perugia occupanti il settore curva nord debbano ricadere sulla società ospitante e sul soggetto delegato alla gestione dell’evento.
Non può certo negarsi che una cospicua o adeguata presenza di steward nei pressi o all’interno della curva dei tifosi della squadra ospitante potesse comunque costituire un fattore di maggiore controllo e deterrenza al fine di evitare o ridurre al minimo singoli gesti violenti.
D’altra parte, dalle immagini acquisiti dalla Procura della Repubblica di Perugia nella zona oggetto dei lanci (curva nord) nel momento caldo del fine gara non si rinvengono che pochi steward, che tra l’altro sono a bordo campo e non cono comunque impiegati nel controllo del settore dei tifosi, con ciò dunque violando di fatto le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno prima e del GOS dopo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Michele Diosono, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società AC Perugia Calcio Srl, euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Valentino Fedeli
Depositato in data 19 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
