F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 286/TFN – SD del 19 Giugno 2026 (motivazioni) – Valerio Antonini e società Trapani 1905 FC Srl – 261/TFNSD
Decisione/0286/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0261/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Roberto Proietti - Presidente
Valentino Fedeli - Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30058/1148pf25-26/GC/blp del 15 maggio 2026, nei confronti del sig. Valerio Antonini e della società Trapani 1905 FC Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il procedimento trae origine dall’esposto del sig. Andrea Mussi, già Direttore Sportivo della società Trapani 1905 FC S.r.l., in ordine alle dichiarazioni rese dal sig. Antonini al termine della gara Trapani-Siracusa del 26/04/2026.
A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 30/04/2026 al n. 1148pf25.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
- la copia della segnalazione/esposto inviata all’Ufficio, in data 30.04.26, dal Sig. Andrea MUSSI;
- la copia scheda anagrafe federale della società Trapani 1905 F.C. S.R.L.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente ricevuta dai destinatari.
Con atto del 15 maggio 2026 la Procura Federale ha deferito:
“- il Sig. Valerio ANTONINI all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L.
- la società TRAPANI 1905 F.C., per rispondere:
- il Sig. Valerio ANTONINI all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della società Trapani 1905 F.C. S.R.L., della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri del Sig. Andrea Mussi già Direttore Sportivo del Trapani 1905 F.C. S.R.L. (incarico ricoperto nelle ultime due stagioni sportive fino al 25/02/2026 data delle intervenute dimissioni volontarie) mediante le seguenti frasi ed espressioni quali propalate nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine della gara Trapani vs Siracusa disputata in data 26/04/2026 e valida per il Campionato di Lega Pro Gir. C s.s. 2025/2026: <La mia più grande responsabilità di cui mi assumo la responsabilità è di aver scelto persone che hanno fatto del male volontariamente alle mie società. Parlo di chi ha fatto il direttore sportivo firmando contratti di commissioni come non ha nessuno ... abbiamo pagato solo quest’anno 700 mila euro di commissioni, e i procuratori, due di questi sono stati appena denunciati alla Procura della Repubblica per estorsione, ti minacciano e ti dicono se non mi paghi subito io ti faccio istanza di fallimento ... questo è il sistema marcio …>.
Con la recidiva ex art. 18 del C.G.S. per aver il tesserato nella corrente stagione sportiva già subito sanzioni per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali e le aggravanti di cui al comma 4 lett. a) e b) dell’art. 23 del C.G.S..
- la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del sopra descritto comportamento posto in essere dal Sig. Valerio Antonini, quale all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della Società”.
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 9 giugno 2026, la Società Trapani 1905 e il Sig. Valerio Antonini hanno depositato rituale memoria difensiva con cui hanno dedotto, in primo luogo, che l’Antonini intervenne alla conferenza stampa come presidente della Holding Sport Invest e non come amministratore della società deferita. La difesa ha evidenziato, in secondo luogo, che il nome del Sig. Mussi non sarebbe mai stato pronunciato e che le frasi contestate esprimevano soltanto critica e dissenso verso la gestione sportiva ed economica del club e che, pertanto, non sarebbero state comunque idonee a ledere reputazione e decoro dell’interessato. In subordine, gli odierni deferiti hanno invocato il legittimo esercizio del diritto di critica, richiamando la giurisprudenza ordinaria e sportiva secondo cui toni aspri e polemici non integrano illecito disciplinare se collegati a fatti di interesse e non risolti in una gratuita aggressione personale
Il dibattimento
All’udienza del 9 giugno 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato l’Avv. Alessandro D'Oria, per la Procura Federale, e l'Avv. Paolo Rodella, in difesa della società Trapani 1905 FC S.r.l. e del sig. Valerio Antonini.
L'Avv. D'Oria si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ha replicato alla memoria depositata dall'Avv. Rodella contestualmente chiedendo l’irrogazione dell’ammenda pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuno dei deferiti.
Dal canto suo, l'Avv. Rodella ha replicato a quanto ex adverso dedotto dalla Procura Federale, richiamando le tesi difensive argomentate in memoria, e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La decisione
Il Collegio ritiene che nel caso di specie risulti ampiamente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. In via preliminare, non può essere accolta l’eccezione difensiva secondo cui le dichiarazioni sarebbero state rese dal sig. Valerio Antonini nella sola qualità di Presidente della Holding Sport Invest S.r.l. e non quale Amministratore Unico del Trapani 1905 F.C. S.r.l.
La circostanza che, nel corso della conferenza stampa, l’Antonini si sia presentato come presidente della holding non vale ad escludere la sua appartenenza all’ordinamento federale né il collegamento funzionale delle dichiarazioni con la realtà sportiva del Trapani Calcio.
Le affermazioni contestate sono state rese al termine di una gara ufficiale del campionato di Lega Pro, nell’ambito di una conferenza stampa avente ad oggetto l’attività della società sportiva e riguardante vicende interne alla medesima; esse risultano pertanto pienamente rilevanti per l’ordinamento federale.
Nel merito, il Collegio osserva che il Sig. Antonini ha espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri del Sig. Mussi, avendo claris verbis affermato: “La mia più grande responsabilità di cui mi assumo la responsabilità è di aver scelto persone che hanno fatto del male volontariamente alle mie società. Parlo di chi ha fatto il direttore sportivo firmando contratti di commissioni come non ha nessuno… abbiamo pagato solo quest’anno 700 mila euro di commissioni, e i procuratori, due di questi sono stati appena denunciati alla Procura della Repubblica per estorsione, ti minacciano e ti dicono se non mi paghi subito io ti faccio istanza di fallimento…. questo è il sistema marcio”.
La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica nel codice penale nell’art. 595 (rubricato “ diffamazione”), è similmente presidiata dal C.G.S., che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
Nel caso in esame il descritto comportamento ha determinato una evidente compromissione di quegli specifici doveri che fanno capo agli associati, ovverosia, di quelle regole comportamentali richiamate dall’art. 4, comma 1, del C.G.S, per come quest’ultimo risulta essere stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza endo-federale, che ha sancito il principio secondo il quale lo stesso rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire in caso di sua violazione fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma e configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo (in tale senso, ex multis, Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione n. 66 del 22.12.2020; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione n. 121 del 30.12.2021).
Le espressioni usate dal Sig. Antonini e per cui è stato effettuato il deferimento integrano anche la fattispecie disciplinare di cui all’art. 23, comma 1, del C.G.S., posto che è di immediata evidenza che l’espressione “La mia più grande responsabilità di cui mi assumo la responsabilità è di aver scelto persone che hanno fatto del male volontariamente alle mie società. Parlo di chi ha fatto il direttore sportivo firmando contratti di commissioni come non ha nessuno… abbiamo pagato solo quest’anno 700 mila euro di commissioni”, per un verso, abbia una carica offensiva tale da ledere il prestigio e la reputazione propri del Sig. Mussi, nella propria ricordata qualità di ex Direttore Sportivo e, per altro verso, la stessa abbia il carattere della pubblicità considerati i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione destinata a essere conosciuta o a poter essere conosciuta da più persone. Le parole pronunciate non si limitano, infatti, ad esprimere una valutazione negativa sull’operato professionale dell’ ex dirigente, ma imputano allo stesso comportamenti dolosamente dannosi per la società, evocando altresì un sistema caratterizzato da pratiche opache.
Le difese dei deferiti, secondo cui non potrebbe ritenersi integrata alcuna fattispecie disciplinare nel caso de quo, stante l’assenza di un esplicito richiamo nominativo, non sono meritevoli di accoglimento.
La diretta e immediata riconducibilità al Sig. Mussi è facilmente e logicamente desumibile in ragione del ruolo rivestito, posto che tale incarico è stato ricoperto dallo stesso nelle ultime due stagioni sportive fino al 25/02/2026 (data delle intervenute dimissioni volontarie).
La giurisprudenza penale è granitica nel ritenere che “In tema di diffamazione, ai fini dell’individuabilità dell'offeso, non occorre che l'offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l'offeso possa venire individuato ... in via deduttiva, tra una categoria di persone” (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno 2014, n. 23579) e che “ essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un’offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili (cfr. Sez. 5, n. 3809 del 28.11.2017, Rv. 272320) Pertanto, qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate sulla base di indici rivelatori, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato “de quo” (cfr. Sez. 5, n. 18249 del 28.3.2008, Rv. 239831)” (Cass. pen., Sez. V, 8 aprile 2024, n. 14345).
Le difese dei deferiti sono infondate anche nella parte in cui viene ventilato il legittimo esercizio del diritto di critica di cui all’art. 21 della Costituzione.
Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all’art. 23 del C.G.S. non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto, cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021-2022).
La decisione delle Sezioni Unite n. 18/CFA/2021-2022 ha stabilito che: “In proposito, al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità”.
In altri termini, nell’esercizio del diritto di critica è necessario, soprattutto nell’ambito dell’ordinamento sportivo, l’utilizzo di una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione (decisione n. 111/CFA/2023-2024) e ciò vale maggiormente allorquando le dichiarazioni provengono da quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni (decisione n. 184/TFNSD/2024-2025).
Nel caso di specie, le affermazioni del Sig. Antonini, per il loro contenuto e per il contesto nel quale sono state divulgate, sono idonee a generare nel pubblico il convincimento che il precedente direttore sportivo abbia agito in contrasto con gli interessi della società e con criteri non conformi ai doveri di correttezza professionale.
Né può condividersi la tesi difensiva secondo cui le dichiarazioni costituirebbero mera manifestazione di amarezza o delusione personale, la quale, di per sé, non legittimerebbe espressioni offensive.
Sussiste, pertanto, la violazione dell’art. 23 C.G.S., nonché, in via autonoma, dell’art. 4, comma 1, C.G.S., atteso che, come osservato, il comportamento tenuto dal deferito si pone in contrasto con i doveri di lealtà, correttezza e probità che devono improntare la condotta di tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed è violativo del divieto di ledere il prestigio. Ricorrono, altresì, la recidiva ex art. 18 C.G.S. per avere il medesimo nella corrente stagione sportiva già subito sanzioni per fatti della stessa natura costituenti violazioni delle norme federali e le aggravanti contestate dalla Procura Federale ex art. 23, comma 4, lett. a) e b) avuto riguardo alla posizione apicale rivestita dal deferito e all’oggettiva capacità diffusiva delle dichiarazioni rese nel corso di una conferenza stampa destinata a raggiungere un ampio numero di destinatari.
Consegue, ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, C.G.S., la responsabilità diretta della società Trapani 1905 F.C. S.r.l. per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Valerio Antonini, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda;
- alla società Trapani 1905 FC Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 giugno 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Daniela Nardo Roberto Proietti
Depositato in data 19 giugno 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
