F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 292/TFN – SD del 25 Giugno 2026 (motivazioni) – Vincenzo Russo – 268/TFNSD
Decisione/0292/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0268/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sig.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Edoardo Ales - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.30810/1023pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 26 maggio 2026, nei confronti del sig. Vincenzo Russo, la seguente
DECISIONE
Con atto del 25 maggio 2026, depositato il 26 maggio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Russo Vincenzo e la società ASD Futsal Barrese per rispondere, il sig. RUSSO Vincenzo, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; la società Futsal Barrese, per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Vincenzo Russo, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
La fase istruttoria
Il presente procedimento trae origine da una segnalazione trasmessa dal Comitato Regionale Campania della L.N.D. in data 7 aprile 2026, nella quale veniva riportato il link di un’intervista pubblicata sul social network Facebook tratta dall’emittente “Punto 5”, relativo a delle dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro C.P. Futsal - Futsal Barrese, disputato in data 4 aprile 2026 e valevole per la 26^ giornata del Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, stagione sportiva 2025-2026, del Comitato Regionale Campania della L.N.D.
Nel corso dell’intervista il sig. Vincenzo Russo, segretario generale della società Futsal Barrese, e il sig. Daniele Torre, allenatore “UEFA Futsal B” tesserato per la corrente stagione sportiva per la società C.P. Futsal, hanno entrambi usato parole ritenute dalla Procura inappropriate e sconvenienti, quali quelle testualmente riportate nei capi di incolpazione, per commentare il finale di stagione delle proprie rispettive società ed il relativo piazzamento raggiunto al termine della regular season.
Così, in particolare, sig. RUSSO Vincenzo: “…Abbiamo chiuso quinti … dove nessuno ci ha regalato niente ci tengo a precisare … perché quello che abbiamo visto e sentito quest’anno forse in tanti anni di futsal non mi era mai capitato. Le ultime giornate sono state scandalose anche quella di oggi. A noi nessuno ci ha regalato niente gli altri ho dei seri dubbi … non è sport quello che fanno gli altri … valori dello sport ce chi ce l’ha e chi non ce l’ha noi siamo puliti siamo sereni …” (dal minuto 00:00.01 al minuto 00:02:04 della registrazione audio/video in atti).
Così, in particolare, il sig. TORRE Daniele: “...Dopo quanto c’è successo la settimana scorsa non era facile rialzare il morale dei ragazzi ai quali non è stata data l’opportunità e la possibilità di giocarsi la partita … Se vengono meno dei principi fondamentali dello sport allora io dico ma che senso ha tanto è vero che ad oggi ci ritroviamo squadre a fare i playoff che hanno zero meriti io vorrei capire e sarei curioso di sapere la soddisfazione loro qual è. Adesso c’è delusione c’è amarezza perché ripeto c’è stata tolta la possibilità di coronare un piccolo sogno … Sono deluso perché personalmente mi interessa poco di andare a fare i playoff però per i ragazzi penso che era il giusto premio dopo una stagione del genere … senza mezzucci sono cose che non ci appartengono non appartengono a nessun tipo di sport. Poi non ci lamentiamo se finiamo sulla bocca di tutti ad oggi ti dico sono rammaricato … mi è venuto lo schifo … smettiamola di fare i finti ipocriti e diciamo la realtà delle cose come stanno. Ci stanno alcuni personaggi che non hanno niente a che vedere con quello che negli ultimi anni è stato un bell’ambiente … Sono troppo uomo per far parte di questo mondo.” (dal minuto 00:03:06 al minuto 00:07:00 della registrazione audio/video in atti).
Parole tali da integrare, a giudizio della Procura, la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, appalesandosi le stesse come obiettivamente sconvenienti, inopportune e tali da travalicare qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione inteso quest’ultimo come possibilità di liberamente manifestare il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo.
E ciò apparendo evidente alla Procura come con le parole e le dichiarazioni oggetto del deferimento si sia voluto suscitare nell’utente medio il falso convincimento che il finale di stagione di entrambe le anzidette società e il loro conseguente piazzamento nella graduatoria finale della regular season sia stato determinato da condizionamenti esterni che avrebbero favorito altre compagini, peraltro, impedendo di fatto alla società C.P. Futsal di poter raggiungere e disputare i playoff, così da travalicare il limite della continenza verbale che peraltro assume, con tutta evidenza, “una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati (…)” (CFA Sez. Un. decisione n.10/2021-2022).
Pertanto, il descritto comportamento dei due sopra citati tesserati appare alla Procura aver determinato una evidente compromissione di quegli specifici doveri che fanno capo agli associati, ovverosia, di quelle regole comportamentali richiamate dal citato art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (e ribadite per i tesserati inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. anche dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C.) per come quest’ultimo risulta essere stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza endo federale che ha sancito il principio secondo il quale lo stesso rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire, in caso di sua violazione, fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma e configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo (in tale senso, ex multis, Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione n. 66 del 22 dicembre 2020; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione n. 121 del 30 dicembre 2021).
Alla luce di tutto ciò, la Procura faceva seguire la Comunicazione di Chiusura Indagini, ritualmente notificata in data 14 aprile 2026.
All’esito della ricezione della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il sig. Daniele Torre e la società C.P. Futsal convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva in via di definizione.
All’esito della ricezione della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, in data 15 aprile 2026, la Società Futsal Barrese, nella persona del suo presidente e legale rappresentante Sig. Andrea Sica, comunicava alla Procura che solo al ricevimento della Comunicazione stessa aveva preso atto di quanto dichiarato dal tesserato Sig. Vincenzo Russo; che non era a conoscenza di alcun episodio che avesse potuto alterare il regolare svolgimento delle gare; di non aver in alcun modo dubitato del corretto operato del Comitato Regionale Campania e di tutti gli organi preposti al campionato disputato dalla Associazione stessa.
La fase predibattimentale
Fissata la trattazione del procedimento per l’udienza del 16 giugno 2026, i deferiti non svolgevano attività difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del 16 giugno 2026, svoltasi in modalità videoconferenza, comparivano l’avv. Alessandro D’Oria, per la Procura Federale e l’avv. Antonio Torre per la società Futsal Barrese.
L’avv. Antonio Torre, in assenza di mandato, rinunciava alla partecipazione.
L’avv. Alessandro D’Oria, preliminarmente, chiedeva dichiararsi l’efficacia dell’accordo ex art. 127 CGS intervenuto con la Società Futsal Barrese.
Con separata decisione, alla quale ci si riporta, il Tribunale dichiarava l’efficacia dell’accordo intervenuto tra la Procura Federale e la Società Futsal Barrese.
Il procedimento proseguiva con riferimento alla posizione del solo sig. Vincenzo Russo, non comparso, nei cui confronti il rappresentante della Procura Federale, riportatosi al deferimento, chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione. All’esito del dibattimento, il Tribunale riservava la decisione.
La decisione
L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale e la ricognizione delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Vincenzo Russo consentono di ritenere accertata con ragionevole certezza la responsabilità del deferito.
Ed invero, qui condivise le considerazioni che hanno determinato la Procura Federale a promuovere l’azione disciplinare, nessuno dubita che quanto dichiarato dal Russo travalichi il pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, quest’ultimo inteso come possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo.
Nel caso di specie, di contro, si è voluto insinuare il dubbio che la graduatoria finale della regular season sia stata determinata da condizionamenti esterni che avrebbero favorito talune compagini a scapito di altre, così travalicando il limite della continenza verbale che peraltro assume, con tutta evidenza, “una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati (…)” (CFA Sez. Un. decisione n.10/2021-2022).
Il fatto ascritto al deferito, dunque, costituisce una chiara violazione degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, in particolare, delle regole comportamentali richiamate dal contestato art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in forza del quale “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.”
Come sopra accertata la responsabilità del deferito, il Tribunale, quanto alla sanzione, considerata la notevole gravità e lesività delle dichiarazioni da questi rilasciate, peraltro non seguite da alcuna denuncia di fatti circostanziati eventualmente a sua conoscenza circa l’irregolare svolgimento delle gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, stagione sportiva 20252026, del Comitato Regionale Campania della L.N.D., ritenuta non congrua per difetto quella richiesta dalla Procura Federale, applicati i principi di afflittività ed effettività enunciati dall’art. 44, 5° comma Codice di giustizia sportiva, commina la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Vincenzo Russo la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Edoardo Ales Amedeo Citarella
Depositato in data 25 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
